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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 31569/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21505/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Castelbianco n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 8/2020 depositata i l 20/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la legittimità dell’associazione di medicina di gruppo costituita, fra gli altri, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e condannato l’Azienda alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento dell’indennità per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Per quel che qui rileva, l a Corte territoriale ha condivi so l’interpretazione resa dal primo giudice, che aveva escluso che l’art. 54 A.C.N.dovesse essere inteso nel senso prospettato dall’ A zienda, vale a dire che per la valida costituzione dell’associazione di medicina di gruppo occorresse la partecipazione di tre medici generali, quali medici di assistenza primaria, mentre l’associazione in questione risultava costituita da tre persone, una delle quali pediatra di libera scelta; viceversa, la correttainterpretazione dell’art. 54 cit. e dell’art. 3 - quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 deponeva nel senso che anche i pediatri di libera scelta rientrassero nel concetto di assistenza primaria, e potessero pertanto partecipare all’associazione della medicina di gruppo per comporre il numero minimo richiesto.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] articolando due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia il vizio della sentenza di appello per la mancanza di giurisdizione della stessa in favore del TAR Campania.

1.1. La censura è inammissibile, posto che dalla sentenza impugnata (e dal ricorso) non emerge che l’eccezione di difetto di giurisdizione, già sollevata in primo grado, sia stata reiterata nell’atto di appello, sicché la relativa questione è ormai coperta dal giudicato implicito (in tal senso, fra molte, Cass.,Sez. 1 , 18 ottobre 2024, n. 27094).

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 e 163 cod. civ.in relazione all’art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, reiterando la tesi già disattesa dai giudici di merito in ordine all’interpretazione della nozione di assistenza primaria, ai fini dell’integrazione del nucleo minino richiesto per integrare la forma associativa della medicina di gruppo.

2.1. Il motivo è infondato, in ragione della corretta esegesi della norma adottata dalla Corte di merito, che, per individuare il requisito previsto dall’art. 40, comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 270 del 2000, secondo cui «la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8, e 9»,ha valorizzato l’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, in base al quale «Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali».

Ne consegue che, secondo quanto emerge chiaramente dalla richiamata disposizione, i pediatri di libera scelta rientrano pienamente fra i medici chiamati ad assicurare l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, sicché l’associazione costituita con l’integrazione di un pediatra di libera scelta è conforme aiparametri richiesti per stimarne, sotto questo aspetto, la validità.

Né potrebbe assumersi che la norma in commento possa essere suscettibile di diversa soluzione ermeneutica, trattandosi di nozione di ordine generaleche va definita in virtù del più ampio contesto di riferimento costituito dal d.lgs. n. 502 del 1992.

3. Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrent e alla refusione delle spese del presente giudizio , liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 4.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. , Sez.

U. , 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21505/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Castelbianco n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 8/2020 depositata i l 20/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la legittimità dell’associazione di medicina di gruppo costituita, fra gli altri, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e condannato l’Azienda alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento dell’indennità per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 dicembre 2012. 2. Per quel che qui rileva, l a Corte territoriale ha condivi so l’interpretazione resa dal primo giudice, che aveva escluso che l’art. 54 A.C.N.dovesse essere inteso nel senso prospettato dall’ A zienda, vale a dire che per la valida costituzione dell’associazione di medicina di gruppo occorresse la partecipazione di tre medici generali, quali medici di assistenza primaria, mentre l’associazione in questione risultava costituita da tre persone, una delle quali pediatra di libera scelta; viceversa, la correttainterpretazione dell’art. 54 cit. e dell’art. 3 - quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 deponeva nel senso che anche i pediatri di libera scelta rientrassero nel concetto di assistenza primaria, e potessero pertanto partecipare all’associazione della medicina di gruppo per comporre il numero minimo richiesto. 3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] articolando due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia il vizio della sentenza di appello per la mancanza di giurisdizione della stessa in favore del TAR Campania. 1.1. La censura è inammissibile, posto che dalla sentenza impugnata (e dal ricorso) non emerge che l’eccezione di difetto di giurisdizione, già sollevata in primo grado, sia stata reiterata nell’atto di appello, sicché la relativa questione è ormai coperta dal giudicato implicito (in tal senso, fra molte, Cass.,Sez. 1 , 18 ottobre 2024, n. 27094). 2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 e 163 cod. civ.in relazione all’art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, reiterando la tesi già disattesa dai giudici di merito in ordine all’interpretazione della nozione di assistenza primaria, ai fini dell’integrazione del nucleo minino richiesto per integrare la forma associativa della medicina di gruppo. 2.1. Il motivo è infondato, in ragione della corretta esegesi della norma adottata dalla Corte di merito, che, per individuare il requisito previsto dall’art. 40, comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 270 del 2000, secondo cui «la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8, e 9»,ha valorizzato l’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, in base al quale «Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali». Ne consegue che, secondo quanto emerge chiaramente dalla richiamata disposizione, i pediatri di libera scelta rientrano pienamente fra i medici chiamati ad assicurare l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, sicché l’associazione costituita con l’integrazione di un pediatra di libera scelta è conforme aiparametri richiesti per stimarne, sotto questo aspetto, la validità. Né potrebbe assumersi che la norma in commento possa essere suscettibile di diversa soluzione ermeneutica, trattandosi di nozione di ordine generaleche va definita in virtù del più ampio contesto di riferimento costituito dal d.lgs. n. 502 del 1992. 3. Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrent e alla refusione delle spese del presente giudizio , liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 4.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. , Sez. U. , 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, d
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