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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03640/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 12/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 05/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eliminata la recidiva, ha confermato la condanna degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt.110, 644, 56, 110 e 629 cod. pen.

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno per il CUBETA l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'attendibilità della p.o. e l'altro il vizio motivazionale in ordine al concorso del CANNELLA nel reato di usura e alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata in punto di attendibilità della p.o.; sicché la doglianza sull'attendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo„ cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); considerato che reiterative appaiono altresì fe doglianze avanzate dal CANNELLA (si vedano, altresì, pagg. 11- 12 della sentenza impugnata in punto di concorso del predetto nel reato di usura e pag. 11 sulla qualificazione giuridica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 12/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 05/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eliminata la recidiva, ha confermato la condanna degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt.110, 644, 56, 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno per il CUBETA l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'attendibilità della p.o. e l'altro il vizio motivazionale in ordine al concorso del CANNELLA nel reato di usura e alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata in punto di attendibilità della p.o.; sicché la doglianza sull'attendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo„ cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); considerato che reiterative appaiono altresì fe doglianze avanzate dal CANNELLA (si vedano, altresì, pagg. 11- 12 della sentenza impugnata in punto di concorso del predetto nel reato di usura e pag. 11 sulla qualificazione giuridica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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