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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 41385/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 24101/25 ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di reiterazione desunto dalle modalità dei fatti, dallo loro gravità (plurime usure) in ragione dell'elevato danno arrecato alle persone offese, all'assenza di segnali di resipiscenza, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. 'oliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 24101/25 ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di reiterazione desunto dalle modalità dei fatti, dallo loro gravità (plurime usure) in ragione dell'elevato danno arrecato alle persone offese, all'assenza di segnali di resipiscenza, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. 'oliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41385/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris