CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1976
Cassazione n. 07104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1976 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33846_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge in relazione alla prova della destinazione a terzi e al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, là dove il giudice di merito esclude la detenzione per finalità non di uso meramente personali visto il notevole quantitativo di sostanza di tipo cocaina (grammi 57,00), idonea al confezionamento di n. 260 dosi medie singole, già di per sé significativo della finalità di commercializzazione e cessione ad altri e il fatto che si trattasse di droga c.d. pesante (cfr. pagg. 3 e 4); e, quanto al diniego del fatto di lieve entità, ha rilevato che tenuto conto che può essere riconosciuto solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), ha rilevato come il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite ed è sproporzionato rispetto alle esigenze di consumo personale (pag. 3), che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (ex multis: Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610) quali l'assenza di precedenti specifici e l'occasionalità del controllo. Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura la asserita violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché attiene al trattamento punitivo è inammissibile avendo il giudice di merito, in seguito a adeguato esame delle cloglianze difensive, congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 6 ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'assenza di elementi di positiva valutazione) e dato conto della congruità della pena valutando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della congruità della pena irrogata. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende