CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 1983
Cassazione n. 01874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1983 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricors, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa il 10 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istante è stato privato della libertà dal 12 febbraio 2020 all'8 ottobre 2021 ma assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. per erroneo giudizio di sussistenza dell'ipotesi di colpa grave nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente evidenzia come il comportamento gravemente colposo causalmente efficiente rispetto all'adozione della misura custodiale a suo carico sia stato individuato dalla Corte di appello sulla base di una conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 16 marzo 2019 alla quale gli inquirenti avevano collegato il significato di un appuntamento finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, nonché il riferimento a una cessione avvenuta quattro giorni prima. Un'ulteriore intercettazione ambientale del 3 aprile 201.9 in cui si concordava la cessione di cocaina sarebbe stata ancora attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia, tuttavia, che nella sentenza assolutoria l'unica condotta a lui ascrivibile è quella di aver partecipato a una conversazione telefonica avvenuta alle ore 19:39 del 16 marzo 2019, di circa 45 secondi, in cui il Buttafuoco aveva preso appuntamento con Ponzo senza alcun riferimento a prezzi o quantità di sostanza stupefacente; evidenzia, in particolare, che la pronuncia assolutoria è stata giustificata con il dubbio sull'identificazione del cedente, essendo la prova secondo il giudice della cognizione contraddittoria e insufficiente. Inoltre, l'unica conversazione attribuita al Buttafuoco non contiene alcun riferimento di valore indiziario. La Corte territoriale ha travisato tale conversazione affermando che in essa le parti facessero chiaro riferimento a quantità, qualità e prezzi della sostanza stupefacente. Sebbene il giudice della riparazione possa valorizzare circostanze diverse da quelle esaminate nella sentenza di proscioglimento, tanto non significa che possa rivisitare gli elementi già valutati dal giudice della cognizione e posti a base della pronuncia assolutoria.Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3 lett. b), cod. proc. pen. e alla sua incidenza sul diritto alla riparazione. La Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto anche il silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, in contrasto con la modifica normativa operata dall'art. 4, comrna 1 lett.b) d. Igs. 8 novembre 2021, n.188; secondo tale disposizione, l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riguardo al primo motivo, nel ricorso si è riprodotto l'intero passo della sentenza assolutoria dal quale si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto insufficiente e comunque contraddittoria la prova circa l'identificazione personale del soggetto autore delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte territoriale ha, poi, fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sugli elementi valutati dal giudice per le indagini preliminari, segnatamente le intercettazioni ambientali nell'autovettura del Ponzo e le risultanze dell'attività di localizzazione GPS a bordo dell'autovettura in uso al medesimo, riproponendo acriticamente le valutazioni formulate dal giudice della cautela. 2.2. Vi è solo un generico accenno al fatto che l'assoluzione sia stata fondata sulla sussistenza di dubbi in ordine all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle cessioni di sostanza stupefacente poste in essere in Albiate nel periodo fra il 12 marzo e il 3 aprile 2019, ma l'ordinanza tace totalmente circa il rapporto tra le valutazioni del giudice della cognizione e i fatti posti a base della misura custodiale. 2.3. Dalla lettura della sentenza assolutoria, che argomenta con estrema analisi le ragioni per le quali vi fossero plurimi aspetti irrisolti nel compendio probatorio, si evince che il giudice della cognizione ha ritenuto contraddetta sul piano logico l'ipotesi accusatoria, ha escluso la gravità e precisione dell'elemento indiziario e non ha ritenuto provato che fosse il Buttafuoco la persona incontrata dal Ponzo il 16 marzo 2019 o la persona alla quale l'accusa aveva attribuito le cessioni del 12 marzo 2019 e del 3 aprile 2019. 2.4. Si è ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma .ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 2.5. Nel caso concreto, ad avviso del Collegio, a fronte di un articolato costrutto motivazionale a sostegno della pronuncia assolutoria, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione proprio con riferimento agli elementi non specificamente confutati nella sentenza di merito e, in quanto tali,, ancora idonei a essere valutati per sostenere il giudizio di sussistenza della condotta ostativa. La decisione impugnata, nella parte in cui afferma la gravità della colpa che ha caratterizzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA], appare pertanto sorretta da una motivazione insufficiente. 3. Con riguardo al secondo motivo, si osserva che i giudici della riparazione hanno erroneamente valorizzato, a sostegno del mantenimento della misura, il solo fatto che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Ma il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva ((JE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo <L'esercizio da parte dell'imputato della facolta di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, e impone di precisare che il divieto di attribuire rilievo all'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo impone al giudice della riparazione di valorizzare altri comportamenti, fermo restando che non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini della riparazione, i fatti penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice di merito. 4. Considerata la sussistenza dei vizi lamentati dal ricbrrente, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche in merito alle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, a cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le