CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 19762/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2134 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D’APPELLO diTORINO, depositata il 22/01/2020 R.G.N. 624/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/202629/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 19762/20261. Il Tribunale di Torino ha integralmente rigettato l’opposizioneproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso diaddebito notificato il 12 settembre 2015 di importo complessivopari a 379.824,94 euro, preteso dall’Inps a titolo di contributida versare alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, oltresanzioni e interessi, ed emesso a seguito di due verbali diaccertamento redatti da personale ispettivo dell’Ente.2. La Corte d’appello di Torino ha parzialmente accolto ilgravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], escludendo la somma di4.562,61 euro relativa alla posizione di un solo lavoratore, inquanto collocato in cassa integrazione nel periodo oggetto dellaverifica, e confermando nel resto l’avviso di addebito opposto.3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.4. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione deld.lgs. n. 124 del 2004 e della l. n. 689 del 1981, per avere laCorte d’appello disatteso le censure con le quali erano stati fattivalere i vizi formali dei verbali denunciati dalla società.Il motivo, strutturato in più profili di doglianza, addebita allasentenza impugnata di non aver considerato: a) il fatto che iverbali erano stati notificati soltanto al trasgressore (il legale- 2 -rappresentante della società) e non anche all’obbligato in Nsuomleidroo re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026(la società); b) l’inosservanza del termine di novanta gioNrumnei rop dei rra ccolta generale 19762/2026la notificazione, decorrente dalla data di effettiva conoscenzDaat a pubblicazione 14/06/2026delle presunte violazioni; c) la genericità e incompletezza deiverbali.2. Il motivo, in tutte le doglianze in cui si articola, è infondato.2.1. Giova premettere che il presente giudizio vertesull’inadempimento degli obblighi contributivi relativi al periododa dicembre 2011 a maggio 2014. L’emissione dell’avviso diaddebito oggetto di causa consegue a due verbali diaccertamento dell’Inps con i quali sono stati contestati allamodelli Emens di retribuzioni diverse da quelle risultanti dalLUL; b) l’erogazione di retribuzioni mensili non corrispondenti aquelle derivanti dall’applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA];c) la riqualificazione come retribuzione per lavoro straordinariodelle somme indicate in busta paga come trasferte.Sulla scorta di tali rilievi il personale ispettivo dell’Inps haricalcolato la contribuzione effettivamente dovuta dallacooperativa.2.2. Dunque, nella specie non viene in rilievo l’irrogazione dellesanzioni amministrative e, di conseguenza, non è pertinente ilrichiamo alla disciplina dettata dalla l. 24 novembre 1981, n.689.Al fine di negare l’applicabilità al presente giudizio delledisposizioni contenute nella l. n. 689 del 1981, la Corteterritoriale ha osservato che tale normativa riguarda ilprocedimento di irrogazione delle sanzioni amministrativetramite ordinanza-ingiunzione, mentre la controversia in esameriguarda la debenza della contribuzione che l’Inps ritiene siastata omessa (v. pag. 9 della sentenza impugnata)- 3 -2.3. Così decidendo, la Corte di merito si è uniformata ai prNiunmceriop rie gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di Nqumueeros dti ara ccolta generale 19762/2026Corte, secondo cui il particolare procedimento previsto dalla Dla.t a pubblicazione 14/06/2026n. 689 del 1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrativee i requisiti di legittimità e di efficacia del relativo provvedimentonon si attagliano alla richiesta di adempimento delle obbligazioniprevidenziali (v., da ultimo, Cass. n. 2208 del 2026; cfr. altresì,tra le tante, Cass. n. 2132 del 2018 e Cass. n. 20301 del 2022,in motivazione) e alla pretesa concernente i contributi e gliaccessori (cfr. Cass. n. 9863 del 2004), quale è quellaspecificamente dedotta in causa.2.4. Né la validità della riscossione dei crediti previdenziali,assoggettata a regole peculiari, è subordinata all’esistenza di unavviso di accertamento prodromico, come avviene nelladisciplina generale che l’art. 14 della l. n. 689 del 1981 delineaper le sanzioni amministrative.Una volta intervenuta l’iscrizione a ruolo, difatti, non possonoincidere sulla procedura di riscossione vizi propridell’accertamento ispettivo. Nel procedimento di riscossione amezzo ruolo dei contributi previdenziali, regolato dagli artt. 24e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999 (e fermo restando che dal 1°gennaio 2011 l’avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del2010, conv. in l n. 122 del 2010, ha sostituito la cartella dipagamento per i crediti di natura contributiva dell’Inps), indifetto di espresse previsioni normative che condizionino lavalidità della riscossione ad atti prodromici, a differenza diquanto avviene in materia di applicazione di sanzioniamministrative in forza di quanto previsto dall’art. 14 cit., lanotifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisceinvalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione- 4 -a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamenNtuom edroa re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026parte dell’istituto (v. Cass. n. 4225 del 2018; sulla stessNaum leirno dei ara ccolta generale 19762/2026cfr. Cass. n. 21534 del 2019), oppure, si è aggiunto, anche iDnat a pubblicazione 14/06/2026presenza di un accertamento comunque viziato (perquest’ultima specificazione cfr. Cass. n. 28987 del 2025, oveperaltro si precisa che occorre comunque valutare il verbale afini di prova; nello stesso senso cfr. altresì n. 17971 del 2022).2.5. Del resto, anche la Corte costituzionale ha ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 24del d.lgs. n. 46 del 1999, proposta con riferimento all’art. 111Cost., laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere diriscuotere i propri crediti attraverso un titolo che si forma primae al di fuori del giudizio e in forza del quale l’ente può conseguireil soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica insede giurisdizionale della sua fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] haosservato: a) da un lato, che non è irragionevole la scelta dellegislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua naturapubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che negoverna l’attività, di formare unilateralmente un titoloesecutivo; b) dall’altro lato, che è rispettosa del diritto di difesae dei principi del giusto processo la possibilità, concessa alpreteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorioma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale farvalere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere lasospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/odell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della provain base alla posizione sostanziale (e non già formale) assuntadalle parti nel giudizio di opposizione (v. Corte cost. ordinanzan. 111 del 2007).2.6. Di qui scaturisce l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio,della prospettata violazione dell’art. 13, commi 2 e 4, del d.lgs.- 5 -n. 124 del 2004, trattandosi di disposizioni che attengonNou maerlola re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026materia della ammissione alla procedura di regolarizzNauzmieoron dei r,a ccolta generale 19762/2026nonché alla contestazione delle violazioni amministrative ex arDta.t a pubblicazione 14/06/202614 della l. n. 689 del 1981, sicché non sono immediatamenteapplicabili alla materia contributiva (cfr. Cass. n. 18924 del2025, al punto 8 della motivazione).2.7. Occorre aggiungere, infine, che comunque l’eventualedichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formalinon condurrebbe ex se alla negazione della pretesa contributivafatta valere dall’Ente previdenziale. Il presente giudizio, difatti,è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezzadella pretesa contributiva, atteso che l’oggetto del giudizioinnanzi al giudice ordinario non è mai l’impugnativa di un attoamministrativo, ma il giudice è chiamato ad accertare, aseconda dei casi, la sussistenza dei presupposti per il sorgeredell’obbligazione contributiva oppure dei requisiti necessari perl’erogazione della prestazione previdenziale (v. Cass. n. 5550del 2021).Nella medesima prospettiva si è anche osservato che ledisposizioni dettate dal d.lgs. n. 124 del 2004 in tema diprocedimento amministrativo di accertamento delle omissionicontributive sono tipiche norme “di azione”, la cui efficaciaprecettiva, essendo circoscritta alle condizioni della legittimitàdell’azione amministrativa, non può mai importare la decadenzadell’ente pubblico dalla potestà di provvedere alla cura deipubblici interessi di cui all’art. 38 Cost. (cfr. Cass. n. 3979 del2022, in motivazione, pronunciata in un giudizio di opposizionea cartella esattoriale emessa a seguito di verbale diaccertamento ispettivo con cui era stata accertata la violazionedel minimale contributivo).- 6 -Numero registro generale 22002/20203. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360N, umero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 19762/2026primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionDeat a pubblicazione 14/06/2026degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 2699 e 2700 c.c., per avere laCorte d’appello affermato che l’Inps aveva adempiuto l’onereprobatorio mediante la produzione dei verbali ispettivi, senzaconsiderare che tali atti non hanno efficacia probatoriaprivilegiata in ordine ai fatti non caduti nella diretta percezionedei verbalizzanti e senza rilevare che l’Inps non aveva prodottoalcuni documenti essenziali ai fini della decisione (LUL e i modelliUniemens).La ricorrente deduce che l’onere di provare i fatti costitutivi dellapretesa incombe sull’Inps, sottolineando che nella specie le erastato impedito di fornire la dimostrazione dell’infondatezza dellericostruzioni dell’Ente, in quanto le sue istanze istruttorie nonerano state accolte.4. Il motivo è infondato.4.1. Dietro lo schermo della violazione di legge e, in particolare,delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova esull’efficacia probatoria dei documenti posti a fondamento delladecisione, le censure veicolate con il terzo mezzo mirano, a benvedere, a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusain questa sede di legittimità.4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configuranell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era gravata in applicazionedi detta norma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di- 7 -cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (v., tra le altre, NCumaesros r.e gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026n. 17313 del 2020). Numero di raccolta generale 19762/20264.3. Non è incorsa nella descritta violazione la sentenza iDnat a pubblicazione 14/06/2026esame, nella quale il ragionamento decisorio della Corte sidipana proprio partendo dall’assunto, in sé corretto, secondo cuil’onere di dimostrare i fatti sottesi alla ripresa contributiva incontestazione è a carico dell’Inps. Ed infatti, è consolidatol’indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di riscossione dicontributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartellaesattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario dicognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapportoprevidenziale, sicché grava sull’ente previdenzialel’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (v., trale tante, Cass. n. 10583 del 2017; cfr. altresì, per l’affermazionedi analogo principio nell’ambito di un giudizio di opposizioneavverso l’avviso di addebito con valore esecutivo ex art. 30 deld.l. n. 78 del 2010, Cass. n. 29763 del 2022).4.4. È costante, inoltre, l’orientamento di questa Corte secondocui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova deifatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza oda loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile eapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie raccolte o richieste dalle parti (v. Cass. n. 14965 del2012; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass. n. 24844 del2025).4.5. La Corte di merito si è attenuta a tale canone interpretativoe ha ritenuto provate le violazioni oggetto di contestazione- 8 -sottolineando come la fede privilegiata debba essere attrNibumueirtoa re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026all’esame, operato dal personale ispettivo, Numderoe dlli ara ccolta generale 19762/2026documentazione acquisita (LUL e modelli Uniemens), nonchDéat a pubblicazione 14/06/2026all’esattezza dei dati relativi agli importi riportati nei prospetticontabili allegati ai verbali.Non è esatto affermare che il confronto tra il LUL e i modelliUniemens presuppone un apprezzamento nel quale lacomponente soggettiva è presente, se non addiritturapreponderante (v. pag. 18 del ricorso). Al contrario, si tratta diun mero riscontro di dati oggettivi caduti nella direttapercezione dei verbalizzanti, il quale non implica margini divalutazione, con la conseguenza che, in parte qua, l’atto èdotato di efficacia probatoria privilegiata (v., in proposito, Cass.n. 23800 del 2014, che ha riconosciuto valore di piena prova alverbale ispettivo dell’Inps, i cui funzionari avevanopersonalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché ledenunce contributive ed i pagamenti dell’impresa edile artigianadell’opponente, accertando il mancato rispetto dei minimiretributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, edil versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quellacorrispondente all’orario normale di lavoro previsto dallacontrattazione collettiva).4.6. Non ha pregio la doglianza relativa alla mancataammissione dei mezzi di prova richiesti.Per fermo indirizzo di questa Corte, la mancata ammissione diun mezzo istruttorio (come una prova testimoniale) si traducein un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento dellapropria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art.2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (v. Cass.n. 27479 del 2025 e Cass. n. 18285 del 2021). È evidente checiò nella specie non è accaduto, atteso che – come detto – la- 9 -Corte territoriale ha assunto la sua decisione sulla scorta Ndumi euron re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026ragionamento che ha preso le mosse da una cNoumrrereo tdti ara ccolta generale 19762/2026distribuzione fra le parti degli oneri probatori in rapportDoat a pubblicazione 14/06/2026all’oggetto specifico della controversia.5. All’ultimo mezzo è affidata la censura, formulata ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., di violazionee/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., per avere la Corted’appello ritenuto legittimo l’esercizio dei poteri istruttoriofficiosi da parte del Tribunale, senza considerare che tali poteripossono essere utilizzati per rintracciare la verità materiale, manon possono stravolgere gli oneri probatori incombenti sulleparti.6. Il motivo è infondato.6.1. In ordine ai limiti del sindacato di legittimità circa lemodalità di esercizio dei poteri istruttori officiosi, questa Corteha ripetutamente affermato che, nel rito del lavoro, i poteriistruttori di cui all’art. 421 c.p.c. – il cui esercizio è del tuttodiscrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità –non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, cosìda porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle partimedesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poterid’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri delprocedimento penale (v. Cass. n. 14923 del 2024, Cass n.15899 del 2011 Cass. n. 17102 del 2009).6.2. La sentenza impugnata si sottrae al vaglio di legittimità, inquanto – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – nonha affatto “stravolto” gli oneri probatori incombenti sulle parti.La Corte di merito si è limitata a rilevare che il Tribunale avevalegittimamente acquisito la documentazione ai sensi dell’art.421 c.p.c. per l’approfondimento degli elementi probatori giàcontenuti nel verbale e di un’ulteriore verifica nel contraddittorio- 10 -delle parti in occasione dell’escussione dei testi (v. pag.N um1e1ro) r.e gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026Risulta così rispettato il criterio fondamentale per l’esercNiuzmioer od dei ral ccolta generale 19762/2026potere-dovere contemplato dall’art. 421 c.p.c., ossia l’esigenzaDa,t a pubblicazione 14/06/2026propria del rito del lavoro, di contemperare il principiodispositivo con quello della ricerca della verità materiale(giurisprudenza costante: v. ex multis Cass. n. 23605 del 2020e Cass. n. 5878 del 2011). I significativi dati di indaginedesumibili dal verbale, difatti, hanno condotto la Corte d’appelloa valutare in modo congruo la condotta del primo Giudice, inquanto destinata esclusivamente a consentire unapprofondimento, indispensabile al fine di decidere, di elementiprobatori già presenti nella realtà del processo e ad integrare unquadro probatorio tempestivamente delineato.7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in- 11 -euro 7.000 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,N uomletrroe re gistro generale 22002/2020Numero sezionale 2134/2026rimborso forfetario per spese generali nella misura del N1um5e%ro d i era ccolta generale 19762/2026accessori come per legge. Data pubblicazione 14/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito- 12 -