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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34431/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza diPerugia rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova o, in subordine,della semilibertà.

Motivava il rigetto rilevando quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] è detenuto in espiazione pena per plurimi reati rientranti,tutti, nella previsione dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975; che eglinon ha avviato alcun percorso di collaborazione e non risultano sussistentigli ulteriori presupposti previsti dalla norma citata per accedere aibenefici.

In particolare, osservava che le misure alternative richieste nonsono idonee a garantire il pieno reinserimento sociale del detenuto,tenuto conto del grado di risocializzazione raggiunto e che sono del tuttogeneriche le allegazioni in ordine alla impossibilità di far fronte alleobbligazioni civili derivanti da reato, così come l’impossibilità diripristinare collegamenti con la criminalità organizzata.

Ciò in quanto iprogressi compiuti nel percorso rieducativo non consentono di ritenereche non sussistano spinte alla recidiva e che la pericolosità residua possaessere fronteggiata con prescrizioni, tenuto conto della difficoltà deldetenuto a riconoscere le proprie responsabilità, del fatto che lamotivazione è fondata sulle sole esigenze familiari e che manca ogniriflessione sulla illiceità delle condotte commesse e sul danno cagionato,circostanze che non consentono di formulare una prognosi favorevole.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di sette motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. censura la decisione per non aver proceduto alloscioglimento del cumulo giuridico, sì da consentire, in attuazione delprincipio del favor rei, di ascrivere ai reati ostativi la porzione di pena giàespiata.

Con specifico riferimento alla condanna subita per il delitto diusura, osserva che tale reato è stato incluso nell’elenco di quelli ostatividopo la commissione del reato, sicché, incidendo tale inclusione sullanatura della pena da espiare, la relativa norma ha natura sostanziale e,quindi, non può agire retroattivamente.

Il Tribunale ha omesso ognivalutazione su tale punto, incorrendo, quindi, anche nel vizio dimotivazione apparente, laddove si è limitata a opporre l’esistenza di reatiostativi.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce il vizio di motivazione per avere ilTribunale omesso di valutare in maniera sinergica gli elementi fattualiaddotti dal ricorrente a prova della rescissione del vincolo associativoovvero: la doppia disponibilità lavorativa con enti convenzionati con ilMinistero della Giustizia, il trasferimento geografico definitivo a grandedistanza dai luoghi di provenienza, la disponibilità abitativa, la distanzatemporale intercorsa in stato di detenzione rispetto ai reati commessi.Osserva che la motivazione resa è apparente, in quanto il Tribunale si èlimitato a valutare come “generici” gli elementi addotti senza confrontarsicon gli stessi, senza argomentare in ordine alla relazione dell’esperto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativa alla partecipazione al “progetto genitorialità”) evalorizzando solo il mancato riconoscimento delle proprie responsabilitàpenali.2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale abbia valorizzatoesclusivamente la difficoltà del ricorrente a riconoscere le proprieresponsabilità, in tal modo non applicando i principi giurisprudenzialisecondo i quali è necessario solo che il percorso di revisione critica siastato avviato e non anche che sia stato completato.

Per tale motivo haanche svalutato elementi significativi quali la condotta carcerariaesemplare, l’impegno lavorativo intramurario, la partecipazione attiva acorsi di formazione professionalizzanti, l’adesione matura al “progettogenitorialità”.

In tal modo, nella prospettazione difensiva, il Tribunale disorveglianza ha reso una motivazione apparente.2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., censura la decisione per non avere motivatosull’effetto prodotto dalle gravi problematiche familiari sulla motivazionedel ricorrente ad aderire a condotte di vita ispirate alla legalità,svalutando ingiustificatamente tale circostanza.2.5 Con il quinto motivo, lamenta che l’omesso scioglimento delcumulo delle pene è conseguito alla mancata ammissione di responsabilitàin ordine ai reati per i quali sta espiando la pena, in tal modo adottandouna motivazione che integra una violazione del diritto di difesa e che creauna ingiustificata disparità di trattamento tra chi ammette le proprieresponsabilità e chi, invece, le nega.2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale di sorveglianza non si siaconfrontato con gli elementi nuovi costituiti dalle opportunità lavorativeconcrete ed abbia motivato in modo apparente sulla base di unaapodittica valutazione di genericità degli elementi apportati.

Inoltre,osserva che manca totalmente la motivazione sul rigetto della domandasubordinata di semilibertà.2.7 Infine, con il settimo motivo, lamenta che l’ordinanza impugnatasia meramente riproduttiva di quella pronunciata il 16.10.2025, senzaprendere in considerazione gli elementi nuovi addotti costituiti dalladisponibilità di occupazione lavorativa, del contratto di locazione, delloscioglimento del cumulo, del trasferimento del nucleo familiare.Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

L’art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975 dispone che icondannati per taluni reati, tra i quali quelli di cui all’art. 416-bis cod.pen., nonché quelli aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. possonoaccedere alle misure alternative previste dal capo VI della legge citata“solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia anorma dell’art. 58-ter della presente legge”.

La stessa disciplina si applicanel caso di condanna per reati diversi da quelli indicati, ma commessi pereseguire o occultare uno dei reati di cui al primo periodo della norma oper assicurarne il conseguimento del profitto o l’impunità.Il comma 1-bis dell’art. 4-bis, sostituito dal d.l. n. 162 del 2022,convertito nella legge n. 199 del 2022, dispone che i benefici possanoessere concessi ai condannati per i delitti sopra menzionati, anche inassenza di collaborazione con la giustizia, “purché gli stessi dimostrinol’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di taleadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazionecriminale di eventuale appartenenza, che consentano di escluderel'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché ilpericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragionieventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, dellarevisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazionedisponibile.”Il comma 1-bis.1.1. prevede che, con il provvedimento diconcessione dei benefici di cui al comma 1 possano essere stabiliteprescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalitàorganizzata o che impediscano la commissione di nuovi reati.3.

Tanto premesso, con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso,si osserva quanto segue.3.1 La costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che «Inpresenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, èlegittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quandooccorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda diconcessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie,l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), chetrovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusinel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che ilcondannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi».(Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280982-01).

Nel casodi specie, per quanto evincibile dall’ordinanza impugnata, la pena inespiazione costituisce il risultato del cumulo delle pene inflitte per reatidi usura, estorsione, partecipazione, con ruolo di vertice, adassociazione di stampo mafioso, danneggiamento e violazione dellalegge armi aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 103 del 1991 e,quindi, secondo quanto affermato nell’ordinanza e non contestato dalricorrente, di pene inflitte per reati di partecipazione a clan‘ndranghetisti e per reati fine “commessi al fine di agevolare l’attivitàdell’organizzazione” ovvero, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.Ne discende che tutte le condanna sono ostative ai benefici e nonrisulta rilevante, quindi, il principio della scindibilità del cumulo giuridico.3.2 I motivi di cui ai punti 2, 3, 4, 6 e 7, in quanto strettamenteconnessi, vengono trattati congiuntamente e rigettati in quantoinfondati.Come già evidenziato al punto 1 che precede, l’accesso ai benefici èconsentito in presenza delle condizioni di cui al comma 1 o 1-bis dell’art.4-bis legge n. 354 del 1975, come sostituito dal d.l. n. 162 del 2022,convertito nella legge n. 199 del 2022 ovvero in presenza dellecondizioni sopra elencate.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianzaha escluso che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 4-bisl.c. in quanto non risulta alcuna collaborazione con la giustizia, né risultauna impossibilità di prestarla.

Né, d’altro canto, risulta alcunaallegazione in senso contrario, nonostante questa Corte abbia affermatoche «Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dideterminati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazionecondizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 terdella legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, ènecessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle lineegenerali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della suacollaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa»(Sez. 1 n. 10427 del 24/02/2010, Rv. 246397 – 01; Sez. 1, n.47044 del 24/01/2017, Rv. 271474 – 01).Ha, inoltre, ritenuto che difettino le condizioni di cui al comma 1-bis.Quanto all’adempimento delle obbligazioni nascenti da reato, haevidenziato che risulta solo genericamente dedotta l’impossibilità diadempiere.

Sul punto, nessuna contestazione è stata mossa in ricorso,non essendosi la difesa confrontata con tale specifico puntodell’argomentazione che non è stato smentito né in termini generali, né,tantomeno, con riferimento a diverse e concrete allegazioni.Si osserva, peraltro, che la manifestazione di interesse per lavittima e gli intendimenti di riparazione, non solo sul piano materiale,ma anche su quello morale, sono indicativi della sussistenza di queinecessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, che la riformadel 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi di cuiall'art. 4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessatapericolosità sociale in caso di mancata utile collaborazione con lagiustizia (così come le stesse condotte di fattivo interesse per le personeoffese sono ritenute, rispetto alla generalità dei condannati,sintomatiche di ravvedimento ai fini dell'accesso alla liberazionecondizionale) (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Rv. 286347 – 01 : Sez.1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107- 01).

Tale elemento,quindi, concorre con gli altri indicati dalla norma nella valutazionedell’effettiva presa di distanza dell’interessato dall’ambiente criminale diprovenienza.Quanto agli ulteriori elementi dedotti, il Tribunale di sorveglianza liha singolarmente enunciati, menzionando il progetto di svolgimento dicorretta condotta carceraria e la partecipazione al trattamento, cosìevidenziando di averli presi in considerazione.

Ha, tuttavia, ritenuto chetali elementi non siano sufficienti ad escludere l’attualità di collegamenticon la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino in quantol’osservazione penitenziaria ha evidenziato la difficoltà del detenuto adaccettare e riconoscere le proprie responsabilità e ha sottolineato che“manca ogni riflessione sulla illiceità delle condotte agite e sul dannoarrecato”.

Tale stadio del progresso di rieducazione non consente,quindi, di formulare una sicura prognosi positiva di non recidiva nelreato.La motivazione è logica, non contraddittoria con gli elementi dedottie aderente alla relazione di osservazione allegata dal ricorrente,correttamente interpretata dal Tribunale di sorveglianza.Non fondata anche la censura relativa alla mancata considerazionedella condotta carceraria.

E difatti, a prescindere dalla circostanza che ilcomma 1-bis espressamente prevede l’insufficienza, ai fini delriconoscimento dei benefici, degli elementi costituiti dalla regolarecondotta carceraria e dalla partecipazione al percorso rieducativo, inogni caso, il Tribunale li ha menzionati, ritenendo, tuttavia, superati talielementi dai risultati dell’osservazione.Parimenti, è stato preso in considerazione il quadro familiare, tantoche il Tribunale ha osservato che l’attenzione del ricorrente è incentrataesclusivamente su questo profilo, ritenendo, tuttavia, che tale elementonon modifichi la prognosi a fronte della gravità dei reati commessi.4.

Con riferimento al quinto motivo di ricorso, deve ritenersi che lostesso sia infondato.

Il Tribunale ha desunto la prognosi negativa dallamancata revisione critica dei propri agiti e dalla mancanza di empatia neiconfronti delle vittime dei reati.

Rispetto a tali considerazioni, il mancatoriconoscimento della responsabilità non costituisce condizione necessariaper il beneficio invocato, purché il condannato abbia accettato lacondanna e si sia attivato nei confronti delle vittime dei reati, condizioneche, nel caso di specie, non sussiste.5.

Quanto, infine, alla mancanza di motivazione in ordine alladomanda proposta in via subordinata, la censura è parimenti infondata.Al pari della misura più ampia dell’affidamento in prova, la semilibertàpresuppone, comunque, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 4-bis,comma 1-bis Ord. pen. che, nel caso di specie, sono state ritenuteassenti.

Costituendo questo un presupposto generale di concessionedelle misure, la sua assenza rende superfluo l’esame delle condizioni everifiche richieste per le specifiche misure.6.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza diPerugia rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta adottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova o, in subordine,della semilibertà. Motivava il rigetto rilevando quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] è detenuto in espiazione pena per plurimi reati rientranti,tutti, nella previsione dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975; che eglinon ha avviato alcun percorso di collaborazione e non risultano sussistentigli ulteriori presupposti previsti dalla norma citata per accedere aibenefici. In particolare, osservava che le misure alternative richieste nonsono idonee a garantire il pieno reinserimento sociale del detenuto,tenuto conto del grado di risocializzazione raggiunto e che sono del tuttogeneriche le allegazioni in ordine alla impossibilità di far fronte alleobbligazioni civili derivanti da reato, così come l’impossibilità diripristinare collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò in quanto iprogressi compiuti nel percorso rieducativo non consentono di ritenereche non sussistano spinte alla recidiva e che la pericolosità residua possaessere fronteggiata con prescrizioni, tenuto conto della difficoltà deldetenuto a riconoscere le proprie responsabilità, del fatto che lamotivazione è fondata sulle sole esigenze familiari e che manca ogniriflessione sulla illiceità delle condotte commesse e sul danno cagionato,circostanze che non consentono di formulare una prognosi favorevole.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di sette motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. censura la decisione per non aver proceduto alloscioglimento del cumulo giuridico, sì da consentire, in attuazione delprincipio del favor rei, di ascrivere ai reati ostativi la porzione di pena giàespiata. Con specifico riferimento alla condanna subita per il delitto diusura, osserva che tale reato è stato incluso nell’elenco di quelli ostatividopo la commissione del reato, sicché, incidendo tale inclusione sullanatura della pena da espiare, la relativa norma ha natura sostanziale e,quindi, non può agire retroattivamente. Il Tribunale ha omesso ognivalutazione su tale punto, incorrendo, quindi, anche nel vizio dimotivazione apparente, laddove si è limitata a opporre l’esistenza di reatiostativi.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce il vizio di motivazione per avere ilTribunale omesso di valutare in maniera sinergica gli elementi fattualiaddotti dal ricorrente a prova della rescissione del vincolo associativoovvero: la doppia disponibilità lavorativa con enti convenzionati con ilMinistero della Giustizia, il trasferimento geografico definitivo a grandedistanza dai luoghi di provenienza, la disponibilità abitativa, la distanzatemporale intercorsa in stato di detenzione rispetto ai reati commessi.Osserva che la motivazione resa è apparente, in quanto il Tribunale si èlimitato a valutare come “generici” gli elementi addotti senza confrontarsicon gli stessi, senza argomentare in ordine alla relazione dell’esperto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativa alla partecipazione al “progetto genitorialità”) evalorizzando solo il mancato riconoscimento delle proprie responsabilitàpenali.2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale abbia valorizzatoesclusivamente la difficoltà del ricorrente a riconoscere le proprieresponsabilità, in tal modo non applicando i principi giurisprudenzialisecondo i quali è necessario solo che il percorso di revisione critica siastato avviato e non anche che sia stato completato. Per tale motivo haanche svalutato elementi significativi quali la condotta carcerariaesemplare, l’impegno lavorativo intramurario, la partecipazione attiva acorsi di formazione professionalizzanti, l’adesione matura al “progettogenitorialità”. In tal modo, nella prospettazione difensiva, il Tribunale disorveglianza ha reso una motivazione apparente.2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., censura la decisione per non avere motivatosull’effetto prodotto dalle gravi problematiche familiari sulla motivazionedel ricorrente ad aderire a condotte di vita ispirate alla legalità,svalutando ingiustificatamente tale circostanza.2.5 Con il quinto motivo, lamenta che l’omesso scioglimento delcumulo delle pene è conseguito alla mancata ammissione di responsabilitàin ordine ai reati per i quali sta espiando la pena, in tal modo adottandouna motivazione che integra una violazione del diritto di difesa e che creauna ingiustificata disparità di trattamento tra chi ammette le