CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44385/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/7/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 30/6/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è nel contempo manifestamente infondato e volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale si è dato conto del fatto che l'agente scelto aveva reagito alla condotta violenta e oppositiva del ricorrente, intenzionato ad entrare nell'ufficio matricola, sebbene ciò gli fosse stato vietato, fermo restando che è stata esclusa una condotta deliberatamente eccedente i limiti delle proprie facoltà, pur alla luce di quanto previsto dall'art. 41 legge 354 del 1975, specificamente invocato dal ricorrente. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] i relli [OSCURATO:PERSONA]' olo [OSCURATO:PERSONA] CANCEI_LERIA - 1 2021