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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 dicembre 1980

Cassazione n. 37164/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 41 bis Ord. Pen., il 21 maggio 2019.

Ad avviso del tribunale di sorveglianza tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo- quale "capo"- nel clan omonimo di `ndrangheta (assieme al padre e al fratello, condannati anch'essi all'ergastolo) operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e tuttora operativa, dall'essersi reso latitante sino al 2013 e dall'essere sposato con [OSCURATO:PERSONA], figlia del boss di un'altra cosca omonima di 'ndrangheta.

Si sottolinea la specifica capacità del sottoposto di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento e l'assenza di elementi di dissociazione dal contesto criminale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice.

Si censura la mancanza di autonoma critica delle argomentazioni contenute nel decreto di proroga e l'omessa valutazione delle critiche difensive riguardanti la definitiva esclusione del ruolo di capo del condannato -come emerge anche dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA]-, la spontanea consegna in carcere e lo smantellamento della ndrina facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -padre del condannato-.

Si evidenzia, inoltre, che non vi sono più, allo stato, altri appartenenti alla consorteria in stato di libertà e che tutti i congiunti del Pesce, insieme ai soggetti che ne favorirono la latitanza, sono ristretti in carcere.

In data 26 febbraio 2021 è pervenuta la rinunzia espressa al ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per effetto della rinunzia pervenuta da parte del ricorrente .

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 41 bis Ord. Pen., il 21 maggio 2019. Ad avviso del tribunale di sorveglianza tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo- quale "capo"- nel clan omonimo di `ndrangheta (assieme al padre e al fratello, condannati anch'essi all'ergastolo) operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] e tuttora operativa, dall'essersi reso latitante sino al 2013 e dall'essere sposato con [OSCURATO:PERSONA], figlia del boss di un'altra cosca omonima di 'ndrangheta. Si sottolinea la specifica capacità del sottoposto di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento e l'assenza di elementi di dissociazione dal contesto criminale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Si censura la mancanza di autonoma critica delle argomentazioni contenute nel decreto di proroga e l'omessa valutazione delle critiche difensive riguardanti la definitiva esclusione del ruolo di capo del condannato -come emerge anche dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA]-, la spontanea consegna in carcere e lo smantellamento della ndrina facente capo a [OSCURATO:PERSONA] -padre del condannato-. Si evidenzia, inoltre, che non vi sono più, allo stato, altri appartenenti alla consorteria in stato di libertà e che tutti i congiunti del Pesce, insieme ai soggetti che ne favorirono la latitanza, sono ristretti in carcere. In data 26 febbraio 2021 è pervenuta la rinunzia espressa al ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per effetto della rinunzia pervenuta da parte del ricorrente . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il
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