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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33830/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di Salerno: a) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che quest'ultima non era legittimata all'impugnazione, dal momento che aveva sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il difensore d'ufficio non all'udienza nella quale si era data lettura del dispositivo, ma ad altra, precedente udienza, nella quale erano state rassegnate le conclusioni della difesa; b) ha accolto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto, rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, dai reati di lesioni e minacce che gli erano stati attribuiti, in concorso con il Blasucci, al capo b).

2. Nell'interesse del Blasucci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando la sussistenza dell'interesse ad impugnare.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. con riguardo al reato di cui al capo b) con riflessi anche sul capo a), attribuito al solo Blasucci.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Esso non coglie che l'inammissibilità dell'appello non è discesa da una ritenuta carenza di interesse ma dall'assenza di legittimazione del difensore esattamente rilevata dalla Corte territoriale.

Il difensore nominato, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri, ai sensi dell'art. 102 del codice di rito, fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente (per un'applicazione del principio, v. di recente, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, Torelli, Rv. 282938 - 01) Sin da Sez.

U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398 - 01, la giurisprudenza si è interrogata sull'ulteriore problema concernente la durata della sostituzione e ne ha tratto la conclusione, nel silenzio della legge, che essa è correlata funzionalmente alla durata dell'impedimento considerato.

Ne discende che, in mancanza di esplicite regole di commisurazione o di calcolo, si ricava, comunque, il principio, che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio previste nel comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen., la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve.

Questa è la ragione per la quale si ha riguardo, quanto alla legittimazione ad impugnare, al difensore presente all'udienza nella quale sia stata lettura del dispositivo.

Nel caso di specie, la legittimazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva rassegnato le conclusioni, era invece venuta meno, perché, nell'udienza successiva, nella quale il processo è terminato, si era nominato altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Con riguardo al secondo motivo, occorre considerare, innanzi tutto, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui al capo a), diversamente da quanto assertivamente ritenuto in ricorso, non è correlato in alcun modo ai reati di cui al capo b) e dei quali si dirà subito infra, trattandosi di episodio ontologicamente distinto, realizzato in "un giorno compreso" tra il 1° e il 15 novembre 2015, laddove i reati di cui al capo b) si collocano il 26 novembre 2015.

Quanto a questi ultimi delitti, l'assoluzione del Romaniello per il reato di lesioni è stata determinata dal non aver commesso il fatto, dal momento che era emerso che solo il Blasucci "aveva dato un colpo alla mano dell'Ortolini".

Ne discende che l'accoglimento dell'impugnazione del Romaniello è fondata, quanto al delitto di lesioni, su motivi esclusivamente personali, con conseguente inoperatività dell'art. 587 cod. proc. pen.

Siffatte considerazioni rendono, con riferimento a tale illecito (per la rilevanza autonoma di ciascun capo di imputazione, inteso in senso sostanziale, come contestazione di ogni singolo reato, v.

Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01), inammissibile per manifesta infondatezza, il presente ricorso.

E tanto, impedendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude qualunque ulteriore approfondimento sul tema della procedibilità, alla stregua della ricostruzione di Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, articolata attorno alla rilevanza del cd. giudicato sostanziale.

Invece, quanto al reato di minaccia, l'accoglimento dell'impugnazione del Romaniello è fondato su motivi non esclusivamente personali, in quanto non è risultata dimostrata la formulazione di espressioni intimidatorie nei confronti della persona offesa.

Ciò posto, l'effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., giova all'imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile (v., di recente, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 277814 - 02).

Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti del Blasucci, in relazione al reato di minaccia, con eliminazione della relativa pena di venti giorni di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di minaccia perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di Salerno: a) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che quest'ultima non era legittimata all'impugnazione, dal momento che aveva sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il difensore d'ufficio non all'udienza nella quale si era data lettura del dispositivo, ma ad altra, precedente udienza, nella quale erano state rassegnate le conclusioni della difesa; b) ha accolto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto, rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, dai reati di lesioni e minacce che gli erano stati attribuiti, in concorso con il Blasucci, al capo b). 2. Nell'interesse del Blasucci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando la sussistenza dell'interesse ad impugnare. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. con riguardo al reato di cui al capo b) con riflessi anche sul capo a), attribuito al solo Blasucci. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Esso non coglie che l'inammissibilità dell'appello non è discesa da una ritenuta carenza di interesse ma dall'assenza di legittimazione del difensore esattamente rilevata dalla Corte territoriale. Il difensore nominato, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri, ai sensi dell'art. 102 del codice di rito, fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente (per un'applicazione del principio, v. di recente, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, Torelli, Rv. 282938 - 01) Sin da Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398 - 01, la giurisprudenza si è interrogata sull'ulteriore problema concernente la durata della sostituzione e ne ha tratto la conclusione, nel silenzio della legge, che essa è correlata funzionalmente alla durata dell'impedimento considerato. Ne discende che, in mancanza di esplicite regole di commisurazione o di calcolo, si ricava, comunque, il principio, che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio previste nel comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen., la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve. Questa è la ragione per la quale si ha riguardo, quanto alla legittimazione ad impugnare, al difensore presente all'udienza nella quale sia stata lettura del dispositivo. Nel caso di specie, la legittimazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva rassegnato le conclusioni, era invece venuta meno, perché, nell'udienza successiva, nella quale il processo è terminato, si era nominato altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2. Con riguardo al secondo motivo, occorre considerare, innanzi tutto, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui al capo a), diversamente da quanto assertivamente ritenuto in ricorso, non è correlato in alcun modo ai reati di cui al capo b) e dei quali si dirà subito infra, trattandosi di episodio ontologicamente distinto, realizzato in "un giorno compreso" tra il 1° e il 15 novembre 2015, laddove i reati di cui al capo b) si collocano il 26 novembre 2015. Quanto a questi ultimi delitti, l'assoluzione del Romaniello per il reato di lesioni è stata determinata dal non aver commesso il fatto, dal momento che era emerso che solo il Blasucci "aveva dato un colpo alla mano dell'Ortolini". Ne discende che l'accoglimento dell'impugnazione del Romaniello è fondata, quanto al delitto di lesioni, su motivi esclusivamente personali, con conseguente inoperatività dell'art. 587 cod. proc. pen. Siffatte considerazioni rendono, con riferimento a tale illecito (per la rilevanza autonoma di ciascun capo di imputazione, inteso in senso sostanziale, come contestazione di ogni singolo reato, v. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01), inammissibile per manifesta infondatezza, il presente ricorso. E tanto, impedendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude qualunque ulteriore approfondimento sul tema della procedibilità, alla stregua della ricostruzione di Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, articolata attorno alla rilevanza del cd. giudicato sostanziale. Invece, quanto al reato di minaccia, l'accoglimento dell'impugnazione del Romaniello è fondato su motivi non esclusivamente personali, in quanto non è risultata dimostrata la formulazione di espressioni intimidatorie nei confronti della persona offesa. Ciò posto, l'effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., giova all'imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile (v., di recente, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 277814 - 02). Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti del Blasucci, in relazione al reato di minaccia, con eliminazione della relativa pena di venti giorni di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di minaccia perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 20 di reclu
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