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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 40126/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 16 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo di cui all'art.74 DPR 309/90 per avere partecipato a sodalizio criminoso impegnato nella commercializzazione di stupefacente nel quartiere "Ciampa di Cavallo" di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di diramazione collegata all'organizzazione facente capo alla famiglia GALIANO, nonché in relazione ad uno specifico episodio di rifornimento dei GALIANO di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio (capo 44 della rubrica).

2. In particolare il Tribunale del riesame ravvisava gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base degli esiti di attività di intercettazione telefonica che costituivano riscontro alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio la quale, sebbene avente ad oggetto conversazioni intervenute tra terzi interlocutori, rappresentava in termini inequivoci l'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] di una partita di sostanza stupefacente dalla consorteria facente capo alla famiglia GALIANO di [OSCURATO:PERSONA], che gli stessi procedevano a rivendere con un volume giornaliero di dieci grammi per giorno.

Quanto al delitto associativo assumeva che il contenuto delle intercettazioni palesava la relazione di colleganza e di collaborazione del ricorrente &la struttura associativa diretta dal GALIANO, particolarmente evidente nella parte in cui quest'ultimo si interessava dei rapporti tra l'odierno ricorrente e il socio [OSCURATO:PERSONA]' nella gestione dell'attività di spaccio e nel conseguente pagamento delle forniture.

In particolare valorizzava i riferimenti ad una captazione in cui GALIANO [OSCURATO:PERSONA] riferiva come il [OSCURATO:PERSONA] "lavora con noi" (652 del 7/11/2019).

Né assumerebbe rilievo, ai fini della esclusione dell'organico e stabile inserimento del prevenuto nelle dinamiche associative la esigua durata della partecipazione in quanto, a fronte di elementi indiziari idonei a comprovare la ripetuta commissione in concorso con gli altri compartecipi, dei reati fine, in assenza della prova contraria dell'esistenza di un vincolo preesistente, nessun rilievo può essere attribuito alla durata limitata dell'apporto fornito dal correo.

Quanto alle esigenze cautelari rilevava che l'attività di spaccio risultava condotta con sistematicità e professionalità ed era espressiva dell'inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e ricorreva il pericolo di recidivanza criminale stante la persistenza del pericolo insito nella permanenza del vincolo associativo ovvero nella ricostituzione della realtà associativa.

Il pericolo di recidivanza era peraltro ravvisabile anche con riferimento alla personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici che era ricaduto nei fatti delittuosi a seguito di una precedente scarcerazione e anche sotto questo profilo ravvisava l'operatività della presunzione di cui all'art.73 comma 5 d-P.R. 309/90 non superabile neppure dal dato dell'attuale condizione detentiva del [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale deduce violazione di legge in relazione all'art.74 d.P.R. 309/90 in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava priva di una valutazione sui requisiti della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa e in particolare del contributo funzionale fornito alle finalità illecite dell'ente e alla volontà del prevenuto di aderire agli scopi dell'associazione, risultando la gravità indiziaria incentrata esclusivamente su una indimostrata colleganza o messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia GALIANO, peraltro attraverso la interpretazione di un unico episodio criminoso, ma era mancata una riflessione sul ruolo dinamico e funzionale nella vita e nel perseguimento dei fini associativi.

Assume altresì totale pretermissione del dato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto dal Luglio 2013 al Giugno 2019 di talchè non poteva presumersi alcun stabile inserimento del ricorrente nella struttura associativa in quanto tale elemento forniva la dimostrazione che i fatti contestati realizzatisi nella seconda parte dell'anno 2019 non potevano essere espressione di un vincolo assunto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] una seconda articolazione assume violazione di legge con riferimento all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., lamentando da un lato l'ingiustificata sottovalutazione del decorso del tempo dalla commissione dei fatti, nonché della persistenza dello stato detentivo del prevenuto in relazione al giudizio di attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che il ricorrente era sottoposto ad esecuzione di pena detentiva con scadenza 2026 e, ancor prima, perveniva ai fatti per cui è processo da uno stato di detenzione protrattosi dal 2013 fino al giugno 2019, tale da rendere del tutto inattuale una valutazione di pericolo di recidivanza, in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e minore aggravio per il cautelato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass.

S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884).

2. Il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la strutturata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, diretta dalla famiglia GALIANO di [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli esiti di attività intercettiva da cui ha tratto elementi di gravità indiziaria sia in relazione al reato fine di cui alla contestazione provvisoria di cui al capo 44, sia in relazione al profilo partecipativo.

A prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dalla interpretazione offerta dal giudice del riesame, che non può essere oggetto di valutazione critica in questa sede e il cui significato indiziante non risulta neppure oggetto di specifica contestazione, il dato ricavato dal giudice del riesame è che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è persona intranea all'organizzazione capeggiata dal GALIANO in quanto persona che, unitamente al co-indagato [OSCURATO:PERSONA]', era dedita allo spaccio nel quartiere Ciampa di Cavallo nel periodo Luglio-Settembre 2019, ricevendo lo stupefacente dallo stesso GALIANO [OSCURATO:PERSONA] e riversando allo stesso i corrispettivi derivanti dall'attività e perché lo stesso capo dell'organizzazione, nelle sue interlocuzioni con terzi soggetti, manifestava di considerare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto funzionale alle finalità dell'organizzazione, in quanto allo stessa affiliato ("lavora per noi" afferma il GALIANO in una conversazione intercettata), mentre in un'altra comunicazione il GALIANO mostrava di conoscere la capacità di assorbimento settimanale delle forniture di stupefacente destinate al [OSCURATO:PERSONA] e i debiti dallo stesso contratti per tali forniture.

Il ragionamento risulta corretto dal punto di vista logico giuridico e le censure articolate dalla difesa del ricorrente appaiono prive di confronto con la trama motivazionale dell'ordinanza impugnata e comunque reiterative di argomenti che il giudice del riesame ha valutato disattendendoli con argomenti privi di illogicità evidenti. 3.1n generale la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, mentre deve essere esclusa, quale indice della partecipazione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692); in particolare deve ricorrere l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i soggetti che prendono parte ad un'organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti partecipando, eventualmente, ai singoli reati che ne definiscono il programma, costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez.3, n.9036 del 30/01/2021, Santoro, Rv.282838-01). 3.1 II Tribunale del Riesame ha tenuto conto di tali principi e non si è limitato a delineare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che si era posto a disposizione del capo dell'organizzazione nella prospettiva di assecondarne i "desiderata" all'interno di una relazione circoscritta al profilo individuale, ma ha spiegato che V;&,2r214/ ilqGA_,IM3110, già legato alla famiglia del GALIANO da vincoli di pregressa conoscenza e collaborazione, risulta avere assunto "uno specifico ruolo operativo in seno al sodalizio", quale soggetto che riceveva lo stupefacente dall'organizzazione e che, sotto il controllo e la direzione dei vertici, ne curava lo spaccio all'interno del quartiere di riferimento e riversava periodicamente i corrispettivi allo stesso GALIANO che ne rendicontava l'operato, la capacità di smaltimento dello stupefacente e l'entità dei debiti contratti.

Sotto questo profilo la pure emblematica ma di per sé non decisiva affermazione del GALIANO secondo il quale ([OSCURATO:PERSONA]) "lavora per noi", non solo fotografa il rapporto di palese sovra-ordinazione del GALIANO, ma rappresenta il segnale evidente, sebbene a livello di gravità indiziaria richiesta per la fase, dell'utilità operativa del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della struttura associativa, laddove al ricorrente risulta essere stato affidato il compito di vendere sul mercato la droga che gli veniva consegnata dall'organizzazione e riversarne i corrispettivi al GALIANO e, quindi, di dare attuazione allo scopo dell'associazione che era quello di commercializzare lo stupefacente mediante l'impiego di collaboratori seri e fidati.

Invero il Tribunale evidenzia che "sulla scorta delle ulteriori evidenze di indagine, l'apporto risulta scandito da un pieno controllo del GALIANO sul volume dei guadagni delle cessioni e sullo stato dei rapporti con il compagno [OSCURATO:PERSONA]', tanto da palesare che l'indagato fosse pienamente inserito nella struttura organica del sodalizio".

Tale argomentare, coerente con le risultanze processuali e aderente alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, non risulta essere stato sottoposto ad analisi critica da parte della difesa del ricorrente con conseguente pronuncia di inammissibilità della relativa censura.

4. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 4.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla probabilità di reiterazione nel crimine valutata con giudizio prognostico attualizzato alla data dei fatti la cui ricorrenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, il lasso temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, valorizzando al contempo la personalità del prevenuto gravato da un susseguirsi di precedenti specifici mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici, nonché la ricorrenza della presunzione relativa di cui all'art.275 comma 3, cod.proc.pen. la quale è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalla dall'art.274 cod.proc,pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3 cod.proc.pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al decorso del tempo, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.

Sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-01). 4.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima se non imminente occasione di delinquerekettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici, nonché la ricorrenza della presunzione relativa di cui all'art.275 comma 3, cod.proc.pen., la quale è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalla dall'art.274 cod.proc,pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3 cod.proc.pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al decorso del tempo, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.

Sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-01). 4.3 In questa prospettiva,VTRUta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (sez.3, n.34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674-01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769- 01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01) essendo pertanto irrilevante lo stato di detenzione del prevenuto il quale, scarcerato nel corso dell'anno 2019, risulta avere immediatamente riattivato i collegamenti con la criminalità organizzata in [OSCURATO:PERSONA], sfociati nell'odierna contestazione.

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate, ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma impone una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sulle esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Tale analisi è stata correttamente svolta dal Tribunale del riesame con motivazione priva di illogicità evidenti che non si presta a censure di legittimità sul punto.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 16 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo di cui all'art.74 DPR 309/90 per avere partecipato a sodalizio criminoso impegnato nella commercializzazione di stupefacente nel quartiere "Ciampa di Cavallo" di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di diramazione collegata all'organizzazione facente capo alla famiglia GALIANO, nonché in relazione ad uno specifico episodio di rifornimento dei GALIANO di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio (capo 44 della rubrica). 2. In particolare il Tribunale del riesame ravvisava gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base degli esiti di attività di intercettazione telefonica che costituivano riscontro alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio la quale, sebbene avente ad oggetto conversazioni intervenute tra terzi interlocutori, rappresentava in termini inequivoci l'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] di una partita di sostanza stupefacente dalla consorteria facente capo alla famiglia GALIANO di [OSCURATO:PERSONA], che gli stessi procedevano a rivendere con un volume giornaliero di dieci grammi per giorno. Quanto al delitto associativo assumeva che il contenuto delle intercettazioni palesava la relazione di colleganza e di collaborazione del ricorrente &la struttura associativa diretta dal GALIANO, particolarmente evidente nella parte in cui quest'ultimo si interessava dei rapporti tra l'odierno ricorrente e il socio [OSCURATO:PERSONA]' nella gestione dell'attività di spaccio e nel conseguente pagamento delle forniture. In particolare valorizzava i riferimenti ad una captazione in cui GALIANO [OSCURATO:PERSONA] riferiva come il [OSCURATO:PERSONA] "lavora con noi" (652 del 7/11/2019). Né assumerebbe rilievo, ai fini della esclusione dell'organico e stabile inserimento del prevenuto nelle dinamiche associative la esigua durata della partecipazione in quanto, a fronte di elementi indiziari idonei a comprovare la ripetuta commissione in concorso con gli altri compartecipi, dei reati fine, in assenza della prova contraria dell'esistenza di un vincolo preesistente, nessun rilievo può essere attribuito alla durata limitata dell'apporto fornito dal correo. Quanto alle esigenze cautelari rilevava che l'attività di spaccio risultava condotta con sistematicità e professionalità ed era espressiva dell'inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e ricorreva il pericolo di recidivanza criminale stante la persistenza del pericolo insito nella permanenza del vincolo associativo ovvero nella ricostituzione della realtà associativa. Il pericolo di recidivanza era peraltro ravvisabile anche con riferimento alla personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici che era ricaduto nei fatti delittuosi a seguito di una precedente scarcerazione e anche sotto questo profilo ravvisava l'operatività della presunzione di cui all'art.73 comma 5 d-P.R. 309/90 non superabile neppure dal dato dell'attuale condizione detentiva del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale deduce violazione di legge in relazione all'art.74 d.P.R. 309/90 in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava priva di una valutazione sui requisiti della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa e in particolare del contributo funzionale fornito alle finalità illecite dell'ente e alla volontà del prevenuto di aderire agli scopi dell'associazione, risultando la gravità indiziaria incentrata esclusivamente su una indimostrata colleganza o messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia GALIANO, peraltro attraverso la interpretazione di un unico episodio criminoso, ma era mancata una riflessione sul ruolo dinamico e funzionale nella vita e nel perseguimento dei fini associativi. Assume altresì totale pretermissione del dato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto dal Luglio 2013 al Giugno 2019 di talchè non poteva presumersi alcun stabile inserimento del ricorrente nella struttura associativa in quanto tale elemento forniva la dimostrazione che i fatti contestati realizzatisi nella seconda parte dell'anno 2019 non potevano essere espressione di un vincolo assunto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] una seconda articolazione assume violazione di legge con riferimento all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., lamentando da un lato l'ingiustificata sottovalutazione del decorso del tempo dalla commissione dei fatti, nonché della persistenza dello stato detentivo del prevenuto in relazione al giudizio di attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che il ricorrente era sottoposto ad esecuzione di pena detentiva con scadenza 2026 e, ancor prima, perveniva ai fatti per cui è processo da uno stato di detenzione protrattosi dal 2013 fino al giugno 2019, tale da rendere del tutto inattuale una valutazione di pericolo di recidivanza, in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e minore aggravio per il cautelato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884). 2. Il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la strutturata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, diretta dalla famiglia GALIANO di [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli esiti di attività intercettiva da cui ha tratto elementi di gravità indiziaria sia in relazione al reato fine di cui alla contestazione provvisoria di cui al capo 44, sia in relazione al profilo partecipativo. A prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dalla interpretazione offerta dal giudice del riesame, che non può essere oggetto di valutazione critica in questa sede e il cui significato indiziante non risulta neppure oggetto di specifica contestazione, il dato ricavato dal giudice del riesame è che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è persona intranea all'organizzazione capeggiata dal GALIANO in quanto persona che, unitamente al co-indagato [OSCURATO:PERSONA]', era dedita allo spaccio nel quartiere Ciampa di Cavallo nel periodo Luglio-Settembre 2019, ricevendo lo stupefacente dallo stesso GALIANO [OSCURATO:PERSONA] e riversando allo stesso i corrispettivi derivanti dall'attività e perché lo stesso capo dell'organizzazione, nelle sue interlocuzioni con terzi soggetti, manifestava di considerare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto funzionale alle finalità dell'organizzazione, in quanto allo stessa affiliato ("lavora per noi" afferma il GALIANO in una conversazione intercettata), mentre in un'altra comunicazione il GALIANO mostrava di conoscere la capacità di assorbimento settimanale delle forniture di stupefacente destinate al [OSCURATO:PERSONA] e i debiti dallo stesso contratti per tali forniture. Il ragionamento risulta corretto dal punto di vista logico giuridico e le censure articolate dalla difesa del ricorrente appaiono prive di confronto con la trama motivazionale dell'ordinanza impugnata e comunque reiterative di argomenti che il giudice del riesame ha valutato disattendendoli con argomenti privi di illogicità evidenti. 3.1n generale la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, mentre deve essere esclusa, quale indice della partecipazione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692); in particolare deve ricorrere l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i soggetti che prendono parte ad un'organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti partecipando, eventualmente, ai singoli reati che ne definiscono il programma, costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez.3, n.9036 del 30/01/2021, Santoro, Rv.282838-01). 3.1 II Tribunale del Riesame ha tenuto conto di tali principi e non si è limitato a delineare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che si era posto a disposizione del capo dell'organizzazione nella prospettiva di assecondarne i "desiderata" all'interno di una relazione circoscritta al profilo individuale, ma ha spiegato che V;&,2r214/ ilqGA_,IM3110, già legato alla famiglia del GALIANO da vincoli di pregressa conoscenza e collaborazione, risulta avere assunto "uno specifico ruolo operativo in seno al sodalizio", quale soggetto che riceveva lo stupefacente dall'organizzazione e che, sotto il controllo e la direzione dei vertici, ne curava lo spaccio all'interno del quartiere di riferimento e riversava periodicamente i corrispettivi allo stesso GALIANO che ne rendicontava l'operato, la capacità di smaltimento dello stupefacente e l'entità dei debiti contratti. Sotto questo profilo la pure emblematica ma di per sé non decisiva affermazione del GALIANO secondo il quale ([OSCURATO:PERSONA]) "lavora per noi", non solo fotografa il rapporto di palese sovra-ordinazione del GALIANO, ma rappresenta il segnale evidente, sebbene a livello di gravità indiziaria richiesta per la fase, dell'utilità operativa del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della struttura associativa, laddove al ricorrente risulta essere stato affidato il compito di vendere sul mercato la droga che gli veniva consegnata dall'organizzazione e riversarne i corrispettivi al GALIANO e, quindi, di dare attuazione allo scopo dell'associazione che era quello di commercializzare lo stupefacente mediante l'impiego di collaboratori seri e fidati. Invero il Tribunale evidenzia che "sulla scorta delle ulteriori evidenze di indagine, l'apporto risulta scandito da un pieno controllo del GALIANO sul volume dei guadagni delle cessioni e sullo stato dei rapporti con il compagno [OSCURATO:PERSONA]', tanto da palesare che l'indagato fosse pienamente inserito nella struttura organica del sodalizio". Tale argomentare, coerente con le risultanze processuali e aderente alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, non risulta essere stato sottoposto ad analisi critica da parte della difesa del ricorrente con conseguente pronuncia di inammissibilità della relativa censura. 4. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 4.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla probabilità di reiterazione nel crimine valutata con giudizio prognostico attualizzato alla data dei fatti la cui ricorrenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, il lasso temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, valorizzando al contempo la personalità del prevenuto gravato da un susseguirsi di precedenti specifici mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici, nonché la ricorrenza della presunzione relativa di cui all'art.275 comma 3, cod.proc.pen. la quale è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalla dall'art.274 cod.proc,pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3 cod.proc.pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al decorso del tempo, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-01). 4.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima se non imminente occasione di delinquerekettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici, nonché la ricorrenza della presunzione relativa di cui all'art.275 comma 3, cod.proc.pen., la quale è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalla dall'art.274 cod.proc,pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3 cod.proc.pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al decorso del tempo, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-01). 4.3 In questa prospettiva,VTRUta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (sez.3, n.34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674-01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769- 01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01) essendo pertanto irrilevante lo stato di detenzione del prevenuto il quale, scarcerato nel corso dell'anno 2019, risulta avere immediatamente riattivato i collegamenti con la criminalità organizzata in [OSCURATO:PERSONA], sfociati nell'odierna contestazione. In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate, ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma impone una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sulle esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Tale analisi è stata correttamente svolta dal Tribunale del riesame con motivazione priva di illogicità evidenti che non si presta a censure di legittimità sul punto. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 40126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris