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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40191/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 628, 624, 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurabilità del reato come rapina aggravata e pag. 6 in punto di congruità della pena inflitta, con corretta valutazione di bilanciamento tra le già concesse circostanze attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 3 quater cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 628, 624, 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurabilità del reato come rapina aggravata e pag. 6 in punto di congruità della pena inflitta, con corretta valutazione di bilanciamento tra le già concesse circostanze attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 3 quater cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris