CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11753/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1999,controMinistero dell'Economia e delle Finanze,avverso l'ordinanza del 25 novembre 2025 della Corte d'appello di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte d’appello di Roma harespinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazionedovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carceredal 23 aprile 2023 - data in cui veniva tratto in arresto in esecuzione di un decretodi fermo – all’8 gennaio 2024 - data in cui con sentenza emessa dal Tribunale diRoma (irrev. 23 aprile 2024) veniva assolto dagli addebiti - con la formula per nonaver commesso il fatto - e contestualmente rimesso in libertà.La misura fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza per il reato pluriaggravato di tentata rapina.1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cuiall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell’equoindennizzo, avuto riguardo alla condotta extraprocessuale ed a quella processuale.I giudici della riparazione hanno valorizzato a tal fine l’individuazioneeffettuata dalla persona offesa, l’aver assistito all’aggressione senza alcuna “presadi distanza”, neppure in sede di interrogatorio, e l’adozione di uno stile di vitaantigiuridico – in ragione dei precedenti penali, dell’assenza di fonti lecite disussistenza e dell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] AbouelmoatiHatem, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erroneaapplicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.Si osserva al riguardo che i giudici della riparazione hanno incentrato la lororivalutazione del giudizio sulla responsabilità), facendo dipendere la colpa graveostativa da elementi irrilevanti rispetto all’adozione della misura, rivelatori al piùdi una colpa soggettivamente intesa, quale appunto lo stile di vita, la presenza sulluogo della rapina, la mancanza di un alibi e di una fissa dimora, nonché l’assenzadi una “presa di distanza dal reato”.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche conriguardo all’evidente rovesciamento della prospettiva cui, invece, devecorrettamente attenersi il giudice della riparazione, al quale non è consentita unanuova analisi dei fatti posti a fondamento del giudizio assolutorio.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione, poichéapparente, nella misura in cui l’ordinanza impugnata non individua, in chiaveoggettiva, il comportamento che ha contribuito alla emanazione della misuracautelare.2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, poiché omessa,non avendo il giudice della riparazione valutato il grado della colpa.Osserva il ricorrente che solo la colpa grave esclude il diritto all’indennizzo,non anche la colpa lieve, che può essere valutata ai fini della determinazione dellasomma dovuta.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta unaipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazionevalutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente,abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione allasussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad esserecontemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribaditoche il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale.Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condottecostituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante- anche nel concorso dell'altrui errore - alla produzione dell'evento "detenzione"(Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01).L'autonomia tra i due giudizi riguarda però la valutazione dei fatti, nonl'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi alriconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte chela sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientementeprovate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, cit., secondo cui il giudice dell'equariparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pursempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano averesvolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01; Sez.3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 – 01).Da quanto detto è possibile trarre una prima importante conseguenza: ilgiudizio riparatorio non ha per oggetto né la rivalutazione del meritodell’imputazione, né il riesame della misura cautelare.Spetta invece alla Corte territoriale la verifica sulla condotta del richiedente,e sulla valenza sinergica nel determinare l’adozione della misura.2.1. Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo di taliconsolidati principi.Nel descrivere il comportamento ritenuto ostativo all’indennizzo, la Corted’appello ha innanzitutto valorizzato il riconoscimento del richiedente, compiutonel corso delle indagini, in uno di coloro che parteciparono all’azione predatoria,anche in ragione del fatto che costui indossava una felpa con particolaricaratteristiche.Ma in tal modo è incorsa sia in un errore di metodo – non dovendo ripeterealcuna valutazione sul merito della imputazione - sia nella indebita valorizzazione,al fine di ritenere provata la condotta ostativa, di fatti esclusi dal giudice dellacognizione, che ha ritenuto inattendibile il riconoscimento (sul rapporto tra provadichiarativa e giudizio riparatorio, Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, non mass.;Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Rv. 282570 – 01).Per analoghe ragioni, si collocano al di fuori del perimetro del giudizioriparatorio i riferimenti agli elementi idonei a corroborare la “scorta indiziaria” (p.8 ordinanza impugnata) o alla “scelta della misura” in relazione all’art. 274, lett.c), cod. proc. pen. (p. 9).2.2. Sempre nel novero delle condotte extraprocessuali l’ordinanzaimpugnata colloca il richiamo allo “stile di vita antigiuridico” del ricorrente (pp. 8e 9) che si fonderebbe sull’esistenza di precedenti penali, nell’assenza di fonti direddito e nell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias.Osserva al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] che si tratta di espressioni evanescenti, privedi specifica attitudine descrittiva di una condotta colposa (cfr., Sez. 4, n. 17534del 05/03/2020, non mass., con riferimento alla locuzione “stile di vita opaco”), eche, in ogni caso, l’ordinanza non spiega in che termini avrebbero determinato,anche in concorso con l’errore dell’autorità giudiziaria, l’emissione della misuracautelare.La Corte della riparazione, infatti, non ha specificato se i precedenti penalisono stati considerati dal giudice della cautela non ai fini della prognosi dipericolosità, qui irrilevante - ma in tal senso sembra esprimersi il giudice dellariparazione (p. 9, con specifico riferimento alla scelta della misura) - bensì peravvalorare il coinvolgimento del ricorrente nel reato per cui fu tratto in arresto.2.3. L’esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzoè stata inoltre motivata attraverso il riferimento alla presenza del ricorrente sulluogo del delitto, poiché seguita da una condotta “inerte”.[OSCURATO:PERSONA] ricorda, al riguardo, che a determinate condizioni è possibilerinvenire un profilo di colpa nella condotta del richiedente, commessa nellaconsapevolezza dell’altrui illecito, che sia percepibile come espressione diconnivenza.È stato affermato, e va qui ribadito, che la colpa grave, ostativa alriconoscimento dell’indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad una ipotesi diconnivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indicedel venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsidi gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un merocomportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma neltollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedirela consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della suaposizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effettoe vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosadell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139– 01).Se, infatti, va escluso, in via generale, che la connivenza possa essere di persé ritenuta ostativa all'indennizzo a causa della mancata denuncia all'autoritàgiudiziaria del reato alla cui consumazione si sta assistendo, essa può assumererilievo nella misura in cui è ritenuta espressione della violazione di un doveresolidaristico (cfr., per un’ampia ricostruzione, Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022,non mass.).Tuttavia, non è questa la prospettiva adottata nell’ordinanza impugnata, incui si fondono condotte extraprocessuali (l’aver assistito inerte al fatto) e condotteprocessuali (il non aver “preso le distanze” dal reato nel corso dell’interrogatorio),erroneamente messe in relazione alla scelta del tipo di misura, ovvero allavalutazione in punto di periculum libertatis, come detto estranea al perimetroconoscitivo del giudice della riparazione.2.4. Il diniego dell’indennizzo è stato inoltre motivato con riguardo alledichiarazioni rese in sede di interrogatorio, in ordine alle ragioni per le quali ilrichiedente si trovava nel luogo in cui fu commessa la rapina.In linea generale tali dichiarazioni possono al limite assumere rilievo quantoal mantenimento della misura, non certo in ordine alla sua adozione, fermorestando che l’ordinanza neppure spiega se l’alibi offerto – che la Corte dellariparazione indica come inconsistente (p. 9) - è stato ritenuto “falso” dai giudici dimerito.2.5. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimentodel quarto.3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte d'appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spesetra le parti del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11753/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 322/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]DANIELA CALAFIORE R.G.N. 1205/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1999,controMinistero dell'Economia e delle Finanze,avverso l'ordinanza del 25 novembre 2025 della Corte d'appello di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte d’appello di Roma harespinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazionedovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carceredal 23 aprile 2023 - data in cui veniva tratto in arresto in esecuzione di un decretodi fermo – all’8 gennaio 2024 - data in cui con sentenza emessa dal Tribunale diRoma (irrev. 23 aprile 2024) veniva assolto dagli addebiti - con la formula per nonaver commesso il fatto - e contestualmente rimesso in libertà.La misura fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza per il reato pluriaggravato di tentata rapina.1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cuiall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento dell’equoindennizzo, avuto riguardo alla condotta extraprocessuale ed a quella processuale.I giudici della riparazione hanno valorizzato a tal fine l’individuazioneeffettuata dalla persona offesa, l’aver assistito all’aggressione senza alcuna “presadi distanza”, neppure in sede di interrogatorio, e l’adozione di uno stile di vitaantigiuridico – in ragione dei precedenti penali, dell’assenza di fonti lecite disussistenza e dell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] AbouelmoatiHatem, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erroneaapplicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.Si osserva al riguardo che i giudici della riparazione hanno incentrato la lororivalutazione del giudizio sulla responsabilità), facendo dipendere la colpa graveostativa da elementi irrilevanti rispetto all’adozione della misura, rivelatori al piùdi una colpa soggettivamente intesa, quale appunto lo stile di vita, la presenza sulluogo della rapina, la mancanza di un alibi e di una fissa dimora, nonché l’assenzadi una “presa di distanza dal reato”.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche conriguardo all’evidente rovesciamento della prospettiva cui, invece, devecorrettamente attenersi il giudice della riparazione, al quale non è consentita unanuova analisi dei fatti posti a fondamento del giudizio assolutorio.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione, poichéapparente, nella misura in cui l’ordinanza impugnata non individua, in chiaveoggettiva, il comportamento che ha contribuito alla emanazione della misuracautelare.2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, poiché omessa,non avendo il giudice della riparazione valutato il grado della colpa.Osserva il ricorrente che solo la colpa grave esclude il diritto all’indennizzo,non anche la colpa lieve, che può essere valutata ai fini della determinazione dellasomma dovuta.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta unaipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazionevalutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente,abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione allasussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad esserecontemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribaditoche il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale.Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condottecostituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante- anche nel concorso dell'altrui errore - alla produzione dell'evento "detenzione"(Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01).L'autonomia tra i due giudizi riguarda però la valutazione dei fatti, nonl'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi alriconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte chela sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientementeprovate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, cit., secondo cui il giudice dell'equariparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pursempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano averesvolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 – 01; Sez.3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 – 01).Da quanto detto è possibile trarre una prima importante conseguenza: ilgiudizio riparatorio non ha per oggetto né la rivalutazione del meritodell’imputazione, né il riesame della misura cautelare.Spetta invece alla Corte territoriale la verifica sulla condotta del richiedente,e sulla valenza sinergica nel determinare l’adozione della misura.2.1. Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo di taliconsolidati principi.Nel descrivere il comportamento ritenuto ostativo all’indennizzo, la Corted’appello ha innanzitutto valorizzato il riconoscimento del richiedente, compiutonel corso delle indagini, in uno di coloro che parteciparono all’azione predatoria,anche in ragione del fatto che costui indossava una felpa con particolaricaratteristiche.Ma in tal modo è incorsa sia in un errore di metodo – non dovendo ripeterealcuna valutazione sul merito della imputazione - sia nella indebita valorizzazione,al fine di ritenere provata la condotta ostativa, di fatti esclusi dal giudice dellacognizione, che ha ritenuto inattendibile il riconoscimento (sul rapporto tra provadichiarativa e giudizio riparatorio, Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, non mass.;Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Rv. 282570 – 01).Per analoghe ragioni, si collocano al di fuori del perimetro del giudizioriparatorio i riferimenti agli elementi idonei a corroborare la “scorta indiziaria” (p.8 ordinanza impugnata) o alla “scelta della misura” in relazione all’art. 274, lett.c), cod. proc. pen. (p. 9).2.2. Sempre nel novero delle condotte extraprocessuali l’ordinanzaimpugnata colloca il richiamo allo “stile di vita antigiuridico” del ricorrente (pp. 8e 9) che si fonderebbe sull’esistenza di precedenti penali, nell’assenza di fonti direddito e nell’essere noto alle forze dell’ordine con diversi alias.Osserva al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] che si tratta di espressioni evanescenti, privedi specifica attitudine descrittiva di una condotta colposa (cfr., Sez. 4, n. 17534del 05/03/2020, non mass., con riferimento alla locuzione “stile di vita opaco”), eche, in ogni caso, l’ordinanza non spiega in che termini avrebbero determinato,anche in concorso con l’errore dell’autorità giudiziaria, l’emissione della misuracautelare.La Corte della riparazione, infatti, non ha specificato se i precedenti penalisono stati considerati dal giudice della cautela non ai fini della prognosi dipericolosità, qui irrilevante - ma in tal senso sembra esprimersi il giudice dellariparazione (p. 9, con specifico riferimento alla scelta della misura) - bensì peravvalorare il coinvolgimento del ricorrente nel reato per cui fu tratto in arresto.2.3. L’esistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzoè stata inoltre motivata attraverso il riferimento alla presenza del ricorrente sulluogo del delitto, poiché seguita da una condotta “inerte”.[OSCURATO:PERSONA] ricorda, al riguardo, che a determinate condizioni è possibilerinvenire un profilo di colpa nella condotta del richiedente, commessa nellaconsapevolezza dell’altrui illecito, che sia percepibile come espressione diconnivenza.È stato affermato, e va qui ribadito, che la colpa grave, ostativa alriconoscimento dell’indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad una ipotesi diconnivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indicedel venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsidi gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un merocomportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma neltollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedirela consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della suaposizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effettoe vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosadell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139– 01).Se, infatti, va escluso, in via generale, che la connivenza possa essere di persé ritenuta ostativa all'indennizzo a causa della mancata denuncia all'autoritàgiudiziaria del reato alla cui consumazione si sta assistendo, essa può assumererilievo nella misura in cui è ritenuta espressione della violazione di un doveresolidaristico (cfr., per un’ampia ricostruzione, Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022,non mass.).Tuttavia, non è questa la prospettiva adottata nell’ordinanza impugnata, incui si fondono condotte extraprocessuali (l’aver assistito inerte al fatto) e condotteprocessuali (il non aver “preso le distanze” dal reato nel corso dell’interrogatorio),erroneamente messe in relazione alla scelta del tipo di misura, ovvero allavalutazione in punto di periculum libertatis, come detto estranea al perimetroconoscitivo del giudice della riparazione.2.4. Il diniego dell’indennizzo è stato inoltre motivato con riguardo alledichiarazioni rese in sede di interrogatorio, in ordine alle ragioni per le quali ilrichiedente si trovava nel luogo in cui fu commessa la rapina.In linea generale tali dichiarazioni possono al limite assumere rilievo quantoal mantenimento della misura, non certo in ordine alla sua adozione, fermorestando che l’ordinanza neppure spiega se l’alibi offerto – che la Corte dellariparazione indica come inconsistente (p. 9) - è stato ritenuto “falso” dai giudici dimerito.2.5. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimentodel quarto.3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte d'appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spesetra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]