CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n. r.g. 18319 - 2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENTIAcon ordinanza n. 377/2024 depositata il 30/08/2024 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase – contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -resistente non costituito in questa fase - RG 18319/24 INPS-AGER Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pubblicata in esito all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], adita in riassunzione, ha sollevato ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 803/2023 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa in forza di cartella di pagamento di contributi previdenziali rimasti alle scadenze inevasi. 2. A fronte dell'assunto sviluppato dal primo decidente a conforto del proprio deliberato nel senso che, conformemente all'enunciato di SS.UU. 30756/2018, nella specie la giurisdizione tributaria risulterebbe sussistente in quanto "con l'impugnazione della cartella vengono fatti valere vizi della cartella in relazione alla legittimazione dell'Istituto ad emetterla, al difetto di titolo esecutivo", il giudice rimettente ha fatto osservare che, secondo quanto affermato in contrario dalla sezione tributaria di questa Corte , la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ancorché tragga origine dall'emissione di una cartella esattoriale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario, " non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.leg. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro", instando di conseguenza queste SS.UU. perché la causa riassunta avanti a sé sia invece devoluta alla cognizione del giudice ordinario. RG 18319/24 INPS-AGER Est. Cons. Marulli 3. Aderisce a questo approdo il Procuratore Generale richiamando il citato insegnamento di legittimità e confermando quindi di ravvisare nella specie la sussistenza della giurisdizione ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il collegio – posto che la materia non è controversa in quanto il credito azionato a mezzo della cartella opposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è di natura previdenziale – non crede di poter dissentire da quanto consolidatamente affermato al riguardo dalla Sezione Tributaria di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. V, 22/05/2023, n. 14077) ed ancor prima da queste SS.UU – a ancora di recente così anche Cass., Sez. U, 28/03/2025, n. 8170 – dell'avviso, già ricordato, secondo cui " rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro" (Cass., Sez. U, 27/03/2007, n. 7399). 6. Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale andranno rimesse le parti. 7. Non vi è luogo a statuire sulle spese processualitrattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza 803/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avanti al quale rimette le parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della