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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03665/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 87-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1191/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza del n. 1191/2021 della Corte d’appello di Bologna, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente che censurava la compensazione delle spese operata dal primo giudice.

In sede di opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 19.902,57 la ricorrente aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso per ingiunzione; l’opposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di comparsa conclusionale aveva aderito all’eccezione; il Tribunale di Ravenna con sentenza aveva dichiarato la propria incompetenza, aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva compensato le spese.

La Corte d’appello ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché era mancata una decisione sulla competenza, ricorrendo la particolare ipotesi di adesione prevista dall’art. 38, secondo comma c.p.c.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso – che denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 38, 91 e 92 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità, in tema di soccombenza e spese di giudizio, art. 360 comma 1, n. 3”, contestando la statuizione di compensazione delle spese operata dal Tribunale di Ravenna e confermata dalla Corte d’appello di Bologna – pone la questione delle modalità applicative del disposto di cui all’art. 38, comma 2 c.p.c. nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si tratta infatti di coordinare l’orientamento per cui “l'adesione all'eccezionedi incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui” (da ultimo Cass. 15017/2022) con quello secondo il quale la pronuncia di incompetenza da parte del giudice dell’opposizione avviene con sentenza e contiene il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto (v., ad esempio, Cass.13426/2020). [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che il ricorso non presenti evidenza decisoria e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 87-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1191/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza del n. 1191/2021 della Corte d’appello di Bologna, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente che censurava la compensazione delle spese operata dal primo giudice. In sede di opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 19.902,57 la ricorrente aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso per ingiunzione; l’opposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di comparsa conclusionale aveva aderito all’eccezione; il Tribunale di Ravenna con sentenza aveva dichiarato la propria incompetenza, aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva compensato le spese. La Corte d’appello ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché era mancata una decisione sulla competenza, ricorrendo la particolare ipotesi di adesione prevista dall’art. 38, secondo comma c.p.c. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso – che denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 38, 91 e 92 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità, in tema di soccombenza e spese di giudizio, art. 360 comma 1, n. 3”, contestando la statuizione di compensazione delle spese operata dal Tribunale di Ravenna e confermata dalla Corte d’appello di Bologna – pone la questione delle modalità applicative del disposto di cui all’art. 38, comma 2 c.p.c. nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo. Si tratta infatti di coordinare l’orientamento per cui “l'adesione all'eccezionedi incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui” (da ultimo Cass. 15017/2022) con quello secondo il quale la pronuncia di incompetenza da parte del giudice dell’opposizione avviene con sentenza e contiene il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto (v., ad esempio, Cass.13426/2020). [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che il ricorso non presenti evidenza decisoria e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera
Decreto Cassazione n. 03665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris