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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12102/2026

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rico DeSimone, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delCommissario straordinario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,- intimata -Pag. 1 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1119/2022 della CORTE d'APPELLO diCatanzaro pubblicata il 10.10.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (in seguito ASP) opponevail decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto ilpagamento di euro 97.654,84 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,quale cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] di Lourdes, derivantedall’imputazione dei ritardati pagamenti parziali prima agli interessimaturati ex D.Lgs. 231/2002 e poi al capitale, oltre agli ulteriori interessi dimora.Ridottosi il credito iniziale a euro 23.874,07 per effetto degli ulterioripagamenti eseguiti e del computo delle note di credito, il Tribunale diCatanzaro con sentenza del 21.8.2018 revocava il decreto ingiuntivo erigettava la domanda relativa agli interessi ex D.Lgs. 231/2002,compensando le spese di lite.2.

La Corte d’Appello di Catanzaro, dinanzi alla quale interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione, con sentenza pubblicata il 10.10.2022 rigettava l’appelloproposto da quest’ultima, condannando in solido l’appellante e l’intervenutaalla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso ASP. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in liquidazione è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..La ricorrente ha depositato memoria.Pag. 2 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 D.Lgs. 231/2002 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito ilcarattere gravemente iniquo e, conseguentemente, la nullità, ai sensidell’art. 7 D.Lgs. 231/2002, della clausola contenuta nell’accordo tra laconclusione della procedura prodromica alla liquidazione e al pagamentodelle fatture.

Erroneamente la corte ha ritenuto che il termine fosse previstoe coincidente con il completamento della procedura finalizzata allaliquidazione.

Tale clausola, tuttavia, è nulla perché attributiva di unprivilegio in favore di ASP, rendendola non sanzionabile per il ritardo nelpagamento delle fatture.

Lamenta, altresì, la ricorrente l’assenza digiustificate «ragioni oggettive» alla base della clausola con la conseguenteerogazione di un servizio da parte di ASP, ma con costi a carico dellastruttura accreditata, nonché la sua contrarietà alla «corretta prassicommerciale».Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 4 D.Lgs. 231/2002, 1362 e 1366 cod. civ. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole che la corte di merito con una motivazione apparente, perchéin contrasto con la “realtà negoziale”, abbia erroneamente ritenuto che laclausola 7 del contratto contenesse un termine per il pagamento dellefatture.

I giudici del merito nell’interpretare la clausola non avrebberopotuto che attribuire a essa il significato della mancata fissazione di untermine, traendo le debite conseguenze quanto alla sua nullità.2.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.2.1.

E’ rimasta del tutto priva di argomentazione la denunziata violazionedell’art. 2697 cod. civ.Pag. 3 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente si duole per la violazione dell’art. 7 D.Lgs. 231/2002 incui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non aver ritenuto la nullità dellaclausola 7 del contratto, là dove non prevedente alcun termine perl’espletamento della procedura di accertamento e validazione della debenzae, questo a suo dire, in contrasto con la norma di derivazione comunitariafinalizzata a contrastare i ritardi nei pagamenti.Lamenta, altresì, la mancata considerazione da parte da parte dellaCorte d’appello dell’assenza di “ragioni oggettive” in grado di supportare iltenore della clausola n. 7 del contratto (v. pagina 15 del ricorso, quartocapoverso).Tuttavia, nel formulare tale censura, che costituisce l’elementoportante del motivo, in quanto legato al tenore dell’art. 7, comma 2, D.Lgs.231/2002, la ricorrente ha omesso di censurare quanto dalla corte di meritoaffermato da pagina 9, ultimo capoverso, a pagina 10, primo capoverso:“La fissazione di un particolare termine di pagamento, infatti, lungi dalrispondere alla logica di locupletazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è conseguenzadi una esigenza che non solo può sicuramente essere qualificata in terminidi “ragione oggettiva” prevista dalla norma ma è, altresì, meritevole ditutela perché attiene a due profili di chiaro rilievo pubblicistico ovvero laverifica e la garanzia delle prestazioni rese in regime di accreditamento e ilcontenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti di quello che siaeffettivamente dovuto”.La corte d’appello ha poi aggiunto che “[p]eraltro, in ipotesi dicolpevole inerzia della [OSCURATO:PERSONA] nell’espletamento dei controlli dicui sopra è sempre concesso al contraente, in applicazione dei principigenerali di buona fede e correttezza contrattuale, costituirla in mora,conseguendo così per altra via l’obiettivo di tutela contro il ritardatopagamento.

