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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24735/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 28 novembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen e in particolare ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri, equivalente alle aggravanti e ha ritenuto la continuazione tra i reati, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo che le norme che non consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione sono in contrasto con gli artt. 24 e 2 Cost.; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 28 novembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen e in particolare ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri, equivalente alle aggravanti e ha ritenuto la continuazione tra i reati, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo che le norme che non consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione sono in contrasto con gli artt. 24 e 2 Cost.; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
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