CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO Ldato avviso–a-TITtTar—tir3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto la limitazione, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, nei confronti del predetto in ordine ai generi alimentari che richiedono cottura di cui è consentito l'acquisto, contenuti al "modello 72". 2. Considerato che avverso il provvedimento decritto ricorre il condannato il quale, personalmente, ha adito il Tribunale di sorveglianza di Roma lamentando in sostanza, la violazione del diritto del detenuto in regime differenziato di ricevere, acquistandoli, gli stessi beni di cui al "modello 72" ai quali hanno accesso gli altri detenuti. 2.1. Ritenuto che questa Corte, premesso che la posizione tutelata è di diritto soggettivo, quanto agli effetti procedimentali di cui all'art. 35-bis Ord. pen. (Sez. 1, n 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794; conf. n. 26274 del 2021 Rv. 281618) ha affermato che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato. 3. Considerato che, quindi, l'impugnazione deve essere qualificata come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza competente. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il