Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17602/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1834- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 143/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 306/2020;Numero registro generale 24044/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026del 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].a ta pubblicazione 03/06/20261.

Con sentenza n. 55/2020, il Tribunale di Fermo respingevala domanda proposta dai pensionati in epigrafe, già dipendenti delConsorzio di Bonifica delle Marche, volta al riconoscimento deldiritto all’adeguamento al costo della vita della pensioneconsortile, con decorrenza dal 1° novembre 2003, ai sensi dell’art.131 del CCNL 3 agosto 1990, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dellaConsorzio, aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno,formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 7669/2017; eccezioneche il Tribunale rigettava, rilevando che il precedente giudizio, purtra le medesime parti, aveva ad oggetto l’individuazione delcriterio di determinazione dell’anzianità convenzionale spettante airicorrenti e, quindi, del rateo mensile della pensione.2.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 306/2020,confermava la decisione di primo grado, sia pure con diversamotivazione, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno sollevatada E.N.P.A.I.A. sin dal primo grado e riproposta con l’appelloincidentale.

Riteneva, infatti, che sulla questione si fosse giàformato giudicato nel precedente giudizio definito con la sentenzadi questa Corte n. 7669/2017, tra le stesse parti, avente adoggetto la determinazione del rateo mensile della pensioneconsortile.Secondo la Corte territoriale, la domanda di adeguamento alcosto della vita costituiva questione già deducibile nel precedentegiudizio, in quanto atteneva a un profilo meramente quantitativodella pensione e non a un autonomo diritto.3.

Avverso tale sentenza i pensionati in epigrafe, sigg.

Catini,Montanini e Sergio hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa un motivo.Numero registro generale 24044/20224.

Fondazione ENPAIA ha resistito con controricorso.

Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/20265. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Data pubblicazione 03/06/20266.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 131, commi 9 e 10, del CCNL 3 agosto1990, nonché vizio di motivazione, assumendo che tra il presentegiudizio e quello definito con Cass. n. 7669/2017 non ricorrerebbeidentità di petitum e di causa petendi, in quanto sarebbe qui fattovalere un autonomo diritto alla perequazione.2.

Il ricorso è infondato.3.

La Corte territoriale ha ritenuto che il precedente giudizio,definito con Cass. n. 7669/2017, avesse già esaurito lacontroversia relativa alla determinazione del trattamentopensionistico spettante ai medesimi lavoratori, con conseguentepreclusione della successiva domanda di adeguamento al costodella vita, in quanto questione già deducibile in quella sede.3.1.

In materia previdenziale, questa Corte ha chiarito che gliaccessori della prestazione, e cioè interessi e rivalutazione,costituiscono componenti del credito; ne consegue che lapronuncia che riconosca il diritto alla prestazione senza statuiresulla rivalutazione, ovvero negandola, determina soccombenzaparziale e va impugnata, altrimenti sul punto si forma il giudicato(Cass. nn. 9602/1997 e 275/1996).Si è altresì precisato che la domanda di rivalutazione propostain appello non integra domanda nuova, poiché il giudice è tenutoa provvedere sull’intero credito del pensionato, salvo che sul puntosi sia già formato il giudicato (Cass., Sez.

U, n. 1322/1997).Ne consegue che, una volta formatosi il giudicato sultrattamento dovuto e sui relativi accessori, resta preclusa ancheNumero registro generale 24044/2022una successiva domanda di riliquidazione fondata su ragioni Nnumoenro sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026dedotte, ma già deducibili, nel precedente giudizio.Data pubblicazione 03/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, ilgiudicato copre non soltanto il dedotto, ma anche il deducibile,estendendosi alle questioni che costituiscono antecedente logiconecessario della pronuncia, ancorché non espressamenteesaminate (Cass. n. 9544/2008).4.

La decisione impugnata si colloca in tale quadro, avendoritenuto che la domanda di adeguamento al costo della vita integriun profilo meramente quantitativo del trattamento pensionistico enon un autonomo diritto sostanziale.L’adeguamento al costo della vita, incidendo esclusivamentesulla quantificazione della prestazione già riconosciuta, avrebbedovuto essere fatto valere nel precedente giudizio, nel quale erain discussione il corretto ammontare del rateo pensionistico.Ne consegue la correttezza della decisione impugnata, che haqualificato la rivalutazione della pensione, dalla data delpensionamento, come questione già deducibile nel giudizio relativoal calcolo del rateo pensionistico, in conformità al principio secondocui il giudicato previdenziale sulla determinazione del trattamentocopre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, con conseguentepreclusione della successiva domanda di adeguamento al costodella vita, ove attinente al mero quantum della prestazione giàriconosciuta.5.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.6.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate neiconfronti della sola controricorrente.Sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributounificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido alpagamento, nei confronti della Fondazione ENPAIA, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per Ncuommerop reegnistsroi generale 24044/2022Numero sezionale 1834/2026professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generaliNumero di raccolta generale 17602/2026nella misura del 15% e accessori di legge.

Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 24044/2022Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026Data pubblicazione 03/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1834- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 143/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 306/2020;Numero registro generale 24044/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026del 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].a ta pubblicazione 03/06/20261. Con sentenza n. 55/2020, il Tribunale di Fermo respingevala domanda proposta dai pensionati in epigrafe, già dipendenti delConsorzio di Bonifica delle Marche, volta al riconoscimento deldiritto all’adeguamento al costo della vita della pensioneconsortile, con decorrenza dal 1° novembre 2003, ai sensi dell’art.131 del CCNL 3 agosto 1990, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dellaConsorzio, aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno,formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 7669/2017; eccezioneche il Tribunale rigettava, rilevando che il precedente giudizio, purtra le medesime parti, aveva ad oggetto l’individuazione delcriterio di determinazione dell’anzianità convenzionale spettante airicorrenti e, quindi, del rateo mensile della pensione.2. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 306/2020,confermava la decisione di primo grado, sia pure con diversamotivazione, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno sollevatada E.N.P.A.I.A. sin dal primo grado e riproposta con l’appelloincidentale. Riteneva, infatti, che sulla questione si fosse giàformato giudicato nel precedente giudizio definito con la sentenzadi questa Corte n. 7669/2017, tra le stesse parti, avente adoggetto la determinazione del rateo mensile della pensioneconsortile.Secondo la Corte territoriale, la domanda di adeguamento alcosto della vita costituiva questione già deducibile nel precedentegiudizio, in quanto atteneva a un profilo meramente quantitativodella pensione e non a un autonomo diritto.3. Avverso tale sentenza i pensionati in epigrafe, sigg. Catini,Montanini e Sergio hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa un motivo.Numero registro generale 24044/20224. Fondazione ENPAIA ha resistito con controricorso. Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/20265. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Data pubblicazione 03/06/20266. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 131, commi 9 e 10, del CCNL 3 agosto1990, nonché vizio di motivazione, assumendo che tra il presentegiudizio e quello definito con Cass. n. 7669/2017 non ricorrerebbeidentità di petitum e di causa petendi, in quanto sarebbe qui fattovalere un autonomo diritto alla perequazione.2. Il ricorso è infondato.3. La Corte territoriale ha ritenuto che il precedente giudizio,definito con Cass. n. 7669/2017, avesse già esaurito lacontroversia relativa alla determinazione del trattamentopensionistico spettante ai medesimi lavoratori, con conseguentepreclusione della successiva domanda di adeguamento al costodella vita, in quanto questione già deducibile in quella sede.3.1. In materia previdenziale, questa Corte ha chiarito che gliaccessori della prestazione, e cioè interessi e rivalutazione,costituiscono componenti del credito; ne consegue che lapronuncia che riconosca il diritto alla prestazione senza statuiresulla rivalutazione, ovvero negandola, determina soccombenzaparziale e va impugnata, altrimenti sul punto si forma il giudicato(Cass. nn. 9602/1997 e 275/1996).Si è altresì precisato che la domanda di rivalutazione propostain appello non integra domanda nuova, poiché il giudice è tenutoa provvedere sull’intero credito del pensionato, salvo che sul puntosi sia già formato il giudicato (Cass., Sez. U, n. 1322/1997).Ne consegue che, una volta formatosi il giudicato sultrattamento dovuto e sui relativi accessori, resta preclusa ancheNumero registro generale 24044/2022una successiva domanda di riliquidazione fondata su ragioni Nnumoenro sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026dedotte, ma già deducibili, nel precedente giudizio.Data pubblicazione 03/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, ilgiudicato copre non soltanto il dedotto, ma anche il deducibile,estendendosi alle questioni che costituiscono antecedente logiconecessario della pronuncia, ancorché non espressamenteesaminate (Cass. n. 9544/2008).4. La decisione impugnata si colloca in tale quadro, avendoritenuto che la domanda di adeguamento al costo della vita integriun profilo meramente quantitativo del trattamento pensionistico enon un autonomo diritto sostanziale.L’adeguamento al costo della vita, incidendo esclusivamentesulla quantificazione della prestazione già riconosciuta, avrebbedovuto essere fatto valere nel precedente giudizio, nel quale erain discussione il corretto ammontare del rateo pensionistico.Ne consegue la correttezza della decisione impugnata, che haqualificato la rivalutazione della pensione, dalla data delpensionamento, come questione già deducibile nel giudizio relativoal calcolo del rateo pensionistico, in conformità al principio secondocui il giudicato previdenziale sulla determinazione del trattamentocopre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, con conseguentepreclusione della successiva domanda di adeguamento al costodella vita, ove attinente al mero quantum della prestazione giàriconosciuta.5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.6.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate neiconfronti della sola controricorrente.Sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alpagamento, nei confronti della Fondazione ENPAIA, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per Ncuommerop reegnistsroi generale 24044/2022Numero sezionale 1834/2026professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generaliNumero di raccolta generale 17602/2026nella misura del 15% e accessori di legge. Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 24044/2022Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 17602/2026Data pubblicazione 03/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris