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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 36411/2023

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liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6118-2023 e 6129-2023 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - in relazione all'ordinanza n. 13295/2020 d i questa CORTE SUPREMA, depositata il 01/07/2020nel giudizio di legittimità n. 13587/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di correzione materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 6118/2023 dato atto che il suddetto ricorso risulta notificato alla controparte; e che in sede di odierna udienza è fissata la trattazione di altro ricorso della Canfora, recante come n. 6129/2023, avente ad oggetto la stessa richiesta di correzione di omissione materiale; ritenuto che al presente procedimento, con separata ordinanza, è stato riunito per motivi di connessione oggettiva e soggettiva quello recante il n. 6129/2023, successivamente proposto, avente ad oggetto medesima richiesta di correzione; premesso che la Canfora,in sede di controricorso depositato nel giudizio di legittimità recante n. 13587/2018, aveva chiesto di voler dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.13295/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4396/2017, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 6300,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge), senza tuttavia disporre nel PQM la statuizione relativa alla distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale.

PQM -a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.13295/2020, emessa nel giudizio di legittimità n. 13587/2018, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario”; -manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta.

Così deciso in Roma, l’8 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6118-2023 e 6129-2023 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - in relazione all'ordinanza n. 13295/2020 d i questa CORTE SUPREMA, depositata il 01/07/2020nel giudizio di legittimità n. 13587/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di correzione materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 6118/2023 dato atto che il suddetto ricorso risulta notificato alla controparte; e che in sede di odierna udienza è fissata la trattazione di altro ricorso della Canfora, recante come n. 6129/2023, avente ad oggetto la stessa richiesta di correzione di omissione materiale; ritenuto che al presente procedimento, con separata ordinanza, è stato riunito per motivi di connessione oggettiva e soggettiva quello recante il n. 6129/2023, successivamente proposto, avente ad oggetto medesima richiesta di correzione; premesso che la Canfora,in sede di controricorso depositato nel giudizio di legittimità recante n. 13587/2018, aveva chiesto di voler dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.13295/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4396/2017, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 6300,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge), senza tuttavia disporre nel PQM la statuizione relativa alla distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale. PQM -a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.13295/2020, emessa nel giudizio di legittimità n. 13587/2018, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario”; -manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, l’8 novembre
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