CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti dal contenuto del tutto sovrapponibile; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del reato di tentato riciclaggio ex artt. 56, 648-bis cod. pen. in quello di ricettazione ex art. 648 cod. pen., oltre ad essere aspecifico perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, e non consentito, postulando una rivalutazione del fatto, risulta altresì manifestamente infondato, alla luce della congrua e non illogica motivazione posta a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si evidenzia come lo smontaggio dell’autovettura e la sostituzione delle targhe con altre contraffatte costituiscano atti univocamente idonei a ostacolarne l’identificazione, integrando il tentativo di riciclaggio, interrotto solo dall’intervento dei Carabinieri; cfr. Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282820-01); che, inoltre, fattuale e manifestamente infondata si palesa la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., contenuta nel medesimo motivo, a fronte della adeguata motivazione esposta sul punto dai giudici di appello (cfr. p. 5, ove, valorizzata la gravità del fatto e le modalità della condotta, si evidenzia l’assenza di elementi positivamente valutabili, non potendo assumere rilievo né il rito abbreviato né le generiche ammissioni rese in flagranza); ritenuto che insuperabilmente generico risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, privo di qualsiasi specificità impugnatoria; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03