Nel caso in esame, tuttavia, una tale colpevole inerzia neancheè stata allegata da parte del creditore” (pagina 10, secondo capoverso).Orbene, la ricorrente ha prospettato la censura in termini non aderentialla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivoPag. 4 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto in base aiquali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).2.2.

Con particolare riferimento al secondo motivo va ribadito chel’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, e in sede dilegittimità è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale o per vizio di motivazione (v.

Cass., 10 marzo 2021, n. 6579;Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass., 21 aprile 2005, n. 8296), ilsindacato di legittimità potendo avere a oggetto non già la ricostruzionedella volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteriermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalsoper assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso invizi del ragionamento o in errore di diritto (v.

Cass., 22343/2014 cit.; Cass.,29 luglio 2004, n. 14495).Pertanto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario chequella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; 7marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).La ricorrente non ha in alcun modo indicato in quale errore logicosarebbe incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta in sentenzacontrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il loro contenutocomplessivo, ma si è limitata ad affermare in modo apodittico il carattereapparente della motivazione perché in contrasto con la “realtà negoziale” ePag. 5 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026quale dovrebbe essere, a suo dire, la corretta interpretazione della clausolain questione, ossia “non fissare un termine per l’adempimento consentendocosì alla PA di liquidare le fatture a sua discrezione… il dato letterale quindidoveva considerarsi inequivoco, ed il giudice, preso atto del contenuto dellaclausola, non poteva operare alcuna interpretazione conservativa-ininvocabile nel caso di specie- e doveva limitarsi ad accertare e dichiarareil motivo di nullità” (pagina 17, capoversi ultimo e penultimo).3.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 3.200,00 (di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rico DeSimone, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delCommissario straordinario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,- intimata -Pag. 1 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1119/2022 della CORTE d'APPELLO diCatanzaro pubblicata il 10.10.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (in seguito ASP) opponevail decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto ilpagamento di euro 97.654,84 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione,quale cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] di Lourdes, derivantedall’imputazione dei ritardati pagamenti parziali prima agli interessimaturati ex D.Lgs. 231/2002 e poi al capitale, oltre agli ulteriori interessi dimora.Ridottosi il credito iniziale a euro 23.874,07 per effetto degli ulterioripagamenti eseguiti e del computo delle note di credito, il Tribunale diCatanzaro con sentenza del 21.8.2018 revocava il decreto ingiuntivo erigettava la domanda relativa agli interessi ex D.Lgs. 231/2002,compensando le spese di lite.2. La Corte d’Appello di Catanzaro, dinanzi alla quale interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione, con sentenza pubblicata il 10.10.2022 rigettava l’appelloproposto da quest’ultima, condannando in solido l’appellante e l’intervenutaalla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi. Resiste con controricorso ASP. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in liquidazione è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..La ricorrente ha depositato memoria.Pag. 2 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 D.Lgs. 231/2002 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito ilcarattere gravemente iniquo e, conseguentemente, la nullità, ai sensidell’art. 7 D.Lgs. 231/2002, della clausola contenuta nell’accordo tra laconclusione della procedura prodromica alla liquidazione e al pagamentodelle fatture. Erroneamente la corte ha ritenuto che il termine fosse previstoe coincidente con il completamento della procedura finalizzata allaliquidazione. Tale clausola, tuttavia, è nulla perché attributiva di unprivilegio in favore di ASP, rendendola non sanzionabile per il ritardo nelpagamento delle fatture. Lamenta, altresì, la ricorrente l’assenza digiustificate «ragioni oggettive» alla base della clausola con la conseguenteerogazione di un servizio da parte di ASP, ma con costi a carico dellastruttura accreditata, nonché la sua contrarietà alla «corretta prassicommerciale».Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 4 D.Lgs. 231/2002, 1362 e 1366 cod. civ. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole che la corte di merito con una motivazione apparente, perchéin contrasto con la “realtà negoziale”, abbia erroneamente ritenuto che laclausola 7 del contratto contenesse un termine per il pagamento dellefatture. I giudici del merito nell’interpretare la clausola non avrebberopotuto che attribuire a essa il significato della mancata fissazione di untermine, traendo le debite conseguenze quanto alla sua nullità.2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.2.1. E’ rimasta del tutto priva di argomentazione la denunziata violazionedell’art. 2697 cod. civ.Pag. 3 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente si duole per la violazione dell’art. 7 D.Lgs. 231/2002 incui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non aver ritenuto la nullità dellaclausola 7 del contratto, là dove non prevedente alcun termine perl’espletamento della procedura di accertamento e validazione della debenzae, questo a suo dire, in contrasto con la norma di derivazione comunitariafinalizzata a contrastare i ritardi nei pagamenti.Lamenta, altresì, la mancata considerazione da parte da parte dellaCorte d’appello dell’assenza di “ragioni oggettive” in grado di supportare iltenore della clausola n. 7 del contratto (v. pagina 15 del ricorso, quartocapoverso).Tuttavia, nel formulare tale censura, che costituisce l’elementoportante del motivo, in quanto legato al tenore dell’art. 7, comma 2, D.Lgs.231/2002, la ricorrente ha omesso di censurare quanto dalla corte di meritoaffermato da pagina 9, ultimo capoverso, a pagina 10, primo capoverso:“La fissazione di un particolare termine di pagamento, infatti, lungi dalrispondere alla logica di locupletazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è conseguenzadi una esigenza che non solo può sicuramente essere qualificata in terminidi “ragione oggettiva” prevista dalla norma ma è, altresì, meritevole ditutela perché attiene a due profili di chiaro rilievo pubblicistico ovvero laverifica e la garanzia delle prestazioni rese in regime di accreditamento e ilcontenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti di quello che siaeffettivamente dovuto”.La corte d’appello ha poi aggiunto che “[p]eraltro, in ipotesi dicolpevole inerzia della [OSCURATO:PERSONA] nell’espletamento dei controlli dicui sopra è sempre concesso al contraente, in applicazione dei principigenerali di buona fede e correttezza contrattuale, costituirla in mora,conseguendo così per altra via l’obiettivo di tutela contro il ritardatopagamento. Nel caso in esame, tuttavia, una tale colpevole inerzia neancheè stata allegata da parte del creditore” (pagina 10, secondo capoverso).Orbene, la ricorrente ha prospettato la censura in termini non aderentialla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivoPag. 4 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto in base aiquali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).2.2. Con particolare riferimento al secondo motivo va ribadito chel’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, e in sede dilegittimità è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 10 marzo 2021, n. 6579;Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass., 21 aprile 2005, n. 8296), ilsindacato di legittimità potendo avere a oggetto non già la ricostruzionedella volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteriermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalsoper assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso invizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22343/2014 cit.; Cass.,29 luglio 2004, n. 14495).Pertanto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario chequella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; 7marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).La ricorrente non ha in alcun modo indicato in quale errore logicosarebbe incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta in sentenzacontrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il loro contenutocomplessivo, ma si è limitata ad affermare in modo apodittico il carattereapparente della motivazione perché in contrasto con la “realtà negoziale” ePag. 5 di 6Numero registro generale 9027/2023Numero sezionale 4727/2025Numero di raccolta generale 12102/2026Data pubblicazione 30/04/2026quale dovrebbe essere, a suo dire, la corretta interpretazione della clausolain questione, ossia “non fissare un termine per l’adempimento consentendocosì alla PA di liquidare le fatture a sua discrezione… il dato letterale quindidoveva considerarsi inequivoco, ed il giudice, preso atto del contenuto dellaclausola, non poteva operare alcuna interpretazione conservativa-ininvocabile nel caso di specie- e doveva limitarsi ad accertare e dichiarareil motivo di nullità” (pagina 17, capoversi ultimo e penultimo).3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 3.200,00 (di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6
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