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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06921/2026

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ORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente.

Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18080/2025ANDREA PENTA - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente.

Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe TedescoP.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con  liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente. Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18080/2025ANDREA PENTA  - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con  liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente. Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe TedescoP.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
Decreto Cassazione n. 06921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris