CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 26096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso in data 04 luglio 2024, lamentando l'erroneità della mancata emissione, da parte del pubblico ministero, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice ha ritenuto corretta la mancata sospensione dell'esecuzione perché il cumulo delle pene da espiare, al di là del ripristino dell'indulto per un periodo di due anni e sei mesi di reclusione, era superiore a quattro anni di detenzione e comprendeva condanne ostative ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., spettando solo al magistrato di sorveglianza la valutazione della già intervenuta espiazione delle pene relative a queste ultime condanne e della concedibilità di misure alternative. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, articolando un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice non ha tenuto conto delle conseguenze del ripristino dell'indulto, che ha estinto la pena relativa alla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina divenuta irrevocabile il 26/04/2006, per cui alla data di irrevocabilità dell'ultima condanna passata in giudicato, quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e divenuta irrevocabile il 14/05/2024, egli doveva espiare solo quest'ultima pena, inferiore a tre anni di reclusione, avendo già da tempo espiato le pene irrogate con le condanne precedenti ed espiato, in particolare, quelle relative a reati ostativi. Il pubblico ministero, perciò, avrebbe dovuto emettere l'ordine di sospensione previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, quanto alla richiesta di dichiarare la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione della pena emesso in data 04/07/2024, in applicazione del disposto di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2. L'ordine di esecuzione attualmente applicato, emesso in data 04/07/2024, calcolava legittimamente una pena da espiare pari ad anni dodici, mesi otto e 2giorni 12 di reclusione, oltre ad euro 5.100 di multa, dovendo tenere conto della condanna ad anni due e mesi sei di reclusione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina in data 08 marzo 2006, perché l'indulto in precedenza concesso su tale pena era stato revocato; il beneficio è stato nuovamente concesso, per l'intera durata di detta pena, solo in data 14 ottobre 2025, con altra ordinanza del giudice dell'esecuzione All'esito della nuova applicazione dell'indulto sulla pena irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Latina, il pubblico ministero aveva il dovere di ricalcolare il fine pena, fissato al 20/10/2029 nel provvedimento di esecuzione emesso il 04/07/2024, in base al principio di questa Corte secondo cui «Gli eventi che possono incidere sulla misura della pena da eseguire, intervenuti successivamente all'emissione dell'ordine di esecuzione, non toccano la legittimità ed efficacia di quest'ultimo. Ne consegue che l'ordine di esecuzione della pena antecedente alla concessione dell'indulto non va annullato e sostituito con altro, una volta che si debba condonare, in tutto o in parte, la pena da espiare, essendo sufficiente, in proposito, la comunicazione al condannato della nuova scadenza della pena» (Sez. 1, n. 39525 del 04/10/2007, Rv. 237748). Non vi era pertanto alcun obbligo di emettere un nuovo ordine di esecuzione e di disporre la sospensione della minor pena ancora da espiare, mentre la richiesta formulata dal ricorrente dapprima al pubblico ministero, che ha disposto il non luogo a provvedere su di essa, e poi al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione, che l'ha respinta con l'ordinanza qui impugnata, era quella di sospendere l'esecuzione della pena, perché ormai relativa ad una reclusione inferiore, nel complesso, a quattro anni e non più relativa a condanne ostative. 2.1. La concessione della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., risulta, invece, impedita non dall'entità della pena complessiva ancora da espiare, indicata in modo erroneo nell'ordinanza impugnata, ma dalla natura delle condanne ancora in espiazione, contenenti entrambe reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen., quali il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. e un delitto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1.cod. pen. L'ordinanza, infatti, ha respinto per tale ragione la richiesta di disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione, conformandosi sul punto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione - cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo - che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del 3detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione» (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Rv. 279931). La decisione del giudice dell'esecuzione, pertanto, è motivata in modo legittimo e conforme alla legge, non avendo egli neppure il potere di valutare l'intervenuta espiazione delle pene relative ai reti ostativi, presenti in entrambe le condanne in esecuzione. 2.3. La sospensione dell'esecuzione della pena, inoltre, era impedita dal fatto dall'essere l'istante già detenuto per le condanne in espiazione, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688). L'istituto in questione, infatti, è finalizzato ad impedire l'ingresso in carcere dei soggetti liberi e che possono aspirare ad ottenere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, mentre per i soggetti già detenuti per altro titolo l'applicazione di tale misura deve essere decisa dal Tribunale di sorveglianza, secondo la procedura prevista dall'ordinamento penitenziario. Nel presente caso, infatti, al sopravvenire della concessione dell'indulto, che ha estinto una delle pene in corso di espiazione rendendo inferiore a quattro anni di reclusione la pena ancora da espiare, il ricorrente era già detenuto per altri due titoli, circostanza da ritenere pertanto impeditiva della concessione della richiesta sospensione temporanea dell'esecuzione delle relative pene. 3. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor P.Q.M