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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 16254/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 108/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 18 febbraio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), con cui il ricorrente censura la configurabilità del reato contestato, sostenendo che non sia stata esercitata alcuna violenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, è inammissibile perché teso a sollecitare una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella operata dal giudice di merito, in particolare della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo.

Entrambi i giudici di merito, nel valutare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato contestato, con riferimento, in particolare, all'esercizio di una condotta violenta che, anche se non rivolta direttamente nei confronti del pubblico ufficiale, sia in concreto idonea ad impedire o ad ostacolare il compimento di un atto di ufficio (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342 - 01).

Nel caso in esame, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali vagliate dai giudici di merito, l'imputato ha adottato una condotta violenta nel tentativo di impedire l'esecuzione del sequestro di un ciclomotore da parte dei militari intervenuti, tale da rendere necessario l'intervento di ben cinque operanti (v. pag. 4 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 108/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 18 febbraio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), con cui il ricorrente censura la configurabilità del reato contestato, sostenendo che non sia stata esercitata alcuna violenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, è inammissibile perché teso a sollecitare una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella operata dal giudice di merito, in particolare della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo. Entrambi i giudici di merito, nel valutare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato contestato, con riferimento, in particolare, all'esercizio di una condotta violenta che, anche se non rivolta direttamente nei confronti del pubblico ufficiale, sia in concreto idonea ad impedire o ad ostacolare il compimento di un atto di ufficio (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342 - 01). Nel caso in esame, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali vagliate dai giudici di merito, l'imputato ha adottato una condotta violenta nel tentativo di impedire l'esecuzione del sequestro di un ciclomotore da parte dei militari intervenuti, tale da rendere necessario l'intervento di ben cinque operanti (v. pag. 4 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 16254/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris