CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Perugia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoriascritta, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaremissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Perugia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MassimoCerini per il reato di truffa2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] cheallegava la remissione di querela e la accettazione della stessa (atti compiutientrambi di fronte alla Polizia giudiziaria).3.[OSCURATO:PERSONA], ribadito che il ricorso per cassazione può essere promossoanche solo per allegare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità- preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione - dichiara ilreato estinto e pone le spese a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma4 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini