CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6038/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Veneto n. 1332/07/2015, depositata il 7 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del7 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2007-2008. R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avvisi di accertamento n. T6S010904564/2012 e n. T6S010903945/2012, ritualmente notificati, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova rideterminava il reddito imponibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quantificandolo, per l’anno d’imposta 2007 per un ammontare pari ad € 257.238,73 per movimenti di versamento in conto corrente, ritenuti non giustificati, ed € 29.800,00quale reddito di capitale asserito come frutto economico di finanziamenti erogati alla societàrumena S.C. [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. a socio unico (lo stesso [OSCURATO:PERSONA]), e per l’anno d’imposta 2008 per un ammontare di e 265.275,68, sempre per movimenti di versamento in conto corrente, ritenuti non giustificati, ed € 52.500,00 sempre quale reddito di capitale asserito come il frutto economico di finanziamenti erogati alla predetta società. 2. Il contribuente impugnava tali atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 473/06/2014, depositata il 19 giugno 2014, li accoglieva, annullando gli avvisi in questione e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto , con sentenza n. 1332/07/2015, pronunciata il 9 luglio 2015 e depositata in segreteria il 7 settembre 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 7 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25/E del 6 agosto 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che l’accertamento bancario avrebbe dovuto essere utilizzato come extrema ratio, in presenza di autentici elementi sintomatici di evasione, che nella specie non sussistevano, in quanto il suo reddito era da considerare congruo rispetto al c.d. “redditometro”, e che in ogni caso egli era socio di due società di persone ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) fiscalmente legittimate alla tenuta del registro dei corrispettivi in modalità semplificata, i cui proventi erano incassati direttamente dai soci, ed in particolare da esso ricorrente, che provvedeva poi a stornarli agli altri soci. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, invece, la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 3 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva considerato fruttiferi i finanziamenti effettuati in favore della S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., trattandosi di società della quale egli stesso era socio unico. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. L’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa rispetto ai versamenti e ai prelevamenti effettuati nel conto corrente dell’imprenditore, i quali si presumono attribuibili alla relativa attività di impresa. Tale presunzione, tuttavia, in quanto relativa, può essere superata dalla prova contraria offerta dal contribuente, il quale deve dimostrare o che delle somme contestate ve ne sia traccia nella contabilità di impresa oppure che le stesse ne siano totalmente estranee. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 260 del 6 luglio 2000, anche con riferimento all’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, prima delle modifiche intervenute con legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha precisato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost., afferente al diritto di difesa, «essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili (art. 51, secondo comma, n. 2, delD.P.R. n. 633 del 1972); (…) il R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente». Successivamente, come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 6 ottobre 2014, n. 228, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 32, primo comma,num. 2), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 / 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a ) , num. 1), legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole “o compensi”, nella misura in cui ha determinato l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione in virtù della quale le somme prelevate dal conto corrente bancario, che non trovano riscontro nelle scritture contabili o che siano state corrisposte a soggetti non indicati dal contribuente, costituiscono compensi tassabili. In sostanza, secondo anche quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, «qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo ild.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32,attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] estranea a fatti imponibili. La relativa prova poi può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, ivi comprese anche le presunzioni semplici» (cfr. Cass. 13 ottobre 2022, n. 30143; Cass. 8 settembre 2021, n. 24238). Ciò chiarito rispetto all’onere della prova, «in tema di accertamenti bancari, è stato anche precisato che ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32del D.P.R. n. 600 del 1973 , il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analiticadi quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi» (cfr. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 28 novembre 2018, n. 30786). In altri termini, in mancanza di espresso divieto normativo, e per il principio di libertà dei mezzi di prova,il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (si v., ex multis, Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102). Nel caso di specie l’accertamento operato dall’Ufficio ha riguardato unicamente i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente, rispetto ai quali la C.T.R. ha ritenuto, R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che non siano state fornite adeguate giustificazioni documentali in merito alle somme oggetto dell’accertamento. Totalmente irrilevante è, peraltro, l’asserita congruità degli importi dichiarati dal Pagnin rispetto ad un eventuale “redditometro”, in quanto, nella specie, non si verte in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ma di accertamento mediante indagini bancarie, che hanno evidenziato l’esistenza di versamenti per i quali non è stata dimostrata la provenienza non reddituale. Parimenti irrilevante è la circostanza che il contribuente sia socio di due società di persone operanti in regime contabilità semplificata, i cui proventi sarebbero stati versati sui propri conti correnti, in quanto tale affermazione appare assolutamente generica ed indimostrata, avendo la C.T.R. accertato che non vi era alcuna possibilità di collegamento tra i versamenti non giustificati sui conti correnti personali ed i proventi di tali società. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L’Ufficio ha operato l’accertamento, quale reddito di capitale, di somme ritenute frutto di finanziamenti erogati dal contribuente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Romania. Sul punto, l’art. 6 del d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990, prevede espressamente che «per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 [e quindi soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia] , gli investimenti esteri e le R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditieffettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede didichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avvienein un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte». Nel caso di specie, risulta pacifico che il contribuente non abbia compilato, nella dichiarazione dei redditi, il riquadro RW (riguardante proprio gli investimenti e le attività finanziarie all’estero), e pertanto i consistenti finanziamenti operati verso l’estero (€ 1.404.002,00 per il 2007 ed € 1.843.902,00 per il 2008) non possono essere considerati infruttiferi, non avendo, peraltro, il ricorrente documentato alcunché in tal senso, ed essendo anzi dimostrato il versamento di numerose somme di denaro in conti correnti personali accesi in Romania (analiticamente individuati in € 29.800,00 per il 2007 ed € 52.500,00 per il 2008). Correttamente, pertanto, tali somme sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N.6038/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza