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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25729/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso a Venezia nell'anno 2014 e diverse ipotesi dello stesso reato commesso, sempre a Venezia, nell'anno 2016 rilevando che gli stessi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la distanza temporale tra i fatti, considerata l'omogeneità delle condotte, non è elemento che consente di escludere per ciò solo l'identità del medesimo disegno crimmoso che, piuttosto, sarebbe rilevabile dalle modalità utilizzate e anche dagli ulteriori controlli effettuati negli anni a carico del ricorrente; Rilevato che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al lungo di lasso di tempo intercorso e anche tenendo conto delle osservazioni che la difesa aveva già prospettato e che ora si limita a reiterare, ha mostrato di essersi conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso a Venezia nell'anno 2014 e diverse ipotesi dello stesso reato commesso, sempre a Venezia, nell'anno 2016 rilevando che gli stessi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la distanza temporale tra i fatti, considerata l'omogeneità delle condotte, non è elemento che consente di escludere per ciò solo l'identità del medesimo disegno crimmoso che, piuttosto, sarebbe rilevabile dalle modalità utilizzate e anche dagli ulteriori controlli effettuati negli anni a carico del ricorrente; Rilevato che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al lungo di lasso di tempo intercorso e anche tenendo conto delle osservazioni che la difesa aveva già prospettato e che ora si limita a reiterare, ha mostrato di essersi conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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