CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letta anche la memoria difensiva volta a sostenere la ammissibilità dei motivi e la loro fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti: - il primo motivo (violazione di legge sulla ritenuta responsabilità) da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondate, volte a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); - il secondo motivo (violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche) da censure, che lungi da denunciare errori di diritto, si oppongono meramente alla valutazione, né arbitraria né apodittica, della Corte di appello sul punto; - il terzo motivo (mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio) da critiche che investono la scelta, non certo immotivata, della Corte di appello di non aderire alla richiesta difensiva (quanto alla pena, non si è in presenza di una motivazione tautologica in ordine alla gravità del fatto, alla luce di quanto ha accertato la Corte di appello a pag. 4 sulla ricostruzione della condotta illecita; quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione adeguata e non illogica, di non assegnare valenza positiva all'unico elemento a tal fine valutabile, il contegno processuale, in quanto esposto in modo "evanescente"; gli altri elementi citati nel ricorso non erano rilevanti sia autonomamente - come per la incensuratezza - sia con riferimento al reato contestato - quale l'assenza di un danno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così