CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento con rinvio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha:- su richiesta del P.M., revocato il beneficio della sospensione condizionale dellapena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Macerata del30/05/2022 (decisione passata in giudicato il 03/07/2024, di condanna alla penadi anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro cinquecento di multa, per i reatidi cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., commessi rispettivamente il 27/09/2016 ein epoca anteriore e prossima al 27/09/2016) e del Tribunale di Ancona del22/07/2022 (decisione passata in giudicato il 25/03/2025, di condanna alla penadi mesi otto di reclusione, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., posto in esserein data 11/08/2017);- dichiarato inammissibile la richiesta difensiva, volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati posti in essere dal condannato, per esserstata tale domanda formulata senza l’indicazione degli elementi atti a sorreggerlae, inoltre, in quanto la stessa avrebbe dovuto formare oggetto di autonomarichiesta, piuttosto che essere introdotta all’interno di un incidente di esecuzionegià instaurato.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanzae/o erronea applicazione di legge, riguardo alla statuizione di inammissibilitàdella richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, nonché percontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla medesimastatuizione.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, il PubblicoMinistero aveva domandato la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] mediante ledue sentenze sopra indicate; nell’ambito del medesimo incidente di esecuzione,la difesa aveva introdotto una propria richiesta autonoma, finalizzataall’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati attraverso lemedesime decisioni.2.1. Il giudice dell’esecuzione ha accolto la domanda del P.M. e,consequenzialmente, ha revocato le due sospensioni condizionali indicate inparte espositiva e – quanto a tale profilo - non è stata formulata contestazionealcuna ad opera della difesa; contestualmente, il Tribunale di Ancona hadichiarato inammissibile la sopra riassunta domanda difensiva.2.2. Come correttamente osservato nella requisitoria formulata dalProcuratore generale, tale soluzione si pone in una situazione di radicalecontrasto con i principi di diritto da tempo fissati da questa Corte (si vedaSez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 – 01, a mente dellaquale: ‹‹Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio diimpugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principiodevolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto,anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, laparte privata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina delreato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod. proc. pen., sempreche, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla partepubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666 comma quarto cod.proc. pen. - un termine per controdedurre››; nello stesso senso si è espressaSez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau, Rv. 271457 – 01, che ha così deciso:‹‹Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione eperciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concretocontenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice didecidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solocon memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, asalvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica untermine per controdedurre››).2.3. Tanto precisato, è comunque consentito a questa Corte procederealla correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.619 cod. proc. pen. (norma che presenta il carattere della specialità, rispetto altesto dell’art. 130 cod. proc. pen., secondo quanto chiarito anche da Sez. 1, n.2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Velardi, Rv. 212532); particolarmenteilluminante è, sul punto specifico, il dictum di Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998Kremi, Rv. 211072, a mente della quale: ‹‹La disposizione dell'art. 619 cod.proc. pen. trova la sua "ratio" nell'esigenza di scongiurare l'annullamento delladecisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendonell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenutodal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionalio cadute di attenzione da parte del giudice "a quo", lasciando inalteratol'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata››).Tale regola ermeneutica rileva in vista della possibilità di ricorrereall’utilizzo del meccanismo di emenda consentito dall'art. 619 cod. proc. pen.,ossia nel caso in cui la Corte di cassazione - mantenendosi aderente al perimetrodella funzione istituzionale ad essa demandata, nonché rispettando i contornifattuali fissati in sede di merito - possa porre rimedio a errori di diritto, oppure acarenze motivazionali, o anche a mancanze di attenzione da parte del giudice aquo. Occorre, naturalmente, che resti inalterato il contesto decisorio assuntomediante la decisione avversata; è legittimo il ricorso alla disposizione di cuiall’art. 619 cod. proc. pen., inoltre, laddove - pur aggiungendo la parte carentedi motivazione - il risultato riportato in dispositivo resti uguale).2.4. Nella concreta fattispecie, il Giudice dell’esecuzione è pacificamenteincorso in un errore di diritto, dal quale non poteva che scaturire unamotivazione concettualmente e giuridicamente inadeguata, circa la domandaformulata dalla difesa. L’effetto finale - consistente nel rigetto della domandadifensiva, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione delle giàcitate sentenze – non può però che restare inalterato, atteso che l’annullamentodell’impugnato provvedimento risulterebbe completamente privo della purminima utilità.La difesa, in realtà, si era limitata ad auspicare l’estensione dell’oggettodel giudizio, mediante inclusione nello stesso della possibilità di riconoscerel’istituto della continuazione in executivis. Era stata formulata, in sostanza, unarichiesta di estrema vaghezza, priva del pur minimo substrato contenutistico esfornita degli elementi minimi, atti a dimostrare la sussistenza dell’asseritapreventiva ideazione unitaria.Lo stesso ricorso ora all’attenzione di questo Collegio, del resto, mancadi specificare quali possano essere gli elementi atti a supportare la richiesta,omettendo di chiarire se sia riscontrabile, ad esempio, una identità strutturale frai vari reati, ovvero una medesimezza nelle diverse condotte (quanto al profilooggettivo, oppure in ordine all’aspetto della compartecipazione soggettiva),ovvero se i fatti si collochino in una situazione di contestualità spaziale etemporale, tale da autorizzare l’ipotesi dell’esistenza di un iniziale disegno unico.Ne discende che il ricorso è inammissibile sia per la sua assenza dispecificità, sia perché investe la mancata decisione su una questioneinammissibilmente prospettata al giudice del meriro (con riferimento a questosecondo profilo, si vedano i principi affermati da Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sent. n. 186del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]