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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40431/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CIVILE GENNARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di cui agli artt 110, 453, 455 cp.

Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando l'illogicità di motivazione per la ritenuta responsabilità di Civile e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno plausibilmente ritenuto la consapevolezza dell'imputato Civile della falsità delle banconote in base alla dichiarazioni del coimputato e di quelle di uno dei soggetti cui Civile aveva cercato di dare una banconota falsa in pagamento di merce.

Quanto al secondo motivo deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.

Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta,poiché la Corte territoriale ha evidenziato come l'importo complessivo delle banconote false spacciate dagli imputati fosse di 150 euro e che gli stessi ne detenevano alre allo stesso scopo.

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore rrii576- TT1 O A [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio C,V4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CIVILE GENNARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di cui agli artt 110, 453, 455 cp. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando l'illogicità di motivazione per la ritenuta responsabilità di Civile e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno plausibilmente ritenuto la consapevolezza dell'imputato Civile della falsità delle banconote in base alla dichiarazioni del coimputato e di quelle di uno dei soggetti cui Civile aveva cercato di dare una banconota falsa in pagamento di merce. Quanto al secondo motivo deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta,poiché la Corte territoriale ha evidenziato come l'importo complessivo delle banconote false spacciate dagli imputati fosse di 150 euro e che gli stessi ne detenevano alre allo stesso scopo. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore rrii576- TT1 O A [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio C,V4