CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33939/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di MassaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi nel restoinammissibile il ricorso.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ proposto ricorso avverso la sentenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di 4.000 euro di multa per il reato di minaccia.2.A sostegno del ricorso il difensore di fiducia deduce due motivi di seguitoenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione lamentando la mancata assoluzione. La sentenzaimpugnata dopo una premessa circa l'astratta sufficienza della testimonianza dellapersona offesa se sostenuta da elementi di riscontro, passa in dieci righe allamotivazione della fattispecie. Nel caso in esame, evidenzia la difesa, considerati lecondizioni dell'imputato-paziente che si trovava al pronto soccorso in evidente statodi alterazione, il luogo relativamente protetto in cui si trovava la persona offesa coicolleghi e infine l'assurdità del male minacciato, ciò che andava verificata eral'effettiva idoneità intimidatoria della minaccia con riferimento al contesto concretoin cui fu pronunciata.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale eprocessuale in relazione alla determinazione della pena. La norma incriminatrice dicui all’articolo 612 comma 1 cod. pen. prevede la multa sino ad euro 1032, ma,inspiegabilmente, il giudice di primo grado ha determinato la pena base in euro2400, e ha peraltro ritenuto una recidiva mai contestata, disponendo un aumentoad euro 4000.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, èinammissibile nel resto.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Premesso che non si verte nel caso del ricorso per saltum dal momento che lapronuncia del giudice di pace che ha pronunciato condanna per reato punito con lasola pena pecuniaria, senza statuizione risarcitoria – come nel caso di specie in cuila persona offesa non era costituita parte civile - non è appellabile ai sensi dell’art.37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e che pertanto possono farsi valere anche i motividi cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen., si osserva che tuttavia i vizimotivazionali esposti col primo motivo di ricorso sono manifestamente insussistenti.Dalla ricostruzione svolta dal giudice di merito risulta evidente il tenoreminaccioso della frase pronunciata dall’imputato, “Lo giuro su mia madre e suoimiei nipoti che ti faccio saltare in aria pur di chiamare tutta la Calabria”, comeriferita dal sanitario a cui fu rivolta e confermata dall’infermiera presente al fatto,tenore tale da non richiedere alcuna approfondita motivazione. D’altra parte, comeha già posto in evidenza il giudice di pace trattasi di frase rivolta al medico delPronto soccorso a seguito del mancato accoglimento da parte dello stesso dellapretesa del ricorrente che, rifiutato il prelievo venoso, pretendeva di rimanere adormire in ospedale o di esser accompagnato in taxi a casa.Occorre peraltro ricordare che in tema di minaccia non è richiesta ladimostrazione dell’effettivo turbamento psichico della persona offesa, essendo ilreato di pericolo (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 – 02) ed èsufficiente ai fini della sua integrazione che la condotta dell'agente siapotenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.Correttamente il giudice di merito ha collocato la frase pronunciatadall’imputato nell’ambito complessivo della vicenda, dal momento che è pacifico chein tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di minacciagrave, ex art. 612 cod. pen., rileva anche il contesto nel quale essa si colloca nelsenso che la portata effettiva della minaccia va anche rapportata alle circostanzeconcrete del fatto in cui si inserisce; laddove il contesto sanitario in cui è stataprofferita quella ascritta al ricorrente, a differenza di quanto assume la difesa, nondepone certo per una sua inoffensività costituendo piuttosto un parametro divalutazione da considerare al fine di un corretto inquadramento della vicenda chetenga conto di tutti gli aspetti che l’hanno contraddistinta. Mentre quelli evidenziatiin ricorso non appaiono in alcun modo idonei a incidere sulla ricostruzione svoltanella sentenza impugnata e sulla portata offensiva della minaccia. E ciò di là delfenomeno delle aggressioni al personale sanitario che in quanto tale non è di per sésufficiente a ricondurre ogni fattispecie concreta alla fattispecie incriminatricepenale per il solo fatto che si verta in caso di condotta realizzata presso un presidioospedaliero ai danni di un sanitario. Tuttavia nel caso di specie la valutazione delgiudice di merito non si fonda affatto su tale riferimento al fenomeno indicato maafferisce piuttosto alla portata della minaccia rispetto all’episodio in cui ebbe adinnescarsi, episodio che vedeva per di più come interlocutore e destinatario poidella minaccia un operatore sanitario del Ponto soccorso comunque particolarmenteesposto a possibili rimostranze del pubblico che non di rado sfociano incomportamenti penalmente rilevanti (tant’è che è stata di recente rafforzata latutela del personale sanitario col d.l. 30 marzo 2023 n. 34 convertito conmodificazioni nella legge 26 maggio 2023 n. 56, in relazione al reato di lesionepersonale).3.Fondato, invece, è il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio.In sentenza la pena base è stata determinata in 2.400 euro di multa, quindiaumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen. “all’esito dell’esame delCasellario Giudiziale”. Tuttavia, il massimo edittale previsto dall’art. 612 cod. pen. –cui va fatto riferimento ai sensi dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 - èpari a 1.032 euro di multa e la recidiva non era computabile, non essendo stataoggetto di formale contestazione.Evidente è dunque l’illegalità della pena inflitta al ricorrente come da questieccepito.4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal trattamento sanzionatorio con rinvio al Giudice di pace di Massa per nuovogiudizio sul punto.Nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è, come già sopra detto, l'unicorimedio consentito, di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, cheavrebbe reso applicabile analogicamente l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (conconseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizionemonocratica quale giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 309del d.lgs. n. 274 del 2000), sicché il giudice di rinvio va identificato, ex art. 623cod. proc. pen., in altro giudice dell'Ufficio del giudice di pace di Massa (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 10970 del 28/11/2019, dep. 01/04/2020, Rv. 278791 – 01; neimedesimi termini Sez. 5, n. 2669 del 6/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711;Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248279). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio al Giudice di pace di Massa per nuovo giudizio sul punto. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 06/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]