Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:737
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0420

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑420/19 Maksu- ja Tolliamet contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia)] «Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Domanda di misure cautelari – Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell’adozione di misure cautelari – Competenza del giudice dello Stato membro adito a valutare la sussistenza dei presupposti che giustifichino l’adozione di misure cautelari in base alla propria legislazione nazionale e secondo le proprie prassi amministrative»

I. Introduzione

1. Nell’ambito dell’assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, previsto dalla direttiva 2010/24/UE ( 2 ), il giudice dello Stato membro destinatario di una domanda di misure cautelari è vincolato alla posizione del giudice dello Stato membro richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare tali misure, qualora un documento in cui sia esposta la suddetta posizione sia trasmesso congiuntamente alla domanda?

2. Questa è in sintesi la questione sollevata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia).

3. La presente questione pregiudiziale è sorta nell’ambito di una controversia riguardante un ricorso introdotto dal Maksu- ja Tolliamet (amministrazione fiscale e doganale, Estonia; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale estone») contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), con cui quest’ultima respingeva la sua richiesta di autorizzare l’adozione di misure cautelari contro la società [OSCURATO:PERSONA] OÜ (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).

Tale richiesta faceva seguito ad una domanda di misure cautelari rivolta dalle autorità finlandesi alle autorità estoni in conformità con le disposizioni relative all’assistenza reciproca di cui alla direttiva 2010/24.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 14 della direttiva 2010/24, rubricato «Controversie», così dispone: «1.

Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente.

Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti. (…)».

5. L’articolo 16 della direttiva 2010/24, rubricato «Domanda di misure cautelari», così dispone: «1.

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

Il documento redatto, se del caso, ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito.

Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito. (…)».

6. L’articolo 17 della direttiva 2010/24, rubricato «Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari», così dispone: «Per l’attuazione dell’articolo 16 si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 14 e 15».

7. L’articolo 18 della direttiva 2010/24, rubricato «Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita», così dispone: «1.

L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i crediti nazionali.

2. L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale. (…)

3. Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a EUR 1500.

4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza».

B. Diritto estone

8. L’articolo 130 del Maksukorralduse seadus (codice tributario; in prosieguo, il «codice tributario estone»), rubricato «Misure esecutive dell’amministrazione finanziaria» così dispone: «(1) Se il soggetto passivo non ha adempiuto gli obblighi pecuniari entro il termine fissato nel provvedimento dell’amministrazione finanziaria o in una decisione a norma dell’articolo 128, paragrafo 4, punti 2 o 3, l’amministrazione fiscale procede con il recupero del credito mediante esecuzione forzata.

L’amministrazione fiscale può:

1. chiedere, senza il consenso dell’interessato, l’iscrizione di un divieto di atti dispositivi nel libro fondiario o in un altro registro dei beni;

2. chiedere la costituzione di un’ipoteca su un immobile, su un natante iscritto nel registro navale o su un aeromobile iscritto nel registro dell’aviazione civile conformemente alle disposizioni delle leggi sul diritto di proprietà concernenti la disciplina dell’ipoteca giudiziale;

3. sottoporre a esecuzione i diritti di credito conformemente alle disposizioni della presente legge e agli atti giuridici che disciplinano la procedura esecutiva;

4. sottoporre a sequestro i diritti patrimoniali di altra natura su cui non è consentita alcuna esecuzione a norma del punto 3 del presente paragrafo e chiedere l’iscrizione di un divieto di atti dispositivi in relazione a detti diritti nel registro pertinente;

5. disporre il blocco di titoli di credito o di un conto titoli in conformità delle disposizioni della legge sul registro dei titoli di credito (...)».

9. L’articolo 136 1 del codice tributario estone, rubricato «Misure cautelari anteriori all’accertamento del credito pecuniario o dell’obbligazione», così dispone: «(1) Se, in sede di controllo del corretto versamento delle imposte, sorge il fondato sospetto che, in ragione della condotta tenuta dal soggetto passivo, l’esecuzione di un’obbligazione o di un credito pecuniario derivanti da una normativa in materia fiscale possa risultare, successivamente al suo accertamento, molto più difficile o essere impossibile, il direttore dell’amministrazione fiscale o un funzionario da questi delegato possono presentare al giudice amministrativo una domanda di autorizzazione di una misura cautelare prevista nell’articolo 130, paragrafo 1, della presente legge. (…)».

III. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

10. Il 13 marzo 2018, l’amministrazione fiscale finlandese ha presentato all’amministrazione fiscale estone una domanda di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 (in prosieguo, la «domanda di assistenza»), per garantire l’adempimento di un’obbligazione fiscale prevista a carico di tale società.

Alla domanda era allegata una decisione del Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Keski-Pohjanmaa, Finlandia) dell’8 febbraio 2018 che, in seguito a domanda in tal senso dell’amministrazione fiscale finlandese, ha autorizzato il sequestro di beni appartenenti alla suddetta società a garanzia di un credito di EUR 320022.

11. Secondo detto tribunale, poiché la stabile organizzazione e il centro d’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si trovano in Finlandia, tale società è tenuta ad adempiere ai suoi obblighi fiscali in tale Stato membro.

Tuttavia, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], pur disponendo di una stabile organizzazione in Finlandia, non avrebbe ivi dichiarato, né versato alcuna imposta; dall’altro, il suo socio unico avrebbe fornito informazioni false sia riguardo all’attività economica della società, sia riguardo al proprio domicilio.

Pertanto, sussisterebbe il rischio che la società tenga un simile comportamento anche con riguardo alle obbligazioni fiscali che saranno definite all’esito della procedura fiscale in corso, e in particolare occulti, distragga ovvero comunque trasferisca, trasmetta o devolva a terzi il proprio patrimonio o compia atti di altra natura idonei a pregiudicare il recupero del credito dell’amministrazione fiscale finlandese.

12. Facendo seguito alla domanda di assistenza, il 29 marzo 2018 l’amministrazione fiscale estone ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) una richiesta di autorizzazione di misure cautelari e, segnatamente, la registrazione in Estonia del divieto di atti dispositivi compiuti in relazione ai veicoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (due rimorchi del valore di circa EUR 7500 ciascuno e un autocarro del valore pari a circa EUR 9500), nonché il sequestro conservativo dei conti correnti bancari dell’impresa accesi presso tutti gli istituti di credito estoni, per un importo di EUR 297304 (in prosieguo, la «richiesta di autorizzazione di misure cautelari»).

13. Con ordinanza del 3 aprile 2018, detto tribunale ha respinto la richiesta di autorizzazione di misure cautelari.

14. In seguito alla suddetta ordinanza, l’amministrazione fiscale estone ha proposto impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), la quale ha respinto il ricorso dell’amministrazione, non ritenendosi persuasa del fatto che l’adempimento degli obblighi fiscali a carico di [OSCURATO:PERSONA] potesse risultare più difficile o impossibile per effetto della condotta tenuta dalla società medesima e, quindi, che fosse soddisfatta la condizione di cui all’articolo 136 1 , paragrafo 1, del codice tributario estone.

15. L’amministrazione fiscale estone ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del giudice d’appello dinanzi al Riigikohus (Corte suprema, Estonia; in prosieguo: il «giudice del rinvio»), chiedendo la revoca di tale ordinanza e l’emanazione di una nuova ordinanza che accogliesse la domanda di adozione di misure cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA].

È nell’ambito di tale ricorso che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione della direttiva 2010/24, in particolare del suo articolo 16 relativo alla domanda di misure cautelari.

16. Secondo il giudice del rinvio, dirimente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale è chiarire se il giudice di uno Stato membro, nel pronunciarsi su una domanda di misure cautelari presentata dall’amministrazione fiscale di un altro Stato membro sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, possa valutare esso stesso i mezzi di prova dedotti a sostegno di questa domanda, e stabilire in base al proprio convincimento se siano soddisfatti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, o se detto giudice sia tenuto a basarsi sulle valutazioni del giudice dello Stato richiedente.

17. Il giudice del rinvio ha dunque deciso di sospendere il procedimento e, con ordinanza depositata il 29 maggio 2019, di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24 del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito)».

IV. Analisi giuridica

18. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 16 della direttiva 2010/24 debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario di una domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi su tale domanda in base alla legge nazionale, sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato membro richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare misure cautelari qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione.

19. La presente questione pregiudiziale implica la determinazione della portata dei poteri del giudice dello Stato membro adito con una domanda di adozione di misure cautelari nell’ambito del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri creato dalla direttiva 2010/24, con riguardo, in particolare a due distinti elementi: la necessità dell’adozione delle misure cautelari richieste e la possibilità della loro adozione.

20. A titolo preliminare, rilevo che risulta dall’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24 che una domanda di assistenza relativa all’adozione di misure cautelari può essere o meno accompagnata da un documento redatto ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca ( 3 ).

Tale documento può essere costituito da una decisione amministrativa o da una decisione giudiziaria emanante da un giudice dello Stato membro richiedente ( 4 ).

21. Risulta dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale pendente dinanzi al giudice del rinvio, la domanda di assistenza relativa all’adozione di misure cautelari inviata dalle autorità finlandesi alle autorità estoni era accompagnata da una decisione giudiziaria la quale conteneva un’analisi della sussistenza dei presupposti, in diritto finlandese, per l’adozione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno rivalutato sulla base di criteri propri del diritto estone la sussistenza di tali presupposti.

22. È quindi in un contesto di tal genere che il giudice del rinvio richiede alla Corte di interpretare l’articolo 16 della direttiva 2010/24 al fine di verificare se e in quale misura, nell’ambito del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri creato dalla succitata direttiva, tale disposizione permetta al giudice dello Stato membro adito di valutare il documento allegato costituito da una decisione giudiziaria emessa da un giudice dello Stato membro richiedente e di valutare, sulla base della propria convinzione, se sussistano le condizioni relative alla necessità e alla possibilità di adottare misure cautelari come richiesto dall’autorità richiedente.

23. Nella decisione di rinvio, detto giudice afferma di essere incline ad accogliere un’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 nel senso che la decisione del giudice dello Stato membro richiedente allegata alla domanda di assistenza costituisca, relativamente alla procedura di convalida delle misure cautelari dinanzi al giudice dello Stato membro adito, unicamente un mezzo di prova, che dovrà essere valutato dal giudice dello Stato membro adito ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari sulla base del diritto di quello Stato.

24. Le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono in disaccordo sull’interpretazione da dare alla disposizione in esame.

Il governo svedese concorda con l’opinione del giudice del rinvio e ritiene anch’esso che la sentenza di un giudice dello Stato membro richiedente che autorizza l’adozione di misure cautelari costituisca unicamente un mezzo di prova dinanzi al giudice dello Stato membro adito.

I governi estone e ungherese ritengono invece che il giudice dello Stato membro adito sia vincolato dal parere del giudice dello Stato richiedente circa la necessità e la possibilità di adottare provvedimenti provvisori, qualora un documento contenente tale parere sia presentato a tale giudice.

25. [OSCURATO:PERSONA] europea sostiene che spetti all’autorità richiedente, salvo casi eccezionali, verificare la necessità delle misure cautelari.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di concedere tali misure, il documento allegato alla domanda di assistenza fornirebbe unicamente un’indicazione della possibilità di adottarle nello Stato membro richiedente.

26. Per rispondere alla questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio occorre procedere, pertanto, all’interpretazione dell’articolo 16, della direttiva 2010/24.

27. A tale riguardo, risulta da costante giurisprudenza che, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 5 ).

28. Per quanto attiene, in primo luogo, al dettato dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, tale disposizione prevede, nel suo paragrafo 1, primo comma, che, su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità dello Stato adito procede all’adozione di misure cautelari per il recupero di un credito in due situazioni: da un lato, qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda; dall’altro, nel caso in cui il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.

29. L’adozione di misure cautelari da parte dell’autorità adita è poi subordinata a due condizioni, una riguardante lo Stato membro adito e l’altra riguardante lo Stato membro richiedente.

30. Così, le misure cautelari possono essere adottate, da un lato, «se consentito dalla legislazione nazionale dello Stato adito e conformemente alle proprie prassi amministrative», e, dall’altro, «purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente».

31. Risulta poi dal secondo comma, del paragrafo 1, dell’articolo in questione che il documento redatto per permettere l’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente in relazione al credito oggetto della domanda di assistenza reciproca, nel caso in cui tale documento esista, deve essere allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito ( 6 ).

32. L’ultima frase di detto secondo comma prevede inoltre che tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.

33. Infine, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 16 della direttiva in causa, la domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti emessi nello Stato membro richiedente, diversi dal documento menzionato al secondo comma del paragrafo 1.

34. Emerge dall’analisi del testo dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 che, benché tale disposizione non specifichi esplicitamente la portata dei poteri del giudice dello Stato membro adito nel caso della presentazione di una domanda di misure cautelari nell’ambito del sistema di assistenza reciproca, essa fornisce però alcune indicazioni al riguardo.

35. Da un lato, per ciò che concerne l’analisi che deve essere svolta, nel caso di introduzione di una domanda di tal genere, dal giudice dello Stato membro adito sulla base del suo diritto nazionale, detta disposizione prevede che essa è limitata a verificare che l’adozione delle misure cautelari richieste sia «consentita» dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative.

Se ne desume che l’analisi che tale giudice deve svolgere sulla base del proprio diritto appare limitata alla possibilità di adottare nel proprio ordinamento misure cautelari quali quelle richieste nella domanda di assistenza reciproca ( 7 ).

36. Dall’altro lato, risulta da tale disposizione che il documento dell’autorità richiedente, che accompagna (eventualmente) la domanda e che permette l’adozione delle misure cautelari nello Stato membro richiedente, non necessita di alcun riconoscimento nello Stato membro adito e non può essere ivi completato o sostituito.

Ne consegue che l’analisi contenuta in tale eventuale documento d’accompagnamento, la quale generalmente riguarderà la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari alla luce del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non deve e non può essere completata, né sostituita nello Stato membro adito, ciò che sembra indicare che, come sostenuto dai governi estone e ungherese, le considerazioni ivi contenute quanto alla necessità dell’adozione delle misure cautelari richieste e alla possibilità dell’adozione di tali misure nello Stato membro richiedente vincolino il giudice dello Stato membro adito ( 8 ).

37. L’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 che si delinea dall’analisi letterale di tale disposizione è del resto confortata sia dall’analisi sistematica, sia dall’analisi degli obiettivi di tale direttiva.

38. Per ciò che riguarda, infatti, in secondo luogo, l’analisi del contesto in cui si iscrive l’articolo 16 della direttiva 2010/24, occorre rilevare che tale disposizione è contenuta nel capo IV di detta direttiva che disciplina le «misure di recupero o misure cautelari».

39. Nel quadro di detto capo IV, gli articoli da 10 a 15 disciplinano diversi aspetti delle domande di recupero presentate ai sensi della direttiva 2010/24, gli articoli 16 e 17 riguardano le domande di assistenza reciproca in materia di misure cautelari e gli articoli da 18 a 20 riguardano questioni comuni ai due tipi di domande.

Ai sensi dell’articolo 17 della suddetta direttiva, alcune delle disposizioni riguardanti le domande di recupero, tra cui in particolare l’articolo 14, rubricato «Controversie», sono applicabili mutatis mutandis per l’attuazione dell’articolo 16 della stessa.

40. Per ciò che riguarda specificamente detto articolo 14 della direttiva 2010/24, la Corte ha già avuto modo di chiarire la portata e la ratio della ripartizione delle competenze tra i giudici degli Stati membri, rispettivamente richiedente e adito.

41. Risulta infatti da tale giurisprudenza che l’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente, nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo ( 9 ).

42. La Corte ha spiegato che tale ripartizione delle competenze è corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo ( 10 ).

43. La ratio delineata dalla giurisprudenza riguardo all’articolo 14 della direttiva 2010/24 in materia di assistenza reciproca per il recupero, applicabile mutatis mutandis nel quadro di una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari presentata ai sensi dell’articolo 16 della stessa direttiva, appare essere trasponibile, per analogia, per definire la ripartizione di competenze tra giudice dello Stato membro richiedente e giudice dello Stato membro adito, ove alla domanda di assistenza reciproca riguardo all’adozione di misure cautelari sia allegata, come nel caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, una decisione giudiziaria del giudice dello Stato richiedente che determini la sussistenza dei presupposti, secondo il suo diritto nazionale, per l’adozione di misure cautelari.

44. Applicando tale ratio, si desume una ripartizione delle competenze tra giudice dello Stato membro richiedente e giudice dello Stato membro adito secondo cui, il primo ha competenza riguardo alle controversie concernenti il credito e i presupposti che consentono di adottare le misure cautelari stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre il secondo ha competenza riguardo al procedimento di adozione delle misure cautelari nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge ed alle prassi amministrative di quello Stato.

45. Consegue da tali considerazioni che un’analisi contestuale della disposizione di cui all’articolo 16 della direttiva 2010/24 porta a ritenere che il giudice dello Stato membro adito, come il giudice estone nel giudizio principale, è competente a conoscere della conformità della procedura di adozione di misure cautelari sul territorio di tale Stato membro con le disposizioni legislative e le prassi amministrative di quello Stato, ma non della sussistenza dei presupposti sostanziali dell’adozione delle misure cautelari, ove esista al riguardo una decisione giurisdizionale emanante da un giudice dello Stato membro richiedente.

46. Del resto, risulta dalla giurisprudenza che la direttiva 2010/24, la quale si fonda sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, non conferisce agli organi competenti dello Stato membro adito un potere di controllo sugli atti dello Stato membro richiedente ( 11 ).

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro richiedente o richiesto sono nella posizione migliore per interpretare il proprio diritto nazionale e decidere in merito alla legalità di un atto di conseguenza ( 12 ).

47. Peraltro è solo in casi eccezionali, da interpretare restrittivamente ( 13 ), che la direttiva 2010/24 permette alle autorità dello Stato membro adito di rifiutare l’assistenza reciproca.

48. Così, l’articolo 18, della direttiva 2010/24, rubricato «Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita», prevede tre casi specifici in cui lo Stato membro adito può rifiutare l’assistenza reciproca – sia per domande di recupero crediti, sia per l’adozione di misure cautelari – ossia, in primo luogo, quando l’esecuzione o l’adozione di misure cautelari sarebbero di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito; in secondo luogo, quando siano decorsi più di cinque anni dall’adozione dell’atto che permetterebbe l’esecuzione del credito o l’adozione di misure cautelari e, in terzo luogo, quando il credito di cui si chiede esecuzione o per cui sono richieste misure cautelari sia inferiore a EUR 1500.

49. La Corte ha inoltre rilevato che una domanda di assistenza reciproca può essere rifiutata, eccezionalmente, anche qualora risulti che possa essere leso l’ordine pubblico dello Stato membro dell’autorità adita ( 14 ).

50. Ritengo poi, in terzo luogo, che l’analisi degli obiettivi della direttiva 2010/24 confermi le considerazioni che precedono.

51. Anzitutto, come già rimarcato, la direttiva 2010/24 si fonda sul principio della fiducia reciproca.

L’attuazione del regime di assistenza reciproca istituito da tale direttiva dipende dall’esistenza di una siffatta fiducia tra le autorità nazionali interessate ( 15 ).

52. Inoltre, come risulta dal considerando 4 della suddetta direttiva, la sua adozione perseguiva il fine, da un lato, di estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti derivanti da imposte e dazi e, dall’altro, a fronte delle crescenti domande di assistenza, di rendere l’assistenza più efficace ed efficiente.

L’esigenza del buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto dalla direttiva 2010/24 è menzionato altresì al considerando 6 della stessa.

53. Con particolare riferimento alle misure cautelari, il considerando 10 sottolinea poi che, alla luce della mobilità crescente nell’ambito del mercato interno e le restrizioni imposte dal trattato o da altre norme sulle garanzie che possono essere richieste ai contribuenti non stabiliti sul territorio nazionale, si rendeva necessario ampliare le possibilità di chiedere misure di recupero o misure cautelari in un altro Stato membro.

54. Un rinnovato esame da parte del giudice dello Stato membro adito della sussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure cautelari alla luce delle circostanze del caso, quando questi siano già stati accertati da un giudice dello Stato membro richiedente e la relativa decisione sia allegata alla domanda, sarebbe contrario agli obiettivi summenzionati e in particolare al principio di fiducia reciproca su cui la direttiva 2010/24 si fonda.

Rischiando di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esecuzione di una domanda di assistenza, esso sarebbe altresì contrario al buon funzionamento e all’efficacia ed efficienza del sistema di assistenza reciproca previsto da questa.

55. Un tale rinnovato esame sarebbe inoltre contrario sia alle particolari esigenze di celerità che contraddistinguono la procedura di adozione di misure cautelari, sia all’esigenza di evitare, nell’ambito della medesima procedura di assistenza, valutazioni contradditorie da parte di istanze giurisdizionali dei due Stati membri coinvolti in merito alle medesime circostanze di fatto.

56. Gli obiettivi della direttiva 2010/24 ostano quindi ad una interpretazione dell’articolo 16 della stessa tale per cui il giudice dello Stato membro adito, al di fuori delle circostanze eccezionali menzionate ai precedenti paragrafi da 47 a 49, possa respingere una domanda di misure cautelari sulla base di un rinnovato esame dei presupposti che ne giustifichino l’adozione qualora tali presupposti siano stati accertati, come è il caso nel procedimento principale, da un organo giurisdizionale e la relativa decisione sia allegata alla domanda di misure cautelari.

57. Risulta dalle considerazioni che precedono che l’articolo 16 della direttiva 2010/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia presentata una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari accompagnata da un documento di cui al paragrafo 1, secondo comma di tale disposizione, costituito da una decisione di un giudice dello Stato membro richiedente, il giudice dello Stato membro adito è vincolato alla posizione accolta da tale giudice quanto alla necessità, ossia alla sussistenza dei presupposti, dell’adozione delle misure cautelari la cui adozione è domandata, nonché alla possibilità di adottare misure cautelari nello Stato membro richiedente.

V. Conclusione

58. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia) nei seguenti termini: L’articolo 16, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia presentata una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari accompagnata da un documento di cui al paragrafo 1, secondo comma di tale disposizione, costituito da una decisione di un giudice dello Stato membro richiedente, il giudice dello Stato membro adito è vincolato alla posizione accolta da tale giudice quanto alla necessità, ossia alla sussistenza dei presupposti, dell’adozione delle misure cautelari la cui adozione è domandata, nonché alla possibilità di adottare misure cautelari nello Stato membro richiedente. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2010, L 84, pag. 1 ). ( 3 ) Una domanda siffatta non può, invece, essere accompagnata dal titolo uniforme di cui all’articolo 12 della direttiva 2010/24 in quanto, in base ad una lettura congiunta di questa disposizione con l’articolo 11 della direttiva, detto titolo è riservato, in principio, alle domande di recupero.

Un titolo uniforme può costituire invece il fondamento di una domanda di misure cautelari presentata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma della direttiva, ossia quando una controversia prevista dal paragrafo 1 di detto articolo (v. infra, paragrafo 41) sorga dopo la presentazione della domanda di recupero ed al fine di garantire quest’ultimo.

Tale ultima ipotesi si distingue chiaramente da quelle previste dall’articolo 16 (v. infra, paragrafo 28). ( 4 ) Ciò risulta dal modello di Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari, di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2011, L 302, pag. 16 ).

Infatti, tale modello prevede che una richiesta di misure cautelari fondata sull’articolo 16 della direttiva 2010/24 possa essere fondata o su una decisione amministrativa che consente l’adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, oppure sulla convalida giudiziaria del fatto che le misure cautelari sono giustificate, e prevede altresì che la decisione pertinente sia allegata alla Dichiarazione (v. le sezioni 2.2 e 2.3 del suddetto modello). ( 5 ) V., inter alia, sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF ( C‑236/18 , EU:C:2019:1120 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenza del 23 gennaio 2020, Energiavirasto ( C‑578/18 , EU:C:2020:35 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Al riguardo osservo che le versioni inglese e tedesca della disposizione in causa sono ancora più esplicite di quella italiana e francese nell’indicare che esiste un obbligo di allegare tale documento, ove esso esista.

L’esistenza di un obbligo di tal genere si desume peraltro già in tali versioni dall’uso del presente «è allegato». ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 33 ). ( 10 ) Sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) V., in tal senso, riguardo all’articolo 14 della direttiva 2010/24, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punti 41 e 44 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 36 ). ( 13 )

V. sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punto 47 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punto 47 ). ( 15 )

V. sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 ), punto 41 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0420 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑420/19 Maksu- ja Tolliamet contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia)] «Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Domanda di misure cautelari – Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell’adozione di misure cautelari – Competenza del giudice dello Stato membro adito a valutare la sussistenza dei presupposti che giustifichino l’adozione di misure cautelari in base alla propria legislazione nazionale e secondo le proprie prassi amministrative» I. Introduzione 1. Nell’ambito dell’assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, previsto dalla direttiva 2010/24/UE ( 2 ), il giudice dello Stato membro destinatario di una domanda di misure cautelari è vincolato alla posizione del giudice dello Stato membro richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare tali misure, qualora un documento in cui sia esposta la suddetta posizione sia trasmesso congiuntamente alla domanda? 2. Questa è in sintesi la questione sollevata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia). 3. La presente questione pregiudiziale è sorta nell’ambito di una controversia riguardante un ricorso introdotto dal Maksu- ja Tolliamet (amministrazione fiscale e doganale, Estonia; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale estone») contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), con cui quest’ultima respingeva la sua richiesta di autorizzare l’adozione di misure cautelari contro la società [OSCURATO:PERSONA] OÜ (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»). Tale richiesta faceva seguito ad una domanda di misure cautelari rivolta dalle autorità finlandesi alle autorità estoni in conformità con le disposizioni relative all’assistenza reciproca di cui alla direttiva 2010/24. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 14 della direttiva 2010/24, rubricato «Controversie», così dispone: «1.   Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti. 2.   Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti. (…)». 5. L’articolo 16 della direttiva 2010/24, rubricato «Domanda di misure cautelari», così dispone: «1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente. Il documento redatto, se del caso, ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito. (…)». 6. L’articolo 17 della direttiva 2010/24, rubricato «Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari», così dispone: «Per l’attuazione dell’articolo 16 si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 14 e 15». 7. L’articolo 18 della direttiva 2010/24, rubricato «Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita», così dispone: «1.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i crediti nazionali. 2.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale. (…) 3.   Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a EUR 1500. 4.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza». B. Diritto estone 8. L’articolo 130 del Maksukorralduse seadus (codice tributario; in prosieguo, il «codice tributario estone»), rubricato «Misure esecutive dell’amministrazione finanziaria» così dispone: «(1)   Se il soggetto passivo non ha adempiuto gli obblighi pecuniari entro il termine fissato nel provvedimento dell’amministrazione finanziaria o in una decisione a norma dell’articolo 128, paragrafo 4, punti 2 o 3, l’amministrazione fiscale procede con il recupero del credito mediante esecuzione forzata. L’amministrazione fiscale può: 1. chiedere, senza il consenso dell’interessato, l’iscrizione di un divieto di atti dispositivi nel libro fondiario o in un altro registro dei beni; 2. chiedere la costituzione di un’ipoteca su un immobile, su un natante iscritto nel registro navale o su un aeromobile iscritto nel registro dell’aviazione civile conformemente alle disposizioni delle leggi sul diritto di proprietà concernenti la disciplina dell’ipoteca giudiziale; 3. sottoporre a esecuzione i diritti di credito conformemente alle disposizioni della presente legge e agli atti giuridici che disciplinano la procedura esecutiva; 4. sottoporre a sequestro i diritti patrimoniali di altra natura su cui non è consentita alcuna esecuzione a norma del punto 3 del presente paragrafo e chiedere l’iscrizione di un divieto di atti dispositivi in relazione a detti diritti nel registro pertinente; 5. disporre il blocco di titoli di credito o di un conto titoli in conformità delle disposizioni della legge sul registro dei titoli di credito (...)». 9. L’articolo 136 1 del codice tributario estone, rubricato «Misure cautelari anteriori all’accertamento del credito pecuniario o dell’obbligazione», così dispone: «(1)   Se, in sede di controllo del corretto versamento delle imposte, sorge il fondato sospetto che, in ragione della condotta tenuta dal soggetto passivo, l’esecuzione di un’obbligazione o di un credito pecuniario derivanti da una normativa in materia fiscale possa risultare, successivamente al suo accertamento, molto più difficile o essere impossibile, il direttore dell’amministrazione fiscale o un funzionario da questi delegato possono presentare al giudice amministrativo una domanda di autorizzazione di una misura cautelare prevista nell’articolo 130, paragrafo 1, della presente legge. (…)». III. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale 10. Il 13 marzo 2018, l’amministrazione fiscale finlandese ha presentato all’amministrazione fiscale estone una domanda di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 (in prosieguo, la «domanda di assistenza»), per garantire l’adempimento di un’obbligazione fiscale prevista a carico di tale società. Alla domanda era allegata una decisione del Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Keski-Pohjanmaa, Finlandia) dell’8 febbraio 2018 che, in seguito a domanda in tal senso dell’amministrazione fiscale finlandese, ha autorizzato il sequestro di beni appartenenti alla suddetta società a garanzia di un credito di EUR 320022. 11. Secondo detto tribunale, poiché la stabile organizzazione e il centro d’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si trovano in Finlandia, tale società è tenuta ad adempiere ai suoi obblighi fiscali in tale Stato membro. Tuttavia, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], pur disponendo di una stabile organizzazione in Finlandia, non avrebbe ivi dichiarato, né versato alcuna imposta; dall’altro, il suo socio unico avrebbe fornito informazioni false sia riguardo all’attività economica della società, sia riguardo al proprio domicilio. Pertanto, sussisterebbe il rischio che la società tenga un simile comportamento anche con riguardo alle obbligazioni fiscali che saranno definite all’esito della procedura fiscale in corso, e in particolare occulti, distragga ovvero comunque trasferisca, trasmetta o devolva a terzi il proprio patrimonio o compia atti di altra natura idonei a pregiudicare il recupero del credito dell’amministrazione fiscale finlandese. 12. Facendo seguito alla domanda di assistenza, il 29 marzo 2018 l’amministrazione fiscale estone ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) una richiesta di autorizzazione di misure cautelari e, segnatamente, la registrazione in Estonia del divieto di atti dispositivi compiuti in relazione ai veicoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (due rimorchi del valore di circa EUR 7500 ciascuno e un autocarro del valore pari a circa EUR 9500), nonché il sequestro conservativo dei conti correnti bancari dell’impresa accesi presso tutti gli istituti di credito estoni, per un importo di EUR 297304 (in prosieguo, la «richiesta di autorizzazione di misure cautelari»). 13. Con ordinanza del 3 aprile 2018, detto tribunale ha respinto la richiesta di autorizzazione di misure cautelari. 14. In seguito alla suddetta ordinanza, l’amministrazione fiscale estone ha proposto impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), la quale ha respinto il ricorso dell’amministrazione, non ritenendosi persuasa del fatto che l’adempimento degli obblighi fiscali a carico di [OSCURATO:PERSONA] potesse risultare più difficile o impossibile per effetto della condotta tenuta dalla società medesima e, quindi, che fosse soddisfatta la condizione di cui all’articolo 136 1 , paragrafo 1, del codice tributario estone. 15. L’amministrazione fiscale estone ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del giudice d’appello dinanzi al Riigikohus (Corte suprema, Estonia; in prosieguo: il «giudice del rinvio»), chiedendo la revoca di tale ordinanza e l’emanazione di una nuova ordinanza che accogliesse la domanda di adozione di misure cautelari a carico di [OSCURATO:PERSONA]. È nell’ambito di tale ricorso che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione della direttiva 2010/24, in particolare del suo articolo 16 relativo alla domanda di misure cautelari. 16. Secondo il giudice del rinvio, dirimente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale è chiarire se il giudice di uno Stato membro, nel pronunciarsi su una domanda di misure cautelari presentata dall’amministrazione fiscale di un altro Stato membro sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, possa valutare esso stesso i mezzi di prova dedotti a sostegno di questa domanda, e stabilire in base al proprio convincimento se siano soddisfatti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, o se detto giudice sia tenuto a basarsi sulle valutazioni del giudice dello Stato richiedente. 17. Il giudice del rinvio ha dunque deciso di sospendere il procedimento e, con ordinanza depositata il 29 maggio 2019, di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24 del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito)». IV. Analisi giuridica 18. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 16 della direttiva 2010/24 debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario di una domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi su tale domanda in base alla legge nazionale, sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato membro richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare misure cautelari qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione. 19. La presente questione pregiudiziale implica la determinazione della portata dei poteri del giudice dello Stato membro adito con una domanda di adozione di misure cautelari nell’ambito del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri creato dalla direttiva 2010/24, con riguardo, in particolare a due distinti elementi: la necessità dell’adozione delle misure cautelari richieste e la possibilità della loro adozione. 20. A titolo preliminare, rilevo che risulta dall’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24 che una domanda di assistenza relativa all’adozione di misure cautelari può essere o meno accompagnata da un documento redatto ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca ( 3 ). Tale documento può essere costituito da una decisione amministrativa o da una decisione giudiziaria emanante da un giudice dello Stato membro richiedente ( 4 ). 21. Risulta dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale pendente dinanzi al giudice del rinvio, la domanda di assistenza relativa all’adozione di misure cautelari inviata dalle autorità finlandesi alle autorità estoni era accompagnata da una decisione giudiziaria la quale conteneva un’analisi della sussistenza dei presupposti, in diritto finlandese, per l’adozione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno rivalutato sulla base di criteri propri del diritto estone la sussistenza di tali presupposti. 22. È quindi in un contesto di tal genere che il giudice del rinvio richiede alla Corte di interpretare l’articolo 16 della direttiva 2010/24 al fine di verificare se e in quale misura, nell’ambito del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri creato dalla succitata direttiva, tale disposizione permetta al giudice dello Stato membro adito di valutare il documento allegato costituito da una decisione giudiziaria emessa da un giudice dello Stato membro richiedente e di valutare, sulla base della propria convinzione, se sussistano le condizioni relative alla necessità e alla possibilità di adottare misure cautelari come richiesto dall’autorità richiedente. 23. Nella decisione di rinvio, detto giudice afferma di essere incline ad accogliere un’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 nel senso che la decisione del giudice dello Stato membro richiedente allegata alla domanda di assistenza costituisca, relativamente alla procedura di convalida delle misure cautelari dinanzi al giudice dello Stato membro adito, unicamente un mezzo di prova, che dovrà essere valutato dal giudice dello Stato membro adito ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari sulla base del diritto di quello Stato. 24. Le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono in disaccordo sull’interpretazione da dare alla disposizione in esame. Il governo svedese concorda con l’opinione del giudice del rinvio e ritiene anch’esso che la sentenza di un giudice dello Stato membro richiedente che autorizza l’adozione di misure cautelari costituisca unicamente un mezzo di prova dinanzi al giudice dello Stato membro adito. I governi estone e ungherese ritengono invece che il giudice dello Stato membro adito sia vincolato dal parere del giudice dello Stato richiedente circa la necessità e la possibilità di adottare provvedimenti provvisori, qualora un documento contenente tale parere sia presentato a tale giudice. 25. [OSCURATO:PERSONA] europea sostiene che spetti all’autorità richiedente, salvo casi eccezionali, verificare la necessità delle misure cautelari. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di concedere tali misure, il documento allegato alla domanda di assistenza fornirebbe unicamente un’indicazione della possibilità di adottarle nello Stato membro richiedente. 26. Per rispondere alla questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio occorre procedere, pertanto, all’interpretazione dell’articolo 16, della direttiva 2010/24. 27. A tale riguardo, risulta da costante giurisprudenza che, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 5 ). 28. Per quanto attiene, in primo luogo, al dettato dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, tale disposizione prevede, nel suo paragrafo 1, primo comma, che, su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità dello Stato adito procede all’adozione di misure cautelari per il recupero di un credito in due situazioni: da un lato, qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda; dall’altro, nel caso in cui il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente. 29. L’adozione di misure cautelari da parte dell’autorità adita è poi subordinata a due condizioni, una riguardante lo Stato membro adito e l’altra riguardante lo Stato membro richiedente. 30. Così, le misure cautelari possono essere adottate, da un lato, «se consentito dalla legislazione nazionale dello Stato adito e conformemente alle proprie prassi amministrative», e, dall’altro, «purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente». 31. Risulta poi dal secondo comma, del paragrafo 1, dell’articolo in questione che il documento redatto per permettere l’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente in relazione al credito oggetto della domanda di assistenza reciproca, nel caso in cui tale documento esista, deve essere allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito ( 6 ). 32. L’ultima frase di detto secondo comma prevede inoltre che tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito. 33. Infine, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 16 della direttiva in causa, la domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti emessi nello Stato membro richiedente, diversi dal documento menzionato al secondo comma del paragrafo 1. 34. Emerge dall’analisi del testo dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 che, benché tale disposizione non specifichi esplicitamente la portata dei poteri del giudice dello Stato membro adito nel caso della presentazione di una domanda di misure cautelari nell’ambito del sistema di assistenza reciproca, essa fornisce però alcune indicazioni al riguardo. 35. Da un lato, per ciò che concerne l’analisi che deve essere svolta, nel caso di introduzione di una domanda di tal genere, dal giudice dello Stato membro adito sulla base del suo diritto nazionale, detta disposizione prevede che essa è limitata a verificare che l’adozione delle misure cautelari richieste sia «consentita» dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative. Se ne desume che l’analisi che tale giudice deve svolgere sulla base del proprio diritto appare limitata alla possibilità di adottare nel proprio ordinamento misure cautelari quali quelle richieste nella domanda di assistenza reciproca ( 7 ). 36. Dall’altro lato, risulta da tale disposizione che il documento dell’autorità richiedente, che accompagna (eventualmente) la domanda e che permette l’adozione delle misure cautelari nello Stato membro richiedente, non necessita di alcun riconoscimento nello Stato membro adito e non può essere ivi completato o sostituito. Ne consegue che l’analisi contenuta in tale eventuale documento d’accompagnamento, la quale generalmente riguarderà la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari alla luce del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non deve e non può essere completata, né sostituita nello Stato membro adito, ciò che sembra indicare che, come sostenuto dai governi estone e ungherese, le considerazioni ivi contenute quanto alla necessità dell’adozione delle misure cautelari richieste e alla possibilità dell’adozione di tali misure nello Stato membro richiedente vincolino il giudice dello Stato membro adito ( 8 ). 37. L’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 che si delinea dall’analisi letterale di tale disposizione è del resto confortata sia dall’analisi sistematica, sia dall’analisi degli obiettivi di tale direttiva. 38. Per ciò che riguarda, infatti, in secondo luogo, l’analisi del contesto in cui si iscrive l’articolo 16 della direttiva 2010/24, occorre rilevare che tale disposizione è contenuta nel capo IV di detta direttiva che disciplina le «misure di recupero o misure cautelari». 39. Nel quadro di detto capo IV, gli articoli da 10 a 15 disciplinano diversi aspetti delle domande di recupero presentate ai sensi della direttiva 2010/24, gli articoli 16 e 17 riguardano le domande di assistenza reciproca in materia di misure cautelari e gli articoli da 18 a 20 riguardano questioni comuni ai due tipi di domande. Ai sensi dell’articolo 17 della suddetta direttiva, alcune delle disposizioni riguardanti le domande di recupero, tra cui in particolare l’articolo 14, rubricato «Controversie», sono applicabili mutatis mutandis per l’attuazione dell’articolo 16 della stessa. 40. Per ciò che riguarda specificamente detto articolo 14 della direttiva 2010/24, la Corte ha già avuto modo di chiarire la portata e la ratio della ripartizione delle competenze tra i giudici degli Stati membri, rispettivamente richiedente e adito. 41. Risulta infatti da tale giurisprudenza che l’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente, nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo ( 9 ). 42. La Corte ha spiegato che tale ripartizione delle competenze è corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo ( 10 ). 43. La ratio delineata dalla giurisprudenza riguardo all’articolo 14 della direttiva 2010/24 in materia di assistenza reciproca per il recupero, applicabile mutatis mutandis nel quadro di una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari presentata ai sensi dell’articolo 16 della stessa direttiva, appare essere trasponibile, per analogia, per definire la ripartizione di competenze tra giudice dello Stato membro richiedente e giudice dello Stato membro adito, ove alla domanda di assistenza reciproca riguardo all’adozione di misure cautelari sia allegata, come nel caso pendente dinanzi al giudice del rinvio, una decisione giudiziaria del giudice dello Stato richiedente che determini la sussistenza dei presupposti, secondo il suo diritto nazionale, per l’adozione di misure cautelari. 44. Applicando tale ratio, si desume una ripartizione delle competenze tra giudice dello Stato membro richiedente e giudice dello Stato membro adito secondo cui, il primo ha competenza riguardo alle controversie concernenti il credito e i presupposti che consentono di adottare le misure cautelari stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre il secondo ha competenza riguardo al procedimento di adozione delle misure cautelari nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge ed alle prassi amministrative di quello Stato. 45. Consegue da tali considerazioni che un’analisi contestuale della disposizione di cui all’articolo 16 della direttiva 2010/24 porta a ritenere che il giudice dello Stato membro adito, come il giudice estone nel giudizio principale, è competente a conoscere della conformità della procedura di adozione di misure cautelari sul territorio di tale Stato membro con le disposizioni legislative e le prassi amministrative di quello Stato, ma non della sussistenza dei presupposti sostanziali dell’adozione delle misure cautelari, ove esista al riguardo una decisione giurisdizionale emanante da un giudice dello Stato membro richiedente. 46. Del resto, risulta dalla giurisprudenza che la direttiva 2010/24, la quale si fonda sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, non conferisce agli organi competenti dello Stato membro adito un potere di controllo sugli atti dello Stato membro richiedente ( 11 ). Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro richiedente o richiesto sono nella posizione migliore per interpretare il proprio diritto nazionale e decidere in merito alla legalità di un atto di conseguenza ( 12 ). 47. Peraltro è solo in casi eccezionali, da interpretare restrittivamente ( 13 ), che la direttiva 2010/24 permette alle autorità dello Stato membro adito di rifiutare l’assistenza reciproca. 48. Così, l’articolo 18, della direttiva 2010/24, rubricato «Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita», prevede tre casi specifici in cui lo Stato membro adito può rifiutare l’assistenza reciproca – sia per domande di recupero crediti, sia per l’adozione di misure cautelari – ossia, in primo luogo, quando l’esecuzione o l’adozione di misure cautelari sarebbero di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito; in secondo luogo, quando siano decorsi più di cinque anni dall’adozione dell’atto che permetterebbe l’esecuzione del credito o l’adozione di misure cautelari e, in terzo luogo, quando il credito di cui si chiede esecuzione o per cui sono richieste misure cautelari sia inferiore a EUR 1500. 49. La Corte ha inoltre rilevato che una domanda di assistenza reciproca può essere rifiutata, eccezionalmente, anche qualora risulti che possa essere leso l’ordine pubblico dello Stato membro dell’autorità adita ( 14 ). 50. Ritengo poi, in terzo luogo, che l’analisi degli obiettivi della direttiva 2010/24 confermi le considerazioni che precedono. 51. Anzitutto, come già rimarcato, la direttiva 2010/24 si fonda sul principio della fiducia reciproca. L’attuazione del regime di assistenza reciproca istituito da tale direttiva dipende dall’esistenza di una siffatta fiducia tra le autorità nazionali interessate ( 15 ). 52. Inoltre, come risulta dal considerando 4 della suddetta direttiva, la sua adozione perseguiva il fine, da un lato, di estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti derivanti da imposte e dazi e, dall’altro, a fronte delle crescenti domande di assistenza, di rendere l’assistenza più efficace ed efficiente. L’esigenza del buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto dalla direttiva 2010/24 è menzionato altresì al considerando 6 della stessa. 53. Con particolare riferimento alle misure cautelari, il considerando 10 sottolinea poi che, alla luce della mobilità crescente nell’ambito del mercato interno e le restrizioni imposte dal trattato o da altre norme sulle garanzie che possono essere richieste ai contribuenti non stabiliti sul territorio nazionale, si rendeva necessario ampliare le possibilità di chiedere misure di recupero o misure cautelari in un altro Stato membro. 54. Un rinnovato esame da parte del giudice dello Stato membro adito della sussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure cautelari alla luce delle circostanze del caso, quando questi siano già stati accertati da un giudice dello Stato membro richiedente e la relativa decisione sia allegata alla domanda, sarebbe contrario agli obiettivi summenzionati e in particolare al principio di fiducia reciproca su cui la direttiva 2010/24 si fonda. Rischiando di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esecuzione di una domanda di assistenza, esso sarebbe altresì contrario al buon funzionamento e all’efficacia ed efficienza del sistema di assistenza reciproca previsto da questa. 55. Un tale rinnovato esame sarebbe inoltre contrario sia alle particolari esigenze di celerità che contraddistinguono la procedura di adozione di misure cautelari, sia all’esigenza di evitare, nell’ambito della medesima procedura di assistenza, valutazioni contradditorie da parte di istanze giurisdizionali dei due Stati membri coinvolti in merito alle medesime circostanze di fatto. 56. Gli obiettivi della direttiva 2010/24 ostano quindi ad una interpretazione dell’articolo 16 della stessa tale per cui il giudice dello Stato membro adito, al di fuori delle circostanze eccezionali menzionate ai precedenti paragrafi da 47 a 49, possa respingere una domanda di misure cautelari sulla base di un rinnovato esame dei presupposti che ne giustifichino l’adozione qualora tali presupposti siano stati accertati, come è il caso nel procedimento principale, da un organo giurisdizionale e la relativa decisione sia allegata alla domanda di misure cautelari. 57. Risulta dalle considerazioni che precedono che l’articolo 16 della direttiva 2010/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia presentata una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari accompagnata da un documento di cui al paragrafo 1, secondo comma di tale disposizione, costituito da una decisione di un giudice dello Stato membro richiedente, il giudice dello Stato membro adito è vincolato alla posizione accolta da tale giudice quanto alla necessità, ossia alla sussistenza dei presupposti, dell’adozione delle misure cautelari la cui adozione è domandata, nonché alla possibilità di adottare misure cautelari nello Stato membro richiedente. V. Conclusione 58. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia) nei seguenti termini: L’articolo 16, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia presentata una domanda di assistenza reciproca relativa all’adozione di misure cautelari accompagnata da un documento di cui al paragrafo 1, secondo comma di tale disposizione, costituito da una decisione di un giudice dello Stato membro richiedente, il giudice dello Stato membro adito è vincolato alla posizione accolta da tale giudice quanto alla necessità, ossia alla sussistenza dei presupposti, dell’adozione delle misure cautelari la cui adozione è domandata, nonché alla possibilità di adottare misure cautelari nello Stato membro richiedente. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2010, L 84, pag. 1 ). ( 3 ) Una domanda siffatta non può, invece, essere accompagnata dal titolo uniforme di cui all’articolo 12 della direttiva 2010/24 in quanto, in base ad una lettura congiunta di questa disposizione con l’articolo 11 della direttiva, detto titolo è riservato, in principio, alle domande di recupero. Un titolo uniforme può costituire invece il fondamento di una domanda di misure cautelari presentata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma della direttiva, ossia quando una controversia prevista dal paragrafo 1 di detto articolo (v. infra, paragrafo 41) sorga dopo la presentazione della domanda di recupero ed al fine di garantire quest’ultimo. Tale ultima ipotesi si distingue chiaramente da quelle previste dall’articolo 16 (v. infra, paragrafo 28). ( 4 ) Ciò risulta dal modello di Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari, di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2011, L 302, pag. 16 ). Infatti, tale modello prevede che una richiesta di misure cautelari fondata sull’articolo 16 della direttiva 2010/24 possa essere fondata o su una decisione amministrativa che consente l’adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, oppure sulla convalida giudiziaria del fatto che le misure cautelari sono giustificate, e prevede altresì che la decisione pertinente sia allegata alla Dichiarazione (v. le sezioni 2.2 e 2.3 del suddetto modello). ( 5 ) V., inter alia, sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF ( C‑236/18 , EU:C:2019:1120 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 23 gennaio 2020, Energiavirasto ( C‑578/18 , EU:C:2020:35 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Al riguardo osservo che le versioni inglese e tedesca della disposizione in causa sono ancora più esplicite di quella italiana e francese nell’indicare che esiste un obbligo di allegare tale documento, ove esso esista. L’esistenza di un obbligo di tal genere si desume peraltro già in tali versioni dall’uso del presente «è allegato». ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 33 ). ( 10 ) Sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) V., in tal senso, riguardo all’articolo 14 della direttiva 2010/24, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punti 41 e 44 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato ( C‑695/17 , EU:C:2019:209 , punto 36 ). ( 13 ) V. sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punto 47 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 , punto 47 ). ( 15 ) V. sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan ( C‑34/17 , EU:C:2018:282 ), punto 41 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris