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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1991

Cassazione n. 12309/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1991 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIgrtravviscrattewartii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1991 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIgrtravviscrattewartii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 12309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris