CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39484/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive e gli allegati depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G. italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Palermo il 25/09/2013 (capo A), di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, commesso in Palermo il 29/12/2014.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.proc.pen.), e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., estinzione del reato commesso il 25/09/2013, essendo decorsi dieci anni. Chiede l'emissione della sentenza di non doversi procedere per il capo A). - Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il capo B), contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge, omesso rilievo che l'imputato è stato assolto per i medesimi fatti con sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/11/2018. - Vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente disattesa l'eccezione difensiva di difetto di giurisdizione per la sussistenza di immunità diplomatica in favore del Castagna. Come risulta dalla nota, pervenuta in data 20/06/2014, del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale, [OSCURATO:PERSONA] non gode di alcuna immunità diplomatica, come prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazione diplomatiche del 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Né il rilascio del passaporto diplomatico al Castagna, in epoca peraltro successiva all'inizio dell'azione penale, CM gli conferisce alcuna immunità di -te.....uu 2 t..Z.h..a9 diritto internazionale rispetto alla giurisdizione italiana .e-che, in ogni caso, essendo cittadino italiano il Castagna, l'eventuale immunità riguarderebbe i soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni diplomatiche. Il che è escluso nel caso in scrutinio. 5. Nel merito il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Non considera il ricorrente, nel calcolo della prescrizione del reato, il periodo di sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod.pen. Il reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso in data 25/09/2013, data della presentazione della dichiarazione infedele, si prescrive, come previsto dagli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74/2000, in j'u( dieci anni, termine a cui va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione, come indicato nella sentenza di primo grado di giorni tre, sicchè il reato di cui al capo A) si è prescritto in data 28/09/2023, dunque, in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Situazione che impone la disamina degli altri motivi di ricorso, i quali risultano anch'essi inammissibili, sicchè è preclusa la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A), mentre per il capo B) la prescrizione maturerà al 01/01/2015. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchèvdeduce in via del tutto ÙL generica la contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, omessa presentazione della dichiarazione a fini dell'imposta sui redditi, con evasione fiscale per C 258.799,00, senza confronto specifico con la sentenza impugnata che ha affermato, per contro, la responsabilità penale sulla scorta dell'ampio panorama probatorio costituito dagli atti della verifica fiscale della G. di F. Segnatamente, le conformi sentenze di merito hanno argomentato che, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale, era risultato accertato che nel 2012, a fronte di somme incassate pari a C 807.702,54, era stato dichiarato al fisco come reddito da lavoro dipendente solamente la somma di C 360.823,00, con importo non dichiarato per C 508.880,00 (art. 4 - capo a), mentre per l'anno di imposta 2013, l'imputato non aveva presentato alcuna dichiaraziontr a fronte di proventi per C 617.742,64, redditi percepiti e derivanti dalla condotta distrattiva posta in essere in danno di altra società, [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Castagna era socio finanziatore ( art. 5 - capo b) (cfr pag. 11 sentenza primo grado), motivazione che non viene specificatamente censurata risultando, così, il ricorso, che espone generici richiami alla categoria del vizio di contraddittorietà della 'motivazione e di violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., è inammissibile per genericità. 7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile là dove, deduce la violazione del divieto di secondo giudizio affermando - senza allegazione - che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per i medesimi fatti, dal Tribunale di Palermo, in data 27/11/2018. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che la questione non era stata sottoposta al giudice di merito nei motivi di appello e viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Sotto altro profilo, Questa Corte di legittimità ha affermato, con indirizzo ermeneutico che il Collegio condivide, che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" e come tale può essere deducibile nel giudizio di legittimità a condizione che la decisione della relativa questione sia di immediata evidenza e non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, B., Rv. 271764; Sez. 3, n. 35392 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997). È del tutto evidente che la generica affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] era stato già assolto dal Tribunale di Palermo in data 27/11/2018 sentenza n. 7074/2018, in assenza di allegazione, che era onere del ricorrente soddisfare, non consente la verifica della fondatezza della eccezione da parte di Questa corte di legittimità. Osserva, per completezza, il Collegio che la sentenza del Tribunale di Palermo sarebbe stata pronunciata nel 2018, ben prima dell'inizio del processo in primo grado, davanti al quale, si ribadisce, la questione non era stata sollevata e non era neppure stata devoluta in appello, sede ove il giudice avrebbe potuto attivare tutti i poteri istruttori di acquisizione della stessa e di valutazione. Infine, rileva il Collegio, che neppure viene indicato nel ricorso per cassazione il titolo di reato a cui si riferisce la sentenza del Tribunale di Palermo. In altri termini, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità ex art. 649 cod.proc.pen., pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Rv. 281738 - 01), onere di allegazione che deve essere assolto con la produzione del provvedimento, si da consentire al giudice di verificare, anche con l'acquisizione di ufficio, le condizioni per l'accoglimento del motivo nel giudizio di legittimità non potendo tale giudice compiere attività istruttoria. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato che il ricorrente non aveva chiesto nei motivi di appello il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ora, costituisce indirizzo ermeneutico condiviso dal Collegio quello secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063 - 02). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente