CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e rideterminando la pena, la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624-625 cod. pen e 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 (oggi 493-ter cod. pen.). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), dopo aver sfondato il vetro della portiera posteriore di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via, si sarebbe impossessato di svariati beni custoditi all'interno del veicolo, tra i quali una carta bancomat, da lui poi utilizzata per effettuare un prelievo di euro 70,00 presso uno sportello bancomat. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente su un'asserita contraddizione esistente tra le versioni fornite dai due imputati, che, in realtà, non sussisterebbe. Gli imputati, in ogni caso, avrebbero potuto riferire circostanze diverse perché non ricordavano bene i fatti oppure perché non avevano manifestato correttamente il loro pensiero. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato di furto per il solo fatto che egli avrebbe partecipato al successivo reato di utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza per difetto della condizione di procedibilità. Al riguardo, ha rilevato che il reato contestato, a seguito della riforma realizzata con il d.lgs. n. 150 del 2022, è stato reso procedibile a querela, che, nel caso in esame, non sarebbe stata presentata. In via subordinata, ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile, essendo, in realtà, completamente versato in fatto. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcun travisamento di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che i giudici di merito, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, basando il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni di una persona che aveva assistito al furto, sui filmati ripresi dall'impianto di videosorveglianza istallato in prossimità dello sportello bancomat e sugli accertamenti e le perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello ha adeguatamente risposto anche ai motivi di impugnazione, evidenziando anche che la tesi difensiva era smentita dalle prove evidenziate dal giudice di primo grado e in particolare dalle riprese del sistema di videosorveglianza. 2. L'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie di cui all'art. 624-625, comma 1, n.2, cod. pen., che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552). L'improcedibilità, infatti, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale". 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d