proprieresponsabilità e chi, invece, le nega.2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale di sorveglianza non si siaconfrontato con gli elementi nuovi costituiti dalle opportunità lavorativeconcrete ed abbia motivato in modo apparente sulla base di unaapodittica valutazione di genericità degli elementi apportati. Inoltre,osserva che manca totalmente la motivazione sul rigetto della domandasubordinata di semilibertà.2.7 Infine, con il settimo motivo, lamenta che l’ordinanza impugnatasia meramente riproduttiva di quella pronunciata il 16.10.2025, senzaprendere in considerazione gli elementi nuovi addotti costituiti dalladisponibilità di occupazione lavorativa, del contratto di locazione, delloscioglimento del cumulo, del trasferimento del nucleo familiare.Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975 dispone che icondannati per taluni reati, tra i quali quelli di cui all’art. 416-bis cod.pen., nonché quelli aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. possonoaccedere alle misure alternative previste dal capo VI della legge citata“solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia anorma dell’art. 58-ter della presente legge”. La stessa disciplina si applicanel caso di condanna per reati diversi da quelli indicati, ma commessi pereseguire o occultare uno dei reati di cui al primo periodo della norma oper assicurarne il conseguimento del profitto o l’impunità.Il comma 1-bis dell’art. 4-bis, sostituito dal d.l. n. 162 del 2022,convertito nella legge n. 199 del 2022, dispone che i benefici possanoessere concessi ai condannati per i delitti sopra menzionati, anche inassenza di collaborazione con la giustizia, “purché gli stessi dimostrinol’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di taleadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazionecriminale di eventuale appartenenza, che consentano di escluderel'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché ilpericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragionieventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, dellarevisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazionedisponibile.”Il comma 1-bis.1.1. prevede che, con il provvedimento diconcessione dei benefici di cui al comma 1 possano essere stabiliteprescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalitàorganizzata o che impediscano la commissione di nuovi reati.3. Tanto premesso, con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso,si osserva quanto segue.3.1 La costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che «Inpresenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, èlegittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quandooccorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda diconcessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie,l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), chetrovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusinel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che ilcondannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi».(Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280982-01). Nel casodi specie, per quanto evincibile dall’ordinanza impugnata, la pena inespiazione costituisce il risultato del cumulo delle pene inflitte per reatidi usura, estorsione, partecipazione, con ruolo di vertice, adassociazione di stampo mafioso, danneggiamento e violazione dellalegge armi aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 103 del 1991 e,quindi, secondo quanto affermato nell’ordinanza e non contestato dalricorrente, di pene inflitte per reati di partecipazione a clan‘ndranghetisti e per reati fine “commessi al fine di agevolare l’attivitàdell’organizzazione” ovvero, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.Ne discende che tutte le condanna sono ostative ai benefici e nonrisulta rilevante, quindi, il principio della scindibilità del cumulo giuridico.3.2 I motivi di cui ai punti 2, 3, 4, 6 e 7, in quanto strettamenteconnessi, vengono trattati congiuntamente e rigettati in quantoinfondati.Come già evidenziato al punto 1 che precede, l’accesso ai benefici èconsentito in presenza delle condizioni di cui al comma 1 o 1-bis dell’art.4-bis legge n. 354 del 1975, come sostituito dal d.l. n. 162 del 2022,convertito nella legge n. 199 del 2022 ovvero in presenza dellecondizioni sopra elencate. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianzaha escluso che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 4-bisl.c. in quanto non risulta alcuna collaborazione con la giustizia, né risultauna impossibilità di prestarla. Né, d’altro canto, risulta alcunaallegazione in senso contrario, nonostante questa Corte abbia affermatoche «Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dideterminati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazionecondizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 terdella legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, ènecessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle lineegenerali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della suacollaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa»(Sez. 1 n. 10427 del 24/02/2010, Rv. 246397 – 01; Sez. 1, n.47044 del 24/01/2017, Rv. 271474 – 01).Ha, inoltre, ritenuto che difettino le condizioni di cui al comma 1-bis.Quanto all’adempimento delle obbligazioni nascenti da reato, haevidenziato che risulta solo genericamente dedotta l’impossibilità diadempiere. Sul punto, nessuna contestazione è stata mossa in ricorso,non essendosi la difesa confrontata con tale specifico puntodell’argomentazione che non è stato smentito né in termini generali, né,tantomeno, con riferimento a diverse e concrete allegazioni.Si osserva, peraltro, che la manifestazione di interesse per lavittima e gli intendimenti di riparazione, non solo sul piano materiale,ma anche su quello morale, sono indicativi della sussistenza di queinecessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, che la riformadel 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi di cuiall'art. 4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessatapericolosità sociale in caso di mancata utile collaborazione con lagiustizia (così come le stesse condotte di fattivo interesse per le personeoffese sono ritenute, rispetto alla generalità dei condannati,sintomatiche di ravvedimento ai fini dell'accesso alla liberazionecondizionale) (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Rv. 286347 – 01 : Sez.1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107- 01). Tale elemento,quindi, concorre con gli altri indicati dalla norma nella valutazionedell’effettiva presa di distanza dell’interessato dall’ambiente criminale diprovenienza.Quanto agli ulteriori elementi dedotti, il Tribunale di sorveglianza liha singolarmente enunciati, menzionando il progetto di svolgimento dicorretta condotta carceraria e la partecipazione al trattamento, cosìevidenziando di averli presi in considerazione. Ha, tuttavia, ritenuto chetali elementi non siano sufficienti ad escludere l’attualità di collegamenticon la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino in quantol’osservazione penitenziaria ha evidenziato la difficoltà del detenuto adaccettare e riconoscere le proprie responsabilità e ha sottolineato che“manca ogni riflessione sulla illiceità delle condotte agite e sul dannoarrecato”. Tale stadio del progresso di rieducazione non consente,quindi, di formulare una sicura prognosi positiva di non recidiva nelreato.La motivazione è logica, non contraddittoria con gli elementi dedottie aderente alla relazione di osservazione allegata dal ricorrente,correttamente interpretata dal Tribunale di sorveglianza.Non fondata anche la censura relativa alla mancata considerazionedella condotta carceraria. E difatti, a prescindere dalla circostanza che ilcomma 1-bis espressamente prevede l’insufficienza, ai fini delriconoscimento dei benefici, degli elementi costituiti dalla regolarecondotta carceraria e dalla partecipazione al percorso rieducativo, inogni caso, il Tribunale li ha menzionati, ritenendo, tuttavia, superati talielementi dai risultati dell’osservazione.Parimenti, è stato preso in considerazione il quadro familiare, tantoche il Tribunale ha osservato che l’attenzione del ricorrente è incentrataesclusivamente su questo profilo, ritenendo, tuttavia, che tale elementonon modifichi la prognosi a fronte della gravità dei reati commessi.4. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, deve ritenersi che lostesso sia infondato. Il Tribunale ha desunto la prognosi negativa dallamancata revisione critica dei propri agiti e dalla mancanza di empatia neiconfronti delle vittime dei reati. Rispetto a tali considerazioni, il mancatoriconoscimento della responsabilità non costituisce condizione necessariaper il beneficio invocato, purché il condannato abbia accettato lacondanna e si sia attivato nei confronti delle vittime dei reati, condizioneche, nel caso di specie, non sussiste.5. Quanto, infine, alla mancanza di motivazione in ordine alladomanda proposta in via subordinata, la censura è parimenti infondata.Al pari della misura più ampia dell’affidamento in prova, la semilibertàpresuppone, comunque, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 4-bis,comma 1-bis Ord. pen. che, nel caso di specie, sono state ritenuteassenti. Costituendo questo un presupposto generale di concessionedelle misure, la sua assenza rende superfluo l’esame delle condizioni everifiche richieste per le specifiche misure.6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris