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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07092/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dela dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 otl:obre 1990, n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, essendo la cessione di grammi 2,5 di hashish a [OSCURATO:PERSONA] avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti, sicchè è del tutto inconferente il profilo dell'attendibilità dell'acquirente.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità avendo il giudice del merito riconosciuto la recidiva in ragione dei precedenti penali specifici ritenendo il fatto per cui si procede espressione di una accresciuta capacità criminale (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838).

Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.

Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel caso in cui la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, solo ove ritenga la recidiva reiterata sia effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatl:o per cui si procede (Sez. 4, n. 16628 del 31/03/2016, Marongiu, Rv. 266530; Sez. 5, n. 22871 del 15.5.2009, Held e altro, Rv. 244209), la corte territoriale ha correttamente escluso tale più favorevole bilanciamento, richiamando l'art. 99 comma 4 cod.pen. e dopo aver confermato gli effetti della recidiva dimostrativi di una espressione di maggiore pericolosità dell'imputato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re et

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dela dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 otl:obre 1990, n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, essendo la cessione di grammi 2,5 di hashish a [OSCURATO:PERSONA] avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti, sicchè è del tutto inconferente il profilo dell'attendibilità dell'acquirente. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità avendo il giudice del merito riconosciuto la recidiva in ragione dei precedenti penali specifici ritenendo il fatto per cui si procede espressione di una accresciuta capacità criminale (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838). Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel caso in cui la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, solo ove ritenga la recidiva reiterata sia effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatl:o per cui si procede (Sez. 4, n. 16628 del 31/03/2016, Marongiu, Rv. 266530; Sez. 5, n. 22871 del 15.5.2009, Held e altro, Rv. 244209), la corte territoriale ha correttamente escluso tale più favorevole bilanciamento, richiamando l'art. 99 comma 4 cod.pen. e dopo aver confermato gli effetti della recidiva dimostrativi di una espressione di maggiore pericolosità dell'imputato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re et
Sentenza Cassazione n. 07092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris