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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 139/2023

ECLI:EU:T:2023:841
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0062_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 – GGEW/Commissione (causa T‑62/21) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell’energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Nozione di “concentrazione unica” – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere ascoltato – Delimitazione del mercato – Periodo di analisi – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Impegni – Obbligo di diligenza»

1. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1) (v. punti 82‑86, 97‑102)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione [Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 107‑125)

3. Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati – Diritto di essere ascoltato – Portata [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 18, § 4; regolamento della Commissione n o 802/2004, artt. 11, c), e 16, § 1] (v. punti 131‑146)

4. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pubblicazione – Portata – Pubblicazione di una sintesi della decisione controversa oltre un anno dopo la sua adozione – Irrilevanza ai fini della validità di tale decisione [Artt. 15, 296 e 297, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 6, § 1, c), 8, § 2, e 20, § 1] (v. punti 162‑166)

5. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 169‑175)

6. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dalle parti dell’operazione – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 183‑191)

7. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso – Argomentazione della ricorrente riguardante un’analisi svolta dalla Commissione dopo l’adozione del suddetto atto ma fondata su dati esistenti alla data di adozione dello stesso atto – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2 e 8, § 2) (v. punti 192‑199)

8. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Delimitazione del periodo di analisi – Criteri (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2, §§ 2 e 3) (v. punti 228‑239, 404, 405)

9. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Fungibilità dal punto di vista della domanda – Valutazione della fungibilità della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza, rispettivamente, di contratti di approvvigionamento di base e di contratti speciali (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2) (v. punti 250‑272)

10. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2) (v. punti 273‑275, 306)

11. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Concentrazione tra due imprese fornitrici di energia che prevede uno scambio di attivi – Onere della prova incombente alla parte che contesta la definizione dei mercati rilevanti – Necessità di fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l’esistenza di un problema di concorrenza da sottoporre all’esame della Commissione – Insufficienza degli elementi prodotti dalla parte che contesta l’approccio seguito [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 311, 312)

12. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Possibilità per la Commissione di lasciare aperta tale definizione – Presupposti [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, b) e c), e 8, § 2] (v. punti 321, 327, 334)

13. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, considerando 32 e art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 17 e 18) (v. punti 354‑357)

14. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Onere della prova incombente alla parte che contesta l’analisi della Commissione al riguardo [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 389‑393, 398, 399, 410, 411, 419, 421, 431‑433, 438, 443, 452, 463, 465)

15. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004) (v. punti 487‑491) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0062_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 – GGEW/Commissione (causa T‑62/21) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercati dell’energia elettrica e del gas tedeschi – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Nozione di “concentrazione unica” – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere ascoltato – Delimitazione del mercato – Periodo di analisi – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Errori manifesti di valutazione – Impegni – Obbligo di diligenza» 1. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Concentrazione unica – Nozione – Presupposti – Operazioni interdipendenti che conferiscono a una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più altre imprese – Acquisizione, da parte di imprese indipendenti, del controllo di obiettivi diversi nell’ambito di uno scambio di attivi – Esclusione – Assenza di nesso funzionale tra le operazioni in causa (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, considerando 20 e art. 3, § 1) (v. punti 82‑86, 97‑102) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione [Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 107‑125) 3. Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati – Diritto di essere ascoltato – Portata [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 18, § 4; regolamento della Commissione n o 802/2004, artt. 11, c), e 16, § 1] (v. punti 131‑146) 4. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pubblicazione – Portata – Pubblicazione di una sintesi della decisione controversa oltre un anno dopo la sua adozione – Irrilevanza ai fini della validità di tale decisione [Artt. 15, 296 e 297, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 6, § 1, c), 8, § 2, e 20, § 1] (v. punti 162‑166) 5. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 169‑175) 6. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Presa in considerazione dei dati forniti dalle parti dell’operazione – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 183‑191) 7. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso – Argomentazione della ricorrente riguardante un’analisi svolta dalla Commissione dopo l’adozione del suddetto atto ma fondata su dati esistenti alla data di adozione dello stesso atto – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2 e 8, § 2) (v. punti 192‑199) 8. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Delimitazione del periodo di analisi – Criteri (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2, §§ 2 e 3) (v. punti 228‑239, 404, 405) 9. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Fungibilità dal punto di vista della domanda – Valutazione della fungibilità della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in forza, rispettivamente, di contratti di approvvigionamento di base e di contratti speciali (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2) (v. punti 250‑272) 10. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, art. 2) (v. punti 273‑275, 306) 11. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Concentrazione tra due imprese fornitrici di energia che prevede uno scambio di attivi – Onere della prova incombente alla parte che contesta la definizione dei mercati rilevanti – Necessità di fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l’esistenza di un problema di concorrenza da sottoporre all’esame della Commissione – Insufficienza degli elementi prodotti dalla parte che contesta l’approccio seguito [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 311, 312) 12. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Possibilità per la Commissione di lasciare aperta tale definizione – Presupposti [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, b) e c), e 8, § 2] (v. punti 321, 327, 334) 13. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Indizi – Quote di mercato elevate (Regolamento del Consiglio n o 139/2004, considerando 32 e art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 17 e 18) (v. punti 354‑357) 14. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Onere della prova incombente alla parte che contesta l’analisi della Commissione al riguardo [Regolamento del Consiglio n o 139/2004, artt. 2, 6, § 1, c), e 8, § 2] (v. punti 389‑393, 398, 399, 410, 411, 419, 421, 431‑433, 438, 443, 452, 463, 465) 15. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Obbligo di diligenza – Portata (Regolamento del Consiglio n o 139/2004) (v. punti 487‑491) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 138 del 19.4.2021 .
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