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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08641/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .9 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] da Conceicao nei confronti della sentenza del 5/6/2019 del Tribunale di Brescia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (commesso il 29/12/2012).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, non essendo state adeguatamente illustrate le ragioni poste a fondamento della consapevolezza in capo al ricorrente dell'ammontare dell'imposta dovuta e non versata, aspetto su cui era stata fondata l'affermazione della sussistenza del dolo specifico di evasione; con un secondo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione nella parte relativa alla inadeguata considerazione della propria assenza dal territorio dello Stato nel periodo di assunzione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta allorquando si trovava all'estero; infine, con un terzo motivo, ha denunciato un vizio della motivazione anche nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato adeguatamente considerato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente.

Con memoria del 3/1/2021 il ricorrente, preso atto della assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, ha ribadito la piena ammissibilità del ricorso e la fondatezza dei relativi motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo riproduttivo di censure adeguatamente considerate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, prive di autentico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato e volte a sollecitare una non consentita rivisitazione sul piano del merito degli elementi disponibili, sia ai fini dell'accertamento di responsabilità, sia quanto al trattamento sanzionatorio.

La consapevole assunzione da parte del ricorrente della carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] è stata ribadita sulla base delle risultanze formali del registro delle imprese e degli atti sottoscritti dal ricorrente e dalla scarsa verosimiglianza di quanto dallo stesso affermato (e ribadito con il secondo motivo di ricorso) a proposito dell'indebita appropriazione dei suoi dati anagrafici, oltre che della piena compatibilità tra i suoi viaggi all'estero (peraltro neppure chiaramente dimostrati) e l'assunzione consapevole di detta carica.

La sussistenza del dolo di evasione è stata tratta, sulla base di regole di esperienza, dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta e dalla assenza di altre ragioni (neppure addotte) che avrebbero potuto altrimenti giustificare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato confermato sulla base della mancanza di elementi di positiva considerazione, essendo stati ritenuti in ogni caso prevalenti i giudizi di gravità della condotta e la valutazione negativa sul conto dell'imputato (prestatosi ad assumere la carica di amministratore proprio nel periodo in cui era stata realizzata l'evasione d'imposta).

Si tratta di considerazioni razionali, idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità, per il possesso da parte del ricorrente della veste di amministratore e la finalità evasiva della sua condotta omissiva, e anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente ha censurato replicando i motivi d'appello e proponendo non consentite rivalutazioni sia degli elementi di fatto da considerare nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della condotta ai fini della affermazione di responsabilità, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso, stante la genericità e il contenuto non consentito di tutti e tre i motivi di ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .9 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] da Conceicao nei confronti della sentenza del 5/6/2019 del Tribunale di Brescia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (commesso il 29/12/2012). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, non essendo state adeguatamente illustrate le ragioni poste a fondamento della consapevolezza in capo al ricorrente dell'ammontare dell'imposta dovuta e non versata, aspetto su cui era stata fondata l'affermazione della sussistenza del dolo specifico di evasione; con un secondo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione nella parte relativa alla inadeguata considerazione della propria assenza dal territorio dello Stato nel periodo di assunzione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta allorquando si trovava all'estero; infine, con un terzo motivo, ha denunciato un vizio della motivazione anche nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato adeguatamente considerato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. Con memoria del 3/1/2021 il ricorrente, preso atto della assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, ha ribadito la piena ammissibilità del ricorso e la fondatezza dei relativi motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo riproduttivo di censure adeguatamente considerate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, prive di autentico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato e volte a sollecitare una non consentita rivisitazione sul piano del merito degli elementi disponibili, sia ai fini dell'accertamento di responsabilità, sia quanto al trattamento sanzionatorio. La consapevole assunzione da parte del ricorrente della carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] è stata ribadita sulla base delle risultanze formali del registro delle imprese e degli atti sottoscritti dal ricorrente e dalla scarsa verosimiglianza di quanto dallo stesso affermato (e ribadito con il secondo motivo di ricorso) a proposito dell'indebita appropriazione dei suoi dati anagrafici, oltre che della piena compatibilità tra i suoi viaggi all'estero (peraltro neppure chiaramente dimostrati) e l'assunzione consapevole di detta carica. La sussistenza del dolo di evasione è stata tratta, sulla base di regole di esperienza, dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta e dalla assenza di altre ragioni (neppure addotte) che avrebbero potuto altrimenti giustificare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato confermato sulla base della mancanza di elementi di positiva considerazione, essendo stati ritenuti in ogni caso prevalenti i giudizi di gravità della condotta e la valutazione negativa sul conto dell'imputato (prestatosi ad assumere la carica di amministratore proprio nel periodo in cui era stata realizzata l'evasione d'imposta). Si tratta di considerazioni razionali, idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità, per il possesso da parte del ricorrente della veste di amministratore e la finalità evasiva della sua condotta omissiva, e anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente ha censurato replicando i motivi d'appello e proponendo non consentite rivalutazioni sia degli elementi di fatto da considerare nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della condotta ai fini della affermazione di responsabilità, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso, stante la genericità e il contenuto non consentito di tutti e tre i motivi di ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 202
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