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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24465/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25266/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Edilimpianti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lecce, via Cavour n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - -ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 93/23/13, depositata il 22 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi -IVA - Aliquota applicabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 93/23/13 del 22/03/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edilimpianti, avverso la sentenza n. 478/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA relative all’anno 2003, oltre le corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di finanza di Otranto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale emergeva l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, alla Edilimpianti, dell’aliquota IVA agevolata del quattro per cento ai sensi dell’art. 8 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con modif. nella l. 22 dicembre 1980, n. 891;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il parziale accoglimento dell’appello osservando quanto segue: a) non sussisteva il lamentato difetto di motivazione dell’avviso impugnato in quanto, indipendentemente dalla mancata allegazione del processo verbale di contestazione della Guardia di finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., le motivazioni dell’avviso «erano tali da manifestare ex sequali erano stati i fatti presupposti rilevati in capo alla società committente [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva concesso alla Edilimpianti di [OSCURATO:PERSONA] l’appalto per la realizzazione degli impianti presso l’erigendo complesso edilizio in Comune di Lizzanello, località Merine»; b) in ogni caso, «laddove il contribuente avesse voluto conoscere meglio le ragioni delle rettifiche apportate dall’Ufficio (…) ben avrebbe potuto avere accesso al p.v.c. senza alcuna rilevante difficoltà e con pienezza di tutela del diritto di difesa»; c) con riferimento all’aliquota IVA, il giudice di primo grado aveva «erroneamente utilizzato elementi estranei alla possibilità conoscitiva del contribuente perché prodottisi successivamente», sicché, vertendosi «in materia di appalto relativo a prestazioni di servizi relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso», trovava applicazione l’art. 127 septies della parte III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione di un’aliquota IVA del dieci per cento;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 16 ottobre 2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, avendo il contribuente chiesto la sospensione al fine di beneficiare della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, ma non ha comprovato l’effettuazione di alcun pagamento;

1.1. ne consegue che la causa va decisa nel merito;

2. con il primo motivo di ricorso Cosimo de Santis deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, evidenziando l’obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza ai fini della legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento;

2. il motivo è infondato;

2.1. è noto che «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di indiv iduare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass.n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017);

2.2. nel caso di specie, al netto di affermazioni non propriamente corrette in termini di diritto (si fa riferimento alla ritenuta possibilità di conoscere aliunde il contenuto del processo verbale di constatazione), la sentenza impugnata chiarisce che l’avviso di accertamento è autosufficiente, nel senso che riporta i contenuti rilevanti del processo verbale di constatazione non allegato, nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione del provvedimento e della sua comprensione;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del punto 39, della Tabella A, parte II, dell’allegato al menzionatodecreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che, nella specie, sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA al quattro per cento;

3. con il motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 127 septies, Tabella A, parte III, del relativo allegato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sottolineando che l’operazione per cui è causa (costruzione di immobili da vendere in blocco ad un ente pubblico, che li avrebbe utilizzati quale residenza universitaria per studenti) sconterebbe l’aliquota del venti per cento e non già del dieci per cento come ritenuto dalla CTR;

4. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati riguardando la medesima questione e sono inammissibili;

4.1. diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, la CTR – esaminata la documentazione versata in atti – ha accertato che il rapporto di cui si discute è un contratto di servizi relativo alla costruzione di unità abitative non di lusso (pag. 7) e, tenuto conto del menzionato accertamento, ha ritenuto l’applicazione dell’art. 127 septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;

4.2. l’accertamento compiuto dalla CTR non è adeguatamente censurato dai motivi proposti dalle parti contrapposte, le quali non forniscono alcuna trascrizione testuale della documentazione sulla quale si appuntano le rispettive difese, impedendo a questa Corte qualsiasi operazione di diversa sussunzione delle opere eseguite nelle disposizioni citate;

5. in conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza;

5.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del tes to unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

5.2. analoga statuizione non può avere luogo nei confronti del ricorrente incidentale, rappresentato da una Amministrazione dello Stato, come tale siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25266/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Edilimpianti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lecce, via Cavour n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - -ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 93/23/13, depositata il 22 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi -IVA - Aliquota applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 93/23/13 del 22/03/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edilimpianti, avverso la sentenza n. 478/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA relative all’anno 2003, oltre le corrispondenti sanzioni; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di finanza di Otranto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale emergeva l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, alla Edilimpianti, dell’aliquota IVA agevolata del quattro per cento ai sensi dell’art. 8 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con modif. nella l. 22 dicembre 1980, n. 891; 1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il parziale accoglimento dell’appello osservando quanto segue: a) non sussisteva il lamentato difetto di motivazione dell’avviso impugnato in quanto, indipendentemente dalla mancata allegazione del processo verbale di contestazione della Guardia di finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., le motivazioni dell’avviso «erano tali da manifestare ex sequali erano stati i fatti presupposti rilevati in capo alla società committente [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva concesso alla Edilimpianti di [OSCURATO:PERSONA] l’appalto per la realizzazione degli impianti presso l’erigendo complesso edilizio in Comune di Lizzanello, località Merine»; b) in ogni caso, «laddove il contribuente avesse voluto conoscere meglio le ragioni delle rettifiche apportate dall’Ufficio (…) ben avrebbe potuto avere accesso al p.v.c. senza alcuna rilevante difficoltà e con pienezza di tutela del diritto di difesa»; c) con riferimento all’aliquota IVA, il giudice di primo grado aveva «erroneamente utilizzato elementi estranei alla possibilità conoscitiva del contribuente perché prodottisi successivamente», sicché, vertendosi «in materia di appalto relativo a prestazioni di servizi relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso», trovava applicazione l’art. 127 septies della parte III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione di un’aliquota IVA del dieci per cento; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; 4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 16 ottobre 2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, avendo il contribuente chiesto la sospensione al fine di beneficiare della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, ma non ha comprovato l’effettuazione di alcun pagamento; 1.1. ne consegue che la causa va decisa nel merito; 2. con il primo motivo di ricorso Cosimo de Santis deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, evidenziando l’obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza ai fini della legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento; 2. il motivo è infondato; 2.1. è noto che «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di indiv iduare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass.n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017); 2.2. nel caso di specie, al netto di affermazioni non propriamente corrette in termini di diritto (si fa riferimento alla ritenuta possibilità di conoscere aliunde il contenuto del processo verbale di constatazione), la sentenza impugnata chiarisce che l’avviso di accertamento è autosufficiente, nel senso che riporta i contenuti rilevanti del processo verbale di constatazione non allegato, nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione del provvedimento e della sua comprensione; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del punto 39, della Tabella A, parte II, dell’allegato al menzionatodecreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che, nella specie, sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA al quattro per cento; 3. con il motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 127 septies, Tabella A, parte III, del relativo allegato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sottolineando che l’operazione per cui è causa (costruzione di immobili da vendere in blocco ad un ente pubblico, che li avrebbe utilizzati quale residenza universitaria per studenti) sconterebbe l’aliquota del venti per cento e non già del dieci per cento come ritenuto dalla CTR; 4. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati riguardando la medesima questione e sono inammissibili; 4.1. diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, la CTR – esaminata la documentazione versata in atti – ha accertato che il rapporto di cui si discute è un contratto di servizi relativo alla costruzione di unità abitative non di lusso (pag. 7) e, tenuto conto del menzionato accertamento, ha ritenuto l’applicazione dell’art. 127 septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972; 4.2. l’accertamento compiuto dalla CTR non è adeguatamente censurato dai motivi proposti dalle parti contrapposte, le quali non forniscono alcuna trascrizione testuale della documentazione sulla quale si appuntano le rispettive difese, impedendo a questa Corte qualsiasi operazione di diversa sussunzione delle opere eseguite nelle disposizioni citate; 5. in conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza; 5.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del tes to unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; 5.2. analoga statuizione non può avere luogo nei confronti del ricorrente incidentale, rappresentato da una Amministrazione dello Stato, come tale siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per
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