CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso Chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 30 gennaio 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine al quale è stato riconosciuto responsabile anche il Cortese per il quale è stata confermata la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza della ipotesi associativa. 3.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa sulla base di circostanze assolutamente inidonee a riguardo. Quanto al compito di coadiuvare l'attività del gruppo, risulta provata una sola occasione in cui il ricorrente ha accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso un soggetto che doveva rifornirsi di sostanza stupefacente, emergendo peraltro un atteggiamento non totalmente asservito e preoccupato dello stesso ricorrente, incompatibile con una adesione associativa. Inoltre, la Corte ha considerato dati probatori non utilizzabili con riferimento alla presenza del ricorrente nel vicolo degli Arena, senza confutare la relativa eccezione mossa in appello. Quanto alla attività di ricerca dei sistemi di captazione installati a bordo della [OSCURATO:PERSONA] non si considera che il ricorrente non era a conoscenza dei motivi per i quali l'auto doveva essere controllata. Ancora, quanto alla reazione dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] per la presenza del ricorrente in occasione della celebrazione dell'udienza la Corte di merito non ha tenuto conto dei rapporti familiari intercorrenti tra il Cutroneo ed il ricorrente né ha spiegato perché il primo dovesse essere il custode dello stupefacente degli Arena, così da preoccuparsi per eventuali sue dichiarazioni. Quanto, infine, al sospetto maturato dagli Arena di essersi il ricorrente impossessato dello stupefacente custodito nella [OSCURATO:PERSONA] - invece prelevato dalla polizia in data 20.3.2016 - la Corte non ha spiegato perché esso dovesse ascriversi alla partecipazione associativa e non ,..y alla sola frequentazione da parte del ricorrente, peraltro mai attinto da reati-fine.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. Quanto al ruolo di collettore del denaro dovuto dai singoli spacciatori non si comprende: - chi, come e quando tale investitura abbia effettuato; - se ed in forza di quali elementi il recupero delle somme sia riconducibile al sodalizio e per finalità sostenuta in sentenza; - se e quanto tale condotta e ruolo il ricorrente abbia rivestito, al di là dello specifico dato proveniente dalla captazione; - quali elementi riconducano l'intervento richiesto al Cortese presso i cattivi pagatori di un debito per cessione di droga e se questo sia stato portato a compimento. 4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e mancanza di motivazione sulla istanza di rinnovazione probatoria relativa alla nuova perizia trascrittiva delle captazioni, pur essendo stata avvertita incertezza sul contenuto dei dialoghi. 4.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte occupata solo del dedotto diniego delle attenuanti c.d. generiche. In ogni caso, anche per questo ultimo profilo si censura l'omessa considerazione delle allegazioni difensive. 5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato oltreché del tutto genericamente proposto in relazione alla specifica motivazione espressa dalla sentenza a pg. 8, ultimo capoverso, sulla esistenza di una struttura organizzata dedita al narcotraffico che richiama l'esito delle investigazioni descritte nelle pagine 4-12 della prima decisione con riferimento ai sequestri operati - tra i quali indica quelli di un chilogrammo e tre chilogrammi di hashish e della somma di 30mila euro sequestrati al corriere calabrese che aveva consegnato .' lo stupefacente alla organizzazione - nonché al ruolo di organizzatori e promotori di [OSCURATO:PERSONA] e del padre Michele, oltre che degli altri sottordinati - tra i quali - gli attuali imputati ricorrenti. 2.2. Il secondo motivo è generica riproposizione di questioni in fatto poste in appello alle quali la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici individuando le concrete condotte funzionali all'associazione (quotidiano controllo del vicolo degli Arena, luogo deputato allo svolgimento delle attività illecite, volto a neutralizzare il pericolo di apposizione di "cimici", attenzione alla autovettura sospetta di essere controllata dalla polizia e sua bonifica) e le specifiche manifestazioni di affectio sodetatis dello stesso ricorrente (continua disponibilità all'accompagnamento, quale autista, dell'Arena per la realizzazione dei suoi traffici illeciti nell'ambito della quale manifesta la sua preoccupazione per controlli dovuta alla modifica della Fiat 600 per nascondere lo stupefacente; sua presenza alla udienza del Cutroneo percepita dai parenti di quest'ultimo come l'invio del predetto da parte del clan; confidenze al ricorrente da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul mantenimento carcerario del figlio di quest'ultimo in ragione dei patti di mutua assistenza criminale; giustificata conoscenza della funzione di occultamento dello stupefacente della autovettura dell'Arena). Il giudizio, così incensurabilmente espresso in fatto, si conforma all'orientamento secondo il quale la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). 3. li ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il preliminare secondo motivo è genericamente proposto trattandosi di istanza non proposta in appello, limitato a contestare la valutazione del contenuto delle trascrizioni e l'attendibilità dell'ascolto da parte dei Giudici. 3.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto sostanziale reiterazione delle questioni in fatto proposte in sede di appello alle quali la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici individuando lo stretto rapporto tra il ricorrente e gli Arena documentato da 230 contatti telefonici, coltivato attraverso un prudente contatto segnato da appuntamenti concordati attraverso brevissime comunicazioni e spesso in luoghi diversi dal vicolo degli Arena; il compito svolto nell'interesse comune di raccogliere denaro da una pluralità di soggetti, non illogicamente ricollegato all'unica attività, illecita, svolta dall'Arena e dallo stesso ricorrente, da anni coinvolti nel traffico di stupefacenti - come documentato dai loro precedenti penali; dalla conferma del ruolo di riscossore svolto dal ricorrente proveniente dalla richiesta del sodale Carbone allo stesso ricorrente di intervenire personalmente presso un soggetto che non aveva pagato e, successivamente, di permettergli di picchiare lo stesso soggetto; dai suo coinvolgimento nella vicenda della sparizione dello stupefacente dalla Fiat 600 e della successiva scoperta della microspia a bordo della stessa autovettura. In particolare, incensurabile è la valutazione della captazione del 23.2.2016 dalle ore 20,00 - nella parte non trascritta - dal cui ascolto da parte del primo Giudice è desunta l'attività di riscossione svolta dal ricorrente, non rilevandone la omessa trascrizione in presenza della immediata percepibilità dalla registrazione della concludenti espressioni a riguardo in una a quella puntualmente trascritta (v. pg. 9 e sg. della sentenza impugnata), essendo jus receptum che la prova è costituita dalle registrazioni medesime e non dalla loro trascrizione e che é sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Roda' e altro, Rv. 256080). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Generico è con riferimento al trattamento sanzionatorio e manifestamente infondato quello concernente il diniego delle attenuanti c.d. generiche essendosi considerata, nell'ambito del corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, la totale assenza di elementi favorevoli e le precedenti condanne per stupefacenti nonché il ruolo assunto nel gruppo criminale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen