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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 33682/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata — ex ad. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di querela, per il delitto aggravato di furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso diretto per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato - sub specie della violazione della legge penale - ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, alla luce della novella posta dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di furto aggravato, in quanto la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) - che rende il reato procedibile d'ufficio - è stata contestata in udienza del Pubblico ministero.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo preferibile, poiché più aderente a Sez.

U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01 (la quale ha chiarito che, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»), l'orientamento - cui si conformerebbe la sentenza impugnata - espresso da Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02, secondo cui, «in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio» (resa proprio in una fattispecie relativa a furto di energia elettrica). [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso, parimenti, richiamando Sez.

U, n. 49935/2023, cit. e rappresentando che il Pubblico ministero ha proceduto alla contestazione della richiamata circostanza aggravante solo all'udienza del 24 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.

1. Al fine di provvedere, è utile dare conto della cadenze procedimentali che qui rilevano.Con decreto del 16 ottobre 2020 il Pubblico ministero ha citato [OSCURATO:PERSONA] a giudizio, da celebrarsi all'udienza del 24 gennaio 2022, per rispondere del delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Dopo due differimenti, per il rinnovo della notificazione all'imputata, all'udienza del 14 novembre 2022, verificata la regolarità della vocatio in ius, il procedimento è stato differito all'udienza del 24 aprile 2023.

A tale udienza il Pubblico ministero ha contestato la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) e il Giudice ha disposto la notifica del verbale nei confronti dell'imputata.

Dunque, all'udienza del 6 novembre 2023 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità: - richiamando Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01 (resa proprio in tema di furto di energia elettrica, di cui all'epoca era disponibile la notizia di decisione), secondo cui, «in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art.129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio»; nonché Sez.

U, n. 49935/2023, cit.; - evidenziando come, nella specie, la persona offesa non avesse sporto querela nel termine posto dall'art. 85 cit.; - escludendo il potere del Pubblico ministero di modificare l'imputazione, così ritenendo priva di effetto la già richiamata contestazione compiuta all'udienza del 24 aprile 2023; - rilevando, di conseguenza, il difetto della querela necessaria (a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022) perché possa procedersi per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. originariamente ascritto all'imputata.

1.1. Anzitutto, deve osservarsi che l'aggravante della commissione del delitto di furto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) ne determina la procedibilità d'ufficio anche a seguito della modifica (in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»), il cui disposto trova applicazione anche in ordine a fatti, come quello sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.

Igs. 150 cit. (cfr. Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024, Laguzza, Rv. 286448 - 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01).

1.2. Ciò posto, l'impugnazione merita accoglimento.Pur a fronte del contrario orientamento sopra richiamato, i cui princìpi il Tribunale ha inteso applicare (nello stesso senso, cfr. pure, per tutte, Sez. 5, n. 3741/2024, cit.), il Collegio ritiene meritevole di adesione la diversa esegesi che la giurisprudenza ha elaborato proprio in materia di furto di energia elettrica e di contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (esponendo in maniera analitica le ragioni a sostegno di essa), in virtù della quale, «in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia [spirato] il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato» (decorrente, in forza della stessa norma transitoria, dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 150), «modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit., Rv. 286291 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 17532/2024, cit.: «in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio»), in quanto in tale ipotesi «non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa» (Sez. 5, n. 17532/2024; cfr. pure Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 - 01).

Si tratta di una lettura fondata sul «rapporto logico e cronologico» (così Sez. 5, n. 17532/2024, cit.): - tra la disciplina delle nuove contestazioni, in particolare il disposto dell'art. 517 cod. proc. pen., interpretato alla luce dei princìpi già posti dalle Sezioni Unite (ivi compresi quelli codificati da ultimo con la novella ex d.

Igs. n. 150 del 2022: cfr. art. 554-bis cod. pen.) nonché in ossequio agli artt. 3 e 112 Cost. e alla giurisprudenza costituzionale; - e la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in seno alle quali devono distinguersi quelle contemplate dal comma 1 da quelle previste dal comma 2 (tra cui si colloca la mancanza della condizione di procedibilità), nel senso che «nel caso di declaratoria di improcedibilità — a differenza dell'ipotesi di estinzione di un reato che, essendosi "spento" nella dimensione sostanziale, non può rivivere — anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa» poiché «le specifiche connotazioni della sentenza di improcedibilità inducono a ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni preliminari per procedere al giudizio vada compiuta avendo riguardo alla situazione esistente nel momento in cui la pronuncia deve essere assunta» (Sez. 5, n. 17532/2024, cit.).

In questa prospettiva ermeneutica, dunque, condivisibilmente si è affermato che «l'esercizio del potere di contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall'art. 517 c.p.p., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell'esercizio della azione penale» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit.); e tale potere/dovere a fortiori può esplicarsi «quando la aporia da correggere risulti del tutto immune da sospetti di negligenza o intempestività del titolare della azione penale» (ivi), com'è a dirsi nei casi - come il presente - in cui prima dell'entrata in vigore della novella (avvenuta il 30 dicembre 2022) il Giudice ha rinviato il procedimento a una data successiva a quella di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità (per il decorso del termine di cui all'art. 85, comma 1, d.

Igs. n. 150 del 2022) - nella specie, per l'appunto, all'udienza del 30 novembre 2022 è stato disposto un differimento al 24 aprile 2023 - e il Pubblico ministero non ha potuto assumere in precedente «l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole»(Sez. 5, n. 14890/2024, cit.).

In conclusione, sulla scorta di quanto appena esposto deve essere accolto il ricorso per saltum del Pubblico ministero in ragione della attitudine della contestazione, così come modificata all'udienza del 24 aprile 2023 a rendere il reato procedibile di ufficio; e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata — ex ad. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di querela, per il delitto aggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso diretto per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato - sub specie della violazione della legge penale - ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, alla luce della novella posta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di furto aggravato, in quanto la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) - che rende il reato procedibile d'ufficio - è stata contestata in udienza del Pubblico ministero. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo preferibile, poiché più aderente a Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01 (la quale ha chiarito che, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato»), l'orientamento - cui si conformerebbe la sentenza impugnata - espresso da Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02, secondo cui, «in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio» (resa proprio in una fattispecie relativa a furto di energia elettrica). [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso, parimenti, richiamando Sez. U, n. 49935/2023, cit. e rappresentando che il Pubblico ministero ha proceduto alla contestazione della richiamata circostanza aggravante solo all'udienza del 24 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti. 1. Al fine di provvedere, è utile dare conto della cadenze procedimentali che qui rilevano.Con decreto del 16 ottobre 2020 il Pubblico ministero ha citato [OSCURATO:PERSONA] a giudizio, da celebrarsi all'udienza del 24 gennaio 2022, per rispondere del delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Dopo due differimenti, per il rinnovo della notificazione all'imputata, all'udienza del 14 novembre 2022, verificata la regolarità della vocatio in ius, il procedimento è stato differito all'udienza del 24 aprile 2023. A tale udienza il Pubblico ministero ha contestato la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) e il Giudice ha disposto la notifica del verbale nei confronti dell'imputata. Dunque, all'udienza del 6 novembre 2023 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità: - richiamando Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01 (resa proprio in tema di furto di energia elettrica, di cui all'epoca era disponibile la notizia di decisione), secondo cui, «in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art.129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio»; nonché Sez. U, n. 49935/2023, cit.; - evidenziando come, nella specie, la persona offesa non avesse sporto querela nel termine posto dall'art. 85 cit.; - escludendo il potere del Pubblico ministero di modificare l'imputazione, così ritenendo priva di effetto la già richiamata contestazione compiuta all'udienza del 24 aprile 2023; - rilevando, di conseguenza, il difetto della querela necessaria (a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022) perché possa procedersi per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. originariamente ascritto all'imputata. 1.1. Anzitutto, deve osservarsi che l'aggravante della commissione del delitto di furto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) ne determina la procedibilità d'ufficio anche a seguito della modifica (in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»), il cui disposto trova applicazione anche in ordine a fatti, come quello sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. Igs. 150 cit. (cfr. Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024, Laguzza, Rv. 286448 - 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01). 1.2. Ciò posto, l'impugnazione merita accoglimento.Pur a fronte del contrario orientamento sopra richiamato, i cui princìpi il Tribunale ha inteso applicare (nello stesso senso, cfr. pure, per tutte, Sez. 5, n. 3741/2024, cit.), il Collegio ritiene meritevole di adesione la diversa esegesi che la giurisprudenza ha elaborato proprio in materia di furto di energia elettrica e di contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (esponendo in maniera analitica le ragioni a sostegno di essa), in virtù della quale, «in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia [spirato] il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato» (decorrente, in forza della stessa norma transitoria, dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 150), «modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit., Rv. 286291 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 17532/2024, cit.: «in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio»), in quanto in tale ipotesi «non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa» (Sez. 5, n. 17532/2024; cfr. pure Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 - 01). Si tratta di una lettura fondata sul «rapporto logico e cronologico» (così Sez. 5, n. 17532/2024, cit.): - tra la disciplina delle nuove contestazioni, in particolare il disposto dell'art. 517 cod. proc. pen., interpretato alla luce dei princìpi già posti dalle Sezioni Unite (ivi compresi quelli codificati da ultimo con la novella ex d. Igs. n. 150 del 2022: cfr. art. 554-bis cod. pen.) nonché in ossequio agli artt. 3 e 112 Cost. e alla giurisprudenza costituzionale; - e la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in seno alle quali devono distinguersi quelle contemplate dal comma 1 da quelle previste dal comma 2 (tra cui si colloca la mancanza della condizione di procedibilità), nel senso che «nel caso di declaratoria di improcedibilità — a differenza dell'ipotesi di estinzione di un reato che, essendosi "spento" nella dimensione sostanziale, non può rivivere — anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa» poiché «le specifiche connotazioni della sentenza di improcedibilità inducono a ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni preliminari per procedere al giudizio vada compiuta avendo riguardo alla situazione esistente nel momento in cui la pronuncia deve essere assunta» (Sez. 5, n. 17532/2024, cit.). In questa prospettiva ermeneutica, dunque, condivisibilmente si è affermato che «l'esercizio del potere di contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall'art. 517 c.p.p., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell'esercizio della azione penale» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit.); e tale potere/dovere a fortiori può esplicarsi «quando la aporia da correggere risulti del tutto immune da sospetti di negligenza o intempestività del titolare della azione penale» (ivi), com'è a dirsi nei casi - come il presente - in cui prima dell'entrata in vigore della novella (avvenuta il 30 dicembre 2022) il Giudice ha rinviato il procedimento a una data successiva a quella di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità (per il decorso del termine di cui all'art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022) - nella specie, per l'appunto, all'udienza del 30 novembre 2022 è stato disposto un differimento al 24 aprile 2023 - e il Pubblico ministero non ha potuto assumere in precedente «l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole»(Sez. 5, n. 14890/2024, cit.). In conclusione, sulla scorta di quanto appena esposto deve essere accolto il ricorso per saltum del Pubblico ministero in ragione della attitudine della contestazione, così come modificata all'udienza del 24 aprile 2023 a rendere il reato procedibile di ufficio; e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio. P.Q.M. Annul
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