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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23280/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta apparentemente la qualificazione giuridica del fatto ma è incentrato su argomentazioni relative all'esclusione della recidiva; la recidiva è stata però esclusa dal Giudice per le indagini preliminari e nessuna attinenza hanno le argomentazioni del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto.

Del tutto avulse dal dato normativo sono le argomentazioni del secondo motivo che apparentemente pone la questione della qualificazione giuridica ma in realtà contesta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61 n.11-quater cod. pen.; risulta però pacifico e non contestato il fatto che ha generato l'applicazione della circostanza aggravante, l'aver commesso il fatto mentre il ricorrente era in detenzione domiciliare.

Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile.

2. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] srglie e estensore Il Presidente L ca [OSCURATO:PERSONA] A to C\ _ [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta apparentemente la qualificazione giuridica del fatto ma è incentrato su argomentazioni relative all'esclusione della recidiva; la recidiva è stata però esclusa dal Giudice per le indagini preliminari e nessuna attinenza hanno le argomentazioni del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto. Del tutto avulse dal dato normativo sono le argomentazioni del secondo motivo che apparentemente pone la questione della qualificazione giuridica ma in realtà contesta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61 n.11-quater cod. pen.; risulta però pacifico e non contestato il fatto che ha generato l'applicazione della circostanza aggravante, l'aver commesso il fatto mentre il ricorrente era in detenzione domiciliare. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile. 2. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] srglie e estensore Il Presidente L ca [OSCURATO:PERSONA] A to C\ _ [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 23280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris