CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] .402 `A- che ha concluso chiedendo - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari con la gravata sentenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in data 2 marzo 2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA] con cui quest'ultimo era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli (art. 73 comma 4 DPR n. 309/1990) e condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso tale decisone ricorre il Todisco, lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità nonché in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990 ed alla pena in concreto inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto ad entrambi i motivi di ricorso, premesso che trattandosi nella specie di cd. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse vicendevolmente secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, in base al principio per cui "il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (sez. 2 n. 11220 del 13.11.1997, Rv. 209145; in conformità fra le numerose altre Sez. 5 n. 14022 del 12.01.2017, Rv. 266617). Ed invero la stessa sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado, dando atto "del percorso argomentativo seguito dal primo giudice" e gli argomenti ivi svolti. A fronte di ciò il ricorso reitera e riproduce profili di censura ed argomentazioni già vagliate dai giudici di merito e la auspicata derubricazione nella ipotesi lieve non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, risultando il motivo aspecifico. Va peraltro ribadito come l'ipotesi lieve possa essere riconosciuto «in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». 4 Quanto infine al trattamento sanzionatorio va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico giuridici ed idonea a dare conto del decisum. La pena in concreto irrogata è peraltro contenuta nella media edittale. 5 Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 c.p.p. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme al diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca