CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 13791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha parzialmente riformato, concedendo la sospensione condizionale della pena, la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver procurato un incidente in orario' notturno; ritenuto che il primo motivo, afferente alla dedotta erroneità della qualificazione della nullità derivante dalla mancata notifica del decreto penale di condanna all'imputato e al codifensore e alla illegittimità della declaratoria di sanatoria per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, è stato oggetto di corretta disamina da parte della Corte di appello, essendo stato verificato che fu presentato atto di opposizione, a cui si riconnettono gli effetti sananti indicati da Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Rv. 275654 — 01 ; ritenuto che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d'appello, è stata resa in sede di giudizio abbreviato per cui, ai sensi dell'art. 438, comma 6 - bis, cod. proc. pen., tale richiesta «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute»; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, giacché la decisione della Corte di merito, che ha descritto la particolare gravità del fatto respingendo la chiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e ha evidenziato la tendenza a reiterare le condotte penalmente rilevanti e l'assenza di considerazioni positive allegate dall'imputato, è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4., n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. 1 P.Q.[OSCURATO:PERSONA]( thi C. 16 AR 26 Fune:t [OSCURATO:PERSONA]' z_.