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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12711/2026

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controricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, dom.toin Roma via dei Portoghesi 12, pec: [OSCURATO:EMAIL].it- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 6/2025 depositata il07/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — Con sentenza del 6 maggio 2023 il Tribunale di Catania,accogliendo la domanda proposta dal Fallimento della AssociazioneNazionale [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) con gli atti di citazionenotificati il 18.7.2020 e il 10.9.2020, successivamente riuniti,dichiarava l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 67 l.fall., delpagamento a mezzo bonifico bancario della somma di € 25.199,46,eseguito, in data 16.5.2017, in favore di [OSCURATO:PERSONA], da Unicredit,quale tesoriere dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale siciliano dell'istruzione edella formazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) – terzo chiamato in causadalla Gulino – in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il27.4.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito dell’azioneesecutiva promossa dalla stessa Gulino per il soddisfacimento di creditidi lavoro maturati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] portati da decreto ingiuntivo;per l’effetto, condannava la Gulino a corrispondere alla curatela deldomanda al soddisfo e spese di giudizio.2. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, con atto notificatoil 26.5.2023 alla Gulino, che spiegava appello incidentale, eall’[OSCURATO:PERSONA].2.1. – In particolare, il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza peromessa pronuncia sull’ulteriore domanda - oggetto di separato giudizioiscritto al n. 9833/2020 R.G., poi riunito a quello avente n. 8324/2020R.G. definito con la sentenza appellata - diretta alla revocatoria, ex art.67 l.fall., di altri due pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] daUnicredit, quale tesoriere dell’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, in data10.4.2017 per l’importo di €.7.744,33 ed in data 19.4.2017 perl’importo di €.15.991,75, in forza delle rispettive ordinanze diassegnazione emesse dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito diazioni esecutive promosse dalla Gulino per il soddisfacimento di creditidi lavoro maturati verso [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2. – [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’inammissibilità dell’appello principaleper difetto di interesse – essendole stati nelle more integralmentepagati i crediti oggetto di revocatoria, ammessi al passivo fallimentarein via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 1 c.p.c.– e proponeva tre motividi appello incidentale.2.2.1. - Con il primo motivo, lamentava l’omessa pronuncia, daparte del primo giudice, sulla domanda di manleva proposta - insubordine, nel caso di condanna nel giudizio di primo grado - neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA].2.2.2. - Con il secondo, lamentava l’omesso esame e valutazione,da parte del primo giudice, della documentazione prodotta.2.2.3. - Col terzo, censurava la sentenza laddove aveva ritenuto lasussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domandarevocatoria, deducendo in particolare: a) la normalità del pagamentoimpugnato in revocatoria, essendo stato effettuato mediante denaro;b) la mancanza di prova circa la consapevolezza dell’accipiens dellostato di insolvenza della fallita, ed anzi la certezza della sua solvibilità;c) l’applicabilità dell’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67,comma 3, lett. f), l.fall., norma che, contrariamente a quanto ritenutodal tribunale, non intendeva tutelare l’attività di impresa, ma i creditidi lavoro, né, in ogni caso, faceva riferimento a pagamenti contestuali,o quasi, alla prestazione.3. — Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania,nell’accogliere l’appello incidentale, ha osservato e rilevato, per quantoqui ancora di interesse, che: (i) era fondato in via assorbente il motivodi doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità dell’esimenteprevista dal comma 3, lett. f), dell’art. 67 l. fall.; (ii) secondo lagiurisprudenza di legittimità, infatti, la fondamentale ragionedell’esenzione dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavorodi cui alla lett. f) risiede nella protezione del creditore e non giàdell’imprenditore poi fallito (così come l’esenzione degli acquirenti epromissari acquirenti di immobili destinati ad abitazione di cui alla lett.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026c) risulta finalizzata a tutelare questi ultimi e non l’impresa); (iii) lastessa pronuncia di legittimità n. 26244/2021 aveva invero evidenziatoche l’esenzione di cui alla lettera f), “seppure in modo indiretto” (cosìtestualmente) “finisce per aiutare” anche “la conservazionedell’organismo produttivo e la funzionalità dell’impresa” e nondimenola finalità preminente dell’esclusione dalla revocatoria è quella ditutelare un credito - quello dei lavoratori - “di particolare dignità (anchecostituzionale, ex art. 36 Cost.)”; (iv) tale preminenza dell’esigenza ditutela dalla revocatoria del prestatore di lavoro si rinveniva in altroobiter dictum della Cassazione, nella pronunzia n. 8900/2024, laddovesi era affermato che il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.“assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma,ottenuta assicurando la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapportida parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamenteinseriti nell’impresa; ciò nell’intento di tutelare soggetti generalmenteritenuti deboli, ma con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa”; (v) l’esenzione in questione non potevapertanto ritenersi limitata - come assunto dal primo giudice - apagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasicontestualmente” alla prestazione lavorativa; (vi) tale conclusione,infatti, avrebbe finito per vanificare l’esigenza - diretta e preminente,quand’anche non esclusiva - di tutela del credito del lavoratore, didignità costituzionale, tutela che la legge aveva ritenuto meritevole diprotezione privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori, ai sensi degliartt. 2777 e 2751 bis c.c., anche in sede di riparto fallimentare; (vi) intal senso sussisteva, peraltro, un oggettivo indice letterale, dalmomento che la previsione di cui alla lett. f) non conteneva alcunaspecificazione dei tempi del pagamento, al contrario dell’esenzione dicui alla lett. a), riferita ai pagamenti concernenti l’altro fondamentalefattore di produzione, ossia i “beni e servizi”, esenti solo se effettuatinell’esercizio dell’attività di impresa e nei termini d’uso; (vii) in altriNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026termini, laddove la legge fallimentare aveva inteso assegnare rilevanza- ai fini dell’esenzione - al tempo del revocando pagamento, lo avevadetto espressamente, e ciò anche con riguardo alla stessa esenzione dicui alla lett. c), che tutela le vendite ed i preliminari trascritti, sempreche i loro effetti non siano ancora cessati ai sensi del comma terzodell’art. 2645 bis c.c.; (viii) in un rapporto contrattuale non paritario,qual è quello tra l’imprenditore ed il lavoratore, sarebbe stato davverodifficile ipotizzare che la minaccia della revocatoria potesserappresentare un reale disincentivo alla prestazione di lavoro,considerata la funzione di sostentamento delle primarie esigenze di vitache, ordinariamente, assume la retribuzione e la mancanza, il più dellevolte, di fonti di reddito o di occasioni di lavoro alternative.3.1. – Alla luce delle ragioni illustrate, la Corte di appello, in riformadell’appellata sentenza, ha respinto le domande, di cui ai giudizi riuniti,proposte dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 67 l.fall., restandoassorbito l’esame degli ulteriori motivi; ha, inoltre, disposto che lespese di entrambi i gradi di giudizio tra il fallimento [OSCURATO:PERSONA] e la Gulinoseguivano la soccombenza e ha, infine, disposto la compensazionedelle spese tra l’[OSCURATO:PERSONA] terzo chiamato e la chiamante, tenutoconto che la liquidazione delle spese di primo grado - in uno all’esamedella domanda di garanzia impropria (della quale andava, comunque,esclusa la manifesta infondatezza o palese arbitrarietà, tale daconcretare un esercizio abusivo del diritto) - era stata del tutto omessada parte del tribunale, senza che sul punto l’[OSCURATO:PERSONA] avesseinterposto gravame, “e delle diverse ragioni della presente decisione”.4. — La sentenza, pubblicata il 7.01.2025, è stata impugnata dalillustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, laprima depositando anche memoria.La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiovanniNardecchia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 67, comma 3, lett. f) l. fall., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile- sic et simpliciter - l’esenzione prevista dalla citata norma al credito dilavoro, in quanto tale, senza considerare che la ratio della normasarebbe stata, invece, quella di garantire le prestazioni lavorativesvolte in periodi pressoché contestuali all’esercizio dell’impresa, sia aifini del mantenimento della stabilità del rapporto lavorativo, sia ai finidella continuità aziendale dell’impresa, anche in situazione di crisi.2. — Il secondo prospetta la «Nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 comma 6 Cost., per violazione dell’art. 67, comma 3lett. f) l.fall. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3. — Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per«Violazione di legge ex art. 132 II comma n.4 c.p.c. e art. 111 comma6 della Costituzione.

Nullità della sentenza per assenza di motivazionee/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.».4. — Col quarto mezzo si denuncia la «Illegittimità della sentenzaper omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5, c.p.c.», per essere lamotivazione della sentenza impugnata viziata ed erronea anche inrapporto all’omesso esame del fatto - incontestato tra le parti – che ipagamenti attinti da revocatoria riguardavano crediti di lavoro perprestazioni svolte tra agosto 2011 e settembre 2013, ma eranointervenuti solo in data 10 aprile, 19 aprile e 16 maggio 2017, dopoche il rapporto di lavoro era cessato il 14 dicembre 2014 a seguito dilicenziamento collettivo.

Di conseguenza, si trattava di pagamenti dicrediti relativi a prestazioni lavorative inidonee a garantire la stabilitàdel rapporto (oramai cessato da anni), ovvero la continuazionedell’attività di impresa e la funzionalità dell’organizzazione produttivanel periodo di crisi, stante l’ormai conclamato stato di insolvenza, chesfociava pochi mesi dopo nel fallimento.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20265. — I primi quattro motivi, da trattare unitariamente, sonoinfondati.Sostiene, in buona sostanza, il Fallimento ricorrente che la decisioneimpugnata sarebbe erronea nell’aver ritenuto applicabile l’esenzioneprevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., esclusivamente sullabase della natura del credito di lavoro, in quanto tale privilegiato edoggetto di tutela costituzionale, laddove la ratio dell’esenzione sarebbe,diversamente, quella di garantire il credito solo per la prestazionelavorativa svolta pressoché contestualmente all’attivitàimprenditoriale, anche in situazione di crisi, e come funzionaleall’esercizio dell’impresa, attraverso la garanzia di stabilità del lavoro.In altri termini, l’esenzione applicata non si baserebbe sulla preminentegiustificazione della finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma(anche parasubordinata), ex sé solo considerata, ma in quanto direttaad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, atteso che fine dellanorma sarebbe anche quello di assicurare all’imprenditore la stabilitàdi rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa, tutelando il lavoratoreed evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare unimpedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favoredell’impresa.Tali considerazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento,risultando invece corretta l’interpretazione fornita dalla Corteterritoriale dell’esenzione disciplinata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.Militano in tal senso diversi argomenti, che non paiono superabili.5.1. — Recita l’art. 67, terzo comma, lett. f), sopra citato, che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: … f) i pagamenti dei corrispettiviper prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,anche non subordinati, del fallito”.Ebbene, già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità difraintendimenti, che l’esenzione in discorso va a tutelare il diritto allaretribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinatiNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026(“altri collaboratori”).

Diritto da intendersi come strumentale al lorosostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per comepresidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire“una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie.E’ questa una disposizione che offre una tutela parallela e - si puòaggiungere - “simmetrica” a quella già garantita, in sede di ripartodell’attivo fallimentare, dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con ilriconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti“lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione,non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa - nellaprospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapportonegoziale instaurato con il datore di lavoro - ma anche quale strumentoper il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.È ben vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. f), l. fall. è limitato ai «pagamenti dei corrispettivi» delle«prestazioni di lavoro», mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria”garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con il riconoscimentodel privilegio mobiliare, risulta – secondo la lettera della norma, esecondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002;sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione aicrediti garantiti.

Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioninormative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto allaretribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa,nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Cartafondamentale, nel senso già sopra chiarito.Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantireal soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore dilavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, lasoddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali - come giàdetto - il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispettodella libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20265.2. — Se così è, allora anche l’interpretazione perorata dalin parola presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra laprestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) èdestinata a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomentolegato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione di cui si sta quidiscorrendo.

Ed invero, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella digarantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenzadell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come piùvolte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionalestrumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera edignitosa” – allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale laretribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazionelavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita),venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendola stessa - per divenire “garantita” attraverso l’esenzione darevocatoria - essere corrisposta contestualmente alla prestazionelavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso dispecie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine delrapporto di lavoro.5.3. — Del resto, se da un lato, come visto sopra, nel tessutoletterale della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. nonv’è traccia del presupposto “temporale” prospettato dal ricorrente,dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nelregime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presuppostitemporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fattoespressamente, come avvenuto proprio nell’esenzione (evocata dallaparte ricorrente) di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3, più voltecitato, ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai“pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26244/2021),nel sistema della legge fallimentare la regola generale è quella dellarevocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodosospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini di vere eproprie eccezioni.

Ne consegue che un’interpretazione addirittura“additiva” della norma nel senso sopra richiamato, come quellaperorata dalla parte ricorrente, non risulta giuridicamente praticabile.5.4. — Va ora ricordato che il catalogo delle esenzioni disciplinatedal terzo comma della norma qui in commento è ampio e variegato(cfr. Cass. 1697/2023, 2176/2023), così come parallelamente risultanovariegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzionepreviste dal legislatore.Non è discutibile che l’interesse alla continuità dell’attività di impresa(che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoriafallimentare) è già tutelato delle ipotesi di cui alle ricordate lett. a) elett. b) del terzo comma dell’art. 67, l. fall.Così come il diverso interesse al risanamento dell’impresa, nel contestodegli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa, èsalvaguardato, nella voluntas legis, dalle lett. d), e) e g), dellamedesima norma.Ne risulta che le rimanenti ipotesi di esenzioni - quelle di cui alle lett.c) e f) - vanno a “coprire” ambiti di tutela ontologicamente estrutturalmente diversi rispetto a quelli posti a sostegno dellacontinuità aziendale dell’impresa, ovvero delle operazioni diristrutturazione intervenute nel periodo di crisi.In particolare, la lett. c) del terzo comma dell’art. 67, l. fall. è diretta atutelare anch’essa (come nell’ipotesi qui in discussione) un dirittoprimario ed indispensabile per l’individuo, e cioè quello alla casa di“abitazione”, cui è stato assimilato quello al futuro esercizio di attivitàimprenditoriale, attraverso la tutela dell’immobile destinato a sedeprincipale dell’attività d’impresa.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Si tratta dunque di tutele diverse ma in qualche modo complanaririspetto alla tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori, anche non subordinati, dell’impresa, offerta, per quantoampiamente detto, dalla successiva lett. f).Ne consegue che non è condivisibile la diversa tesi secondo la quale lafinalità protettiva della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. attiene alla continuità dell’attività di impresa, nell’ottica di unamigliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futuraliquidazione in ambito fallimentare.

Tale salvaguardia è già presidiatadalle precedenti lett. a) e b) del terzo comma della stessa norma, senzache emergano dalla lett. f) riscontri e spunti interpretativi tali daestendere anche all’esenzione prevista per i pagamenti dei corrispettividelle prestazioni di lavoro la finalità di tutela della continuitàdell’attività dell’impresa.L'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione efatte oggetto di esonero, ha come filo di unificazione la volontà diassicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori(cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020); ne consegue chel'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può cherapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con lastessa, ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede(così, espressamente, Cass. 8900/2024).5.5. — Del resto, risulta un assioma non dimostrato quello secondocui il pericolo dell’esperimento vittorioso delle revocatorie fallimentarinei confronti del pagamento dei corrispettivi delle prestazioni lavorativecostituirebbe un incentivo alle dimissioni dei lavoratori, in prossimitàdell’insorgenza della crisi di impresa ovvero dell’insolvenza, conpregiudizio della continuità dell’attività di impresa; col che sigiustificherebbe - secondo la diversa opzione esegetica qui non accolta- l’introduzione, nel terzo comma dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione inparola.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tale conclusione - oltre a non essere dimostrata - potrebbe semmaigiustificarsi, in realtà, solo per i lavoratori altamente qualificati ed ingrado di collocarsi con facilità sul mercato del lavoro, ma non varrebbeper la maggior parte dei dipendenti subordinati che, in ragione dellanecessità della retribuzione per il loro sostentamento, sarebbero prontia “rischiare” anche la successiva revoca del pagamento dei lorocorrispettivi.5.6. — A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte si ègià espressa, in relazione all’esenzione prevista dalla lett. f) del terzocomma dell’art. 67 l. fall., per evidenziare che essa «assicura unafinalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo latutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazionee lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciònell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli», sia purepoi ulteriormente «con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa» (Cass. n. 8900/2024 cit.).L’approdo è condivisibile nella misura in cui la finalità diretta eprincipale dell’esenzione in parola è, appunto, quella di garantire la“finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quellodi “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa nerappresenta un effetto solo indiretto e secondario, dunque eventuale(cfr. Cass. 26244/2021, nel senso che la norma, “seppure in modoindiretto, finisce per aiutare anche la conservazione dell’organismoproduttivo e la funzionalità dell’impresa”).Va dunque espresso il seguente principio di diritto:“L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, terzo comma,lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoroeffettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, ildiritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmenteNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in viaindiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predettaesenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità delpagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindiavvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto dilavoro”.6. — Col quinto mezzo si chiede la «riforma della sentenzaimpugnata in ordine alla statuizione sulle spese processuali di I e IIgrado anche con riferimento a quelle liquidate in favore del terzochiamato in causa per violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimentoall’art. 360 comma I n.3 c.p.c.».

Si censura, cioè, il capo della sentenzaimpugnata relativo alla statuizione sulle spese, poiché il giudice delgravame, per i motivi di censura sopra sinteticamente esposti, avrebbedovuto rigettare l’appello e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannarel’appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado digiudizio in favore della curatela (confermando la statuizione sulle spesedel primo grado), nonché porre a carico della lavoratrice le spese diprimo e secondo grado liquidate in favore del terzo chiamatoAssessorato.6.1 — Tale ultimo motivo di censura rimane all’evidenza assorbitodal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, posto che ildelle spese di lite in tema di chiamata in garanzia impropria del terzo,quanto piuttosto della “ingiustizia” della relativa decisione determinatadall’esito ad esso sfavorevole della causa, esito qui, però,definitivamente confermato.7. — La questione agitata da ultimo in controricorso, circa l’asseritacarenza di interesse del Fallimento ricorrente, è infondata.Il fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare fossero statieffettuati per soddisfare un credito assistito da privilegio generale nonesclude, infatti, la sua idoneità lesiva della “par condicio creditorum”,né fa venir meno l’interesse da parte del curatore ad agire, poiché soloNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026in seguito alla ripartizione dell’attivo può verificarsi se il pagamentooggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditoriprivilegiati, i quali potrebbero peraltro insinuarsi anchesuccessivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (cfr. Cass. Sez.U., n. 7028/2006; Cass. n. 25571/2010; v. anche Cass. n.11652/2018).8. — Le spese del giudizio di legittimità tra il Fallimento e lacontroricorrente Gulino seguono la soccombenza e vengono liquidatecome da dispositivo.Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra le altre partidel giudizio, in ragione della peculiarità dell’odierna vicendaprocessuale.9. — Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge; compensa le spese di lite tra le altre parti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2026La PresidentePaola Vella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dell’istruzione e della [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, dom.toin Roma via dei Portoghesi 12, pec: [OSCURATO:EMAIL].it- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 6/2025 depositata il07/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — Con sentenza del 6 maggio 2023 il Tribunale di Catania,accogliendo la domanda proposta dal Fallimento della AssociazioneNazionale [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) con gli atti di citazionenotificati il 18.7.2020 e il 10.9.2020, successivamente riuniti,dichiarava l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 67 l.fall., delpagamento a mezzo bonifico bancario della somma di € 25.199,46,eseguito, in data 16.5.2017, in favore di [OSCURATO:PERSONA], da Unicredit,quale tesoriere dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale siciliano dell'istruzione edella formazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) – terzo chiamato in causadalla Gulino – in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il27.4.2017 dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito dell’azioneesecutiva promossa dalla stessa Gulino per il soddisfacimento di creditidi lavoro maturati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] portati da decreto ingiuntivo;per l’effetto, condannava la Gulino a corrispondere alla curatela deldomanda al soddisfo e spese di giudizio.2. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza, con atto notificatoil 26.5.2023 alla Gulino, che spiegava appello incidentale, eall’[OSCURATO:PERSONA].2.1. – In particolare, il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza peromessa pronuncia sull’ulteriore domanda - oggetto di separato giudizioiscritto al n. 9833/2020 R.G., poi riunito a quello avente n. 8324/2020R.G. definito con la sentenza appellata - diretta alla revocatoria, ex art.67 l.fall., di altri due pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] daUnicredit, quale tesoriere dell’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, in data10.4.2017 per l’importo di €.7.744,33 ed in data 19.4.2017 perl’importo di €.15.991,75, in forza delle rispettive ordinanze diassegnazione emesse dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito diazioni esecutive promosse dalla Gulino per il soddisfacimento di creditidi lavoro maturati verso [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2. – [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’inammissibilità dell’appello principaleper difetto di interesse – essendole stati nelle more integralmentepagati i crediti oggetto di revocatoria, ammessi al passivo fallimentarein via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 1 c.p.c.– e proponeva tre motividi appello incidentale.2.2.1. - Con il primo motivo, lamentava l’omessa pronuncia, daparte del primo giudice, sulla domanda di manleva proposta - insubordine, nel caso di condanna nel giudizio di primo grado - neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA].2.2.2. - Con il secondo, lamentava l’omesso esame e valutazione,da parte del primo giudice, della documentazione prodotta.2.2.3. - Col terzo, censurava la sentenza laddove aveva ritenuto lasussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domandarevocatoria, deducendo in particolare: a) la normalità del pagamentoimpugnato in revocatoria, essendo stato effettuato mediante denaro;b) la mancanza di prova circa la consapevolezza dell’accipiens dellostato di insolvenza della fallita, ed anzi la certezza della sua solvibilità;c) l’applicabilità dell’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67,comma 3, lett. f), l.fall., norma che, contrariamente a quanto ritenutodal tribunale, non intendeva tutelare l’attività di impresa, ma i creditidi lavoro, né, in ogni caso, faceva riferimento a pagamenti contestuali,o quasi, alla prestazione.3. — Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania,nell’accogliere l’appello incidentale, ha osservato e rilevato, per quantoqui ancora di interesse, che: (i) era fondato in via assorbente il motivodi doglianza concernente la ritenuta inapplicabilità dell’esimenteprevista dal comma 3, lett. f), dell’art. 67 l. fall.; (ii) secondo lagiurisprudenza di legittimità, infatti, la fondamentale ragionedell’esenzione dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavorodi cui alla lett. f) risiede nella protezione del creditore e non giàdell’imprenditore poi fallito (così come l’esenzione degli acquirenti epromissari acquirenti di immobili destinati ad abitazione di cui alla lett.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026c) risulta finalizzata a tutelare questi ultimi e non l’impresa); (iii) lastessa pronuncia di legittimità n. 26244/2021 aveva invero evidenziatoche l’esenzione di cui alla lettera f), “seppure in modo indiretto” (cosìtestualmente) “finisce per aiutare” anche “la conservazionedell’organismo produttivo e la funzionalità dell’impresa” e nondimenola finalità preminente dell’esclusione dalla revocatoria è quella ditutelare un credito - quello dei lavoratori - “di particolare dignità (anchecostituzionale, ex art. 36 Cost.)”; (iv) tale preminenza dell’esigenza ditutela dalla revocatoria del prestatore di lavoro si rinveniva in altroobiter dictum della Cassazione, nella pronunzia n. 8900/2024, laddovesi era affermato che il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.“assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma,ottenuta assicurando la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapportida parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamenteinseriti nell’impresa; ciò nell’intento di tutelare soggetti generalmenteritenuti deboli, ma con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa”; (v) l’esenzione in questione non potevapertanto ritenersi limitata - come assunto dal primo giudice - apagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasicontestualmente” alla prestazione lavorativa; (vi) tale conclusione,infatti, avrebbe finito per vanificare l’esigenza - diretta e preminente,quand’anche non esclusiva - di tutela del credito del lavoratore, didignità costituzionale, tutela che la legge aveva ritenuto meritevole diprotezione privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori, ai sensi degliartt. 2777 e 2751 bis c.c., anche in sede di riparto fallimentare; (vi) intal senso sussisteva, peraltro, un oggettivo indice letterale, dalmomento che la previsione di cui alla lett. f) non conteneva alcunaspecificazione dei tempi del pagamento, al contrario dell’esenzione dicui alla lett. a), riferita ai pagamenti concernenti l’altro fondamentalefattore di produzione, ossia i “beni e servizi”, esenti solo se effettuatinell’esercizio dell’attività di impresa e nei termini d’uso; (vii) in altriNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026termini, laddove la legge fallimentare aveva inteso assegnare rilevanza- ai fini dell’esenzione - al tempo del revocando pagamento, lo avevadetto espressamente, e ciò anche con riguardo alla stessa esenzione dicui alla lett. c), che tutela le vendite ed i preliminari trascritti, sempreche i loro effetti non siano ancora cessati ai sensi del comma terzodell’art. 2645 bis c.c.; (viii) in un rapporto contrattuale non paritario,qual è quello tra l’imprenditore ed il lavoratore, sarebbe stato davverodifficile ipotizzare che la minaccia della revocatoria potesserappresentare un reale disincentivo alla prestazione di lavoro,considerata la funzione di sostentamento delle primarie esigenze di vitache, ordinariamente, assume la retribuzione e la mancanza, il più dellevolte, di fonti di reddito o di occasioni di lavoro alternative.3.1. – Alla luce delle ragioni illustrate, la Corte di appello, in riformadell’appellata sentenza, ha respinto le domande, di cui ai giudizi riuniti,proposte dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 67 l.fall., restandoassorbito l’esame degli ulteriori motivi; ha, inoltre, disposto che lespese di entrambi i gradi di giudizio tra il fallimento [OSCURATO:PERSONA] e la Gulinoseguivano la soccombenza e ha, infine, disposto la compensazionedelle spese tra l’[OSCURATO:PERSONA] terzo chiamato e la chiamante, tenutoconto che la liquidazione delle spese di primo grado - in uno all’esamedella domanda di garanzia impropria (della quale andava, comunque,esclusa la manifesta infondatezza o palese arbitrarietà, tale daconcretare un esercizio abusivo del diritto) - era stata del tutto omessada parte del tribunale, senza che sul punto l’[OSCURATO:PERSONA] avesseinterposto gravame, “e delle diverse ragioni della presente decisione”.4. — La sentenza, pubblicata il 7.01.2025, è stata impugnata dalillustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, laprima depositando anche memoria.La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiovanniNardecchia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 67, comma 3, lett. f) l. fall., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile- sic et simpliciter - l’esenzione prevista dalla citata norma al credito dilavoro, in quanto tale, senza considerare che la ratio della normasarebbe stata, invece, quella di garantire le prestazioni lavorativesvolte in periodi pressoché contestuali all’esercizio dell’impresa, sia aifini del mantenimento della stabilità del rapporto lavorativo, sia ai finidella continuità aziendale dell’impresa, anche in situazione di crisi.2. — Il secondo prospetta la «Nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 comma 6 Cost., per violazione dell’art. 67, comma 3lett. f) l.fall. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3. — Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per«Violazione di legge ex art. 132 II comma n.4 c.p.c. e art. 111 comma6 della Costituzione. Nullità della sentenza per assenza di motivazionee/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.».4. — Col quarto mezzo si denuncia la «Illegittimità della sentenzaper omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5, c.p.c.», per essere lamotivazione della sentenza impugnata viziata ed erronea anche inrapporto all’omesso esame del fatto - incontestato tra le parti – che ipagamenti attinti da revocatoria riguardavano crediti di lavoro perprestazioni svolte tra agosto 2011 e settembre 2013, ma eranointervenuti solo in data 10 aprile, 19 aprile e 16 maggio 2017, dopoche il rapporto di lavoro era cessato il 14 dicembre 2014 a seguito dilicenziamento collettivo. Di conseguenza, si trattava di pagamenti dicrediti relativi a prestazioni lavorative inidonee a garantire la stabilitàdel rapporto (oramai cessato da anni), ovvero la continuazionedell’attività di impresa e la funzionalità dell’organizzazione produttivanel periodo di crisi, stante l’ormai conclamato stato di insolvenza, chesfociava pochi mesi dopo nel fallimento.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20265. — I primi quattro motivi, da trattare unitariamente, sonoinfondati.Sostiene, in buona sostanza, il Fallimento ricorrente che la decisioneimpugnata sarebbe erronea nell’aver ritenuto applicabile l’esenzioneprevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., esclusivamente sullabase della natura del credito di lavoro, in quanto tale privilegiato edoggetto di tutela costituzionale, laddove la ratio dell’esenzione sarebbe,diversamente, quella di garantire il credito solo per la prestazionelavorativa svolta pressoché contestualmente all’attivitàimprenditoriale, anche in situazione di crisi, e come funzionaleall’esercizio dell’impresa, attraverso la garanzia di stabilità del lavoro.In altri termini, l’esenzione applicata non si baserebbe sulla preminentegiustificazione della finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma(anche parasubordinata), ex sé solo considerata, ma in quanto direttaad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, atteso che fine dellanorma sarebbe anche quello di assicurare all’imprenditore la stabilitàdi rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa, tutelando il lavoratoreed evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare unimpedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favoredell’impresa.Tali considerazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento,risultando invece corretta l’interpretazione fornita dalla Corteterritoriale dell’esenzione disciplinata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.Militano in tal senso diversi argomenti, che non paiono superabili.5.1. — Recita l’art. 67, terzo comma, lett. f), sopra citato, che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: … f) i pagamenti dei corrispettiviper prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,anche non subordinati, del fallito”.Ebbene, già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità difraintendimenti, che l’esenzione in discorso va a tutelare il diritto allaretribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinatiNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026(“altri collaboratori”). Diritto da intendersi come strumentale al lorosostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per comepresidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire“una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie.E’ questa una disposizione che offre una tutela parallela e - si puòaggiungere - “simmetrica” a quella già garantita, in sede di ripartodell’attivo fallimentare, dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con ilriconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti“lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione,non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa - nellaprospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapportonegoziale instaurato con il datore di lavoro - ma anche quale strumentoper il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.È ben vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. f), l. fall. è limitato ai «pagamenti dei corrispettivi» delle«prestazioni di lavoro», mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria”garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con il riconoscimentodel privilegio mobiliare, risulta – secondo la lettera della norma, esecondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002;sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione aicrediti garantiti. Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioninormative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto allaretribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa,nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Cartafondamentale, nel senso già sopra chiarito.Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantireal soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore dilavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, lasoddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali - come giàdetto - il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispettodella libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/20265.2. — Se così è, allora anche l’interpretazione perorata dalin parola presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra laprestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) èdestinata a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomentolegato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione di cui si sta quidiscorrendo. Ed invero, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella digarantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenzadell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come piùvolte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionalestrumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera edignitosa” – allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale laretribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazionelavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita),venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendola stessa - per divenire “garantita” attraverso l’esenzione darevocatoria - essere corrisposta contestualmente alla prestazionelavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso dispecie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine delrapporto di lavoro.5.3. — Del resto, se da un lato, come visto sopra, nel tessutoletterale della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. nonv’è traccia del presupposto “temporale” prospettato dal ricorrente,dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nelregime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presuppostitemporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fattoespressamente, come avvenuto proprio nell’esenzione (evocata dallaparte ricorrente) di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3, più voltecitato, ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai“pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26244/2021),nel sistema della legge fallimentare la regola generale è quella dellarevocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodosospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini di vere eproprie eccezioni. Ne consegue che un’interpretazione addirittura“additiva” della norma nel senso sopra richiamato, come quellaperorata dalla parte ricorrente, non risulta giuridicamente praticabile.5.4. — Va ora ricordato che il catalogo delle esenzioni disciplinatedal terzo comma della norma qui in commento è ampio e variegato(cfr. Cass. 1697/2023, 2176/2023), così come parallelamente risultanovariegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzionepreviste dal legislatore.Non è discutibile che l’interesse alla continuità dell’attività di impresa(che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoriafallimentare) è già tutelato delle ipotesi di cui alle ricordate lett. a) elett. b) del terzo comma dell’art. 67, l. fall.Così come il diverso interesse al risanamento dell’impresa, nel contestodegli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa, èsalvaguardato, nella voluntas legis, dalle lett. d), e) e g), dellamedesima norma.Ne risulta che le rimanenti ipotesi di esenzioni - quelle di cui alle lett.c) e f) - vanno a “coprire” ambiti di tutela ontologicamente estrutturalmente diversi rispetto a quelli posti a sostegno dellacontinuità aziendale dell’impresa, ovvero delle operazioni diristrutturazione intervenute nel periodo di crisi.In particolare, la lett. c) del terzo comma dell’art. 67, l. fall. è diretta atutelare anch’essa (come nell’ipotesi qui in discussione) un dirittoprimario ed indispensabile per l’individuo, e cioè quello alla casa di“abitazione”, cui è stato assimilato quello al futuro esercizio di attivitàimprenditoriale, attraverso la tutela dell’immobile destinato a sedeprincipale dell’attività d’impresa.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Si tratta dunque di tutele diverse ma in qualche modo complanaririspetto alla tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori, anche non subordinati, dell’impresa, offerta, per quantoampiamente detto, dalla successiva lett. f).Ne consegue che non è condivisibile la diversa tesi secondo la quale lafinalità protettiva della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. attiene alla continuità dell’attività di impresa, nell’ottica di unamigliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futuraliquidazione in ambito fallimentare. Tale salvaguardia è già presidiatadalle precedenti lett. a) e b) del terzo comma della stessa norma, senzache emergano dalla lett. f) riscontri e spunti interpretativi tali daestendere anche all’esenzione prevista per i pagamenti dei corrispettividelle prestazioni di lavoro la finalità di tutela della continuitàdell’attività dell’impresa.L'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione efatte oggetto di esonero, ha come filo di unificazione la volontà diassicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori(cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020); ne consegue chel'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può cherapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con lastessa, ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede(così, espressamente, Cass. 8900/2024).5.5. — Del resto, risulta un assioma non dimostrato quello secondocui il pericolo dell’esperimento vittorioso delle revocatorie fallimentarinei confronti del pagamento dei corrispettivi delle prestazioni lavorativecostituirebbe un incentivo alle dimissioni dei lavoratori, in prossimitàdell’insorgenza della crisi di impresa ovvero dell’insolvenza, conpregiudizio della continuità dell’attività di impresa; col che sigiustificherebbe - secondo la diversa opzione esegetica qui non accolta- l’introduzione, nel terzo comma dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione inparola.Numero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tale conclusione - oltre a non essere dimostrata - potrebbe semmaigiustificarsi, in realtà, solo per i lavoratori altamente qualificati ed ingrado di collocarsi con facilità sul mercato del lavoro, ma non varrebbeper la maggior parte dei dipendenti subordinati che, in ragione dellanecessità della retribuzione per il loro sostentamento, sarebbero prontia “rischiare” anche la successiva revoca del pagamento dei lorocorrispettivi.5.6. — A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte si ègià espressa, in relazione all’esenzione prevista dalla lett. f) del terzocomma dell’art. 67 l. fall., per evidenziare che essa «assicura unafinalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo latutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazionee lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciònell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli», sia purepoi ulteriormente «con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa» (Cass. n. 8900/2024 cit.).L’approdo è condivisibile nella misura in cui la finalità diretta eprincipale dell’esenzione in parola è, appunto, quella di garantire la“finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quellodi “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa nerappresenta un effetto solo indiretto e secondario, dunque eventuale(cfr. Cass. 26244/2021, nel senso che la norma, “seppure in modoindiretto, finisce per aiutare anche la conservazione dell’organismoproduttivo e la funzionalità dell’impresa”).Va dunque espresso il seguente principio di diritto:“L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, terzo comma,lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoroeffettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, ildiritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmenteNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in viaindiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predettaesenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità delpagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindiavvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto dilavoro”.6. — Col quinto mezzo si chiede la «riforma della sentenzaimpugnata in ordine alla statuizione sulle spese processuali di I e IIgrado anche con riferimento a quelle liquidate in favore del terzochiamato in causa per violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimentoall’art. 360 comma I n.3 c.p.c.». Si censura, cioè, il capo della sentenzaimpugnata relativo alla statuizione sulle spese, poiché il giudice delgravame, per i motivi di censura sopra sinteticamente esposti, avrebbedovuto rigettare l’appello e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannarel’appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado digiudizio in favore della curatela (confermando la statuizione sulle spesedel primo grado), nonché porre a carico della lavoratrice le spese diprimo e secondo grado liquidate in favore del terzo chiamatoAssessorato.6.1 — Tale ultimo motivo di censura rimane all’evidenza assorbitodal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, posto che ildelle spese di lite in tema di chiamata in garanzia impropria del terzo,quanto piuttosto della “ingiustizia” della relativa decisione determinatadall’esito ad esso sfavorevole della causa, esito qui, però,definitivamente confermato.7. — La questione agitata da ultimo in controricorso, circa l’asseritacarenza di interesse del Fallimento ricorrente, è infondata.Il fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare fossero statieffettuati per soddisfare un credito assistito da privilegio generale nonesclude, infatti, la sua idoneità lesiva della “par condicio creditorum”,né fa venir meno l’interesse da parte del curatore ad agire, poiché soloNumero registro generale 5155/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 12711/2026Data pubblicazione 05/05/2026in seguito alla ripartizione dell’attivo può verificarsi se il pagamentooggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditoriprivilegiati, i quali potrebbero peraltro insinuarsi anchesuccessivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (cfr. Cass. Sez.U., n. 7028/2006; Cass. n. 25571/2010; v. anche Cass. n.11652/2018).8. — Le spese del giudizio di legittimità tra il Fallimento e lacontroricorrente Gulino seguono la soccombenza e vengono liquidatecome da dispositivo.Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra le altre partidel giudizio, in ragione della peculiarità dell’odierna vicendaprocessuale.9. — Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge; compensa le spese di lite tra le altre parti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2026La PresidentePaola Vella