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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2014

Cassazione n. 24902/2026

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d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestavizio motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cuiall’art. 474 cod. pen. – che, secondo la difesa, andava escluso in ragione dellagrossolanità del falso – risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze inpunto di fatto, una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversaricostruzione della vicenda fattuale, estranee al sindacato di legittimità, oltre adessere già proposto in appello e già motivatamente esaminato e respinto daigiudici di merito, i quali hanno disatteso tale motivo di appello applicando unprincipio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con il quale ladifesa non si è confrontata.

Infatti, è stato più volte affermato che il reatoprevisto dall'art. 474 cod. pen. è reato di pericolo, per la configurazione del qualenon occorre la realizzazione dell'inganno e non ricorre l'ipotesi del reatoimpossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di venditasiano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno,poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la liberadeterminazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento deicittadini nei marchi o segni distintivi (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2014, Faje, Rv.258722; Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417; Sez. 2, n. 20944del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale,Rv. 252974; da ultimo v.

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv.275814);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., risulta altresì non consentito dalla legge insede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondatosu argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, inparticolare, pag. 5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre unalettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);precisato che le censure in esame vanno correttamente collocate nellanozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -insostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalladifesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quellaritenuta dalla corte di appello, con particolare riferimento alla portata probatoriadell’annotazione di servizio, acquisita con il consenso delle parti e valorizzata daigiudici per attribuire all’imputato la disponibilità delle borse con ,marchiocontraffatto.

Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cui sisostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una provache non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quelloreale.

In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare sequesti elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006,dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01).

Tale struttura critica non si rinviene nel caso inesame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione del quadro probatorio,che si assume erroneamente valutato dai giudici;rilevata, inoltre, l’inammissibilità della dedotta violazione dell’art. 192 cod.proc. pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che hachiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192,comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge aisensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valeresoltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risultidal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamenteindicati nei motivi di gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv.278196 – 02).ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestavizio motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cuiall’art. 474 cod. pen. – che, secondo la difesa, andava escluso in ragione dellagrossolanità del falso – risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze inpunto di fatto, una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversaricostruzione della vicenda fattuale, estranee al sindacato di legittimità, oltre adessere già proposto in appello e già motivatamente esaminato e respinto daigiudici di merito, i quali hanno disatteso tale motivo di appello applicando unprincipio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con il quale ladifesa non si è confrontata. Infatti, è stato più volte affermato che il reatoprevisto dall'art. 474 cod. pen. è reato di pericolo, per la configurazione del qualenon occorre la realizzazione dell'inganno e non ricorre l'ipotesi del reatoimpossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di venditasiano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno,poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la liberadeterminazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento deicittadini nei marchi o segni distintivi (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2014, Faje, Rv.258722; Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417; Sez. 2, n. 20944del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale,Rv. 252974; da ultimo v. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv.275814);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., risulta altresì non consentito dalla legge insede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondatosu argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, inparticolare, pag. 5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre unalettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);precisato che le censure in esame vanno correttamente collocate nellanozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -insostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalladifesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quellaritenuta dalla corte di appello, con particolare riferimento alla portata probatoriadell’annotazione di servizio, acquisita con il consenso delle parti e valorizzata daigiudici per attribuire all’imputato la disponibilità delle borse con ,marchiocontraffatto. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cui sisostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una provache non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quelloreale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare sequesti elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006,dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non si rinviene nel caso inesame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione del quadro probatorio,che si assume erroneamente valutato dai giudici;rilevata, inoltre, l’inammissibilità della dedotta violazione dell’art. 192 cod.proc. pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che hachiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192,comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge aisensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valeresoltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risultidal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamenteindicati nei motivi di gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv.278196 – 02).ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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