CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 1960
Cassazione n. 25029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1973 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1-1—Rr-se-.7—Erer l'inammissibilita di entrambi i ricorsi udito il difensore L'avv, Meyer chiede l'inammissibilità del ricorso, conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamata la memoria già depositata, chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento L'avv. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8.2.2021, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato le sentenze emesse dal Tribunale di Bologna in data 23.01.2018 e 06.12.2018 - di cui ai due procedimenti riuniti in appello (r.g. n.i 15100/2013 e 5671/2014 ) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - dichiarando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al delitto di bancarotta preferenziale perché estinto per prescrizione, confermando la pena a lui inflitta di anni due e mesi 4 di reclusione per il restante delitto a lui ascritto e riducendo la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa ad anni 3; - rideterminando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pena - riuniti i reati dal vincolo della continuazione e ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - in anni 5 di reclusione, riducendo la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa ad anni 6; - con condanna di entrambi alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. 1.1. Gli imputati, in particolare, hanno riportato condanna, per quanto ancora rileva in questa sede: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di bancarotta fraudolenta (proc. r.g. n. 5671/2014) di cui agli art. 110 c.p. e art. 216, comma primo, n. 1 L.Fall., per avere, il Sacrati, in qualità prima di presidente del consiglio di amministrazione e poi di amministratore delegato e, il Corbisiero, in qualità di consigliere e amministratore della società "RIPRESA s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 23.04.2013, distratto dalla cassa della società ingenti somme di denaro, pur essendo la società in grave stato di difficoltà economica, che versavano a titolo di finanziamento infruttifero per oltre euro 4.100.000,00, senza data di restituzione e sprovvisto di qualsiasi garanzia, alle società controllate: Parco delle Stelle s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la società Ripresa s.r.I., pur avendo ad oggetto principale lo svolgimento di attività immobiliare, rivestiva iI ruolo di holding di un gruppo legato al settore della pallacanestro bolognese, partecipando al capitale delle tre suddette società rispettivamente per il 56% e per il 99%); - [OSCURATO:PERSONA], altresì, per i reati (proc. r.g. n. 15100/2013) di cui agli artt. 223 co. 1, 216 comma 1 n. 1 e 2 e comma 3, 219 co. 1 e 2 L.F., quale presidente del C.d.A. prima e amministratore unico della "103 [OSCURATO:PERSONA] R.L." (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarata fallita con sentenza 12.9.2012, per avere: effettuato pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori non privilegiati, tra cui la controllata So.Ge.[OSCURATO:PERSONA], 13 fornitori, nonché istituti di credito (capo 1); distratto e/o occultato beni vari, tra cui telefoni cellulari, PC, mobili di ufficio e altri beni (capo2); tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società e, a partire dal bilancio chiuso al 30.06.2010, occultato la reale entità dei debiti tributari maturati verso l'erario e le reali perdite di esercizio, alterando così i risultati di esercizio (capo 3); concorso a cagionare il dissesto della società, commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 c.c., cessando di pagare i debiti tributari e previdenziali, accumulando un'esposizione debitoria rilevante che occultava in parte nei bilanci consentendo il prosieguo nell'attività (con debiti verso l'erario passati da 2 milioni di euro nel 2009 ad oltre 5 milioni di euro) (capo 4). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 216 - 223 e 217 - 224 L.F., per avere la Corte territoriale, quanto al capo 1), ritenuto che il Sacrati agì con intento antidoveroso nell'effettuare pagamenti ai chirografari, laddove egli ha operato come patron della [OSCURATO:PERSONA], pagando quanto era imprescindibile per consentirle di sopravvivere nella sua dimensione sportiva; invero, l'imputato ha inteso pagare quei creditori indispensabili affinché la squadra giocasse, in quanto se non li avesse pagati il campo da gioco sarebbe divenuto inaccessibile ed il club sarebbe stato penalizzato ed escluso dal campionato; tale fattispecie è dunque inquadrabile nell'ipotesi di bancarotta semplice, dovendosi attribuire all'imputato operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; inoltre, al capo 3) è stata addebitata al ricorrente la bancarotta fraudolenta documentale, ma non risulta enucleato l'elemento psicologico del dolo specifico in relazione alla tenuta caotica della contabilità e comunque tale imputazione dovrà refluire in quella di bancarotta semplice ex art. 217 I.fall.; in merito, poi, al capo 4) al ricorrente, viene addebitato anche il fatto di avere cagionato il dissesto della società, ma, nel caso di specie, invece, rileva l'assoluta assenza della volontà di cagionare il dissesto, come già si ricava dalla motivazione della sentenza del primo giudice, laddove riporta la testimonianza del dott. Lovato - curatore fallimentare della società; in merito, poi, al capo unico riguardante il Fall.to Ripresa, ad oggi, non esiste una disciplina legislativa in materia penai-fallimentare avente ad oggetto i gruppi di imprese ed i vantaggi compensativi, ma rilevanti sul tema risultano essere i principi di legittimità, secondo cui, nell'ambito di asserite condotte distrattive, una condotta di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo deve essere valutata in un'ottica di gruppo, non configurandosi il reato qualora si riesca a dimostrare, ex ante, che i benefici indiretti per la società fallita siano idonei a compensare gli effetti negativi, rendendo l'operazione, di fatto, neutra per i creditori; inoltre, la condotta in questione non è ricoperta dal necessario elemento soggettivo qualora il soggetto agente abbia operato nella rappresentazione e volizione di un vantaggio compensativo in termini di gruppo, idoneo ad escludere la sussistenza del dolo nel caso di specie; gli esiti delle istruttorie dibattimentali dei due processi lasciano intendere con una visione di insieme che in verità avevano lo scopo unico ed evidente era quello di sostenere la società Fortitudo; i contributi di Ripresa s.r.l. nei confronti delle controllate erano volti alla realizzazione del progetto "Parco delle Stelle", investimento che sarebbe andato a beneficio dell'intero gruppo, dal momento che ogni società ne avrebbe assunto un ruolo ben preciso; i finanziamenti erogati da Ripresa s.r.l. alle società partecipate sarebbero stati ampiamente compensati dagli utili derivanti dalla gestione della prestigiosa squadra e della nuova struttura sportiva che era in progetto, sicché il comportamento dell'imputato va ritenuto solo colposo, per avere operato con una cosciente e censurabile imprudenza. 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale richiamato gli stessi identici presupposti, sia per assumere la pena base, ben superiore al minimo (4 anni e 4 mesi), sia per contrattare l'espansione delle concesse attenuanti generiche, di guisa che anche laddove permanessero stabili le contestazioni come formulate, tale trattamento deve essere rivisto, dovendo il giudice motivare esplicitamente sulle ragioni che hanno determinato i giudici di merito a discostarsi dalla soglia minima della sanzione; inoltre le concesse attenuanti generiche non risultano affatto giustificate nell'essere state notevolmente limitate nell'incidenza detrattiva. 3. Avverso la predetta sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla società Ripresa s.r.l. con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 3.1.con il primo motivo, il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo e in ordine alla posizione dell'imputato nella società fallita e al ruolo da questi svolto, nonché in ordine alla ritenuta consapevolezza degli elementi costitutivi del presunto illecito fallimentare nonché il vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e art.40 c.p.; invero, già con l'atto di appello la difesa evidenziava il ruolo meramente esecutivo del Corbisiero e che le dazioni alle società controllate erano da considerarsi investimenti, laddove il primo giudice aveva omesso di effettuare una compiuta ricostruzione dell'effettivo ruolo dell'imputato, dedicando a tale aspetto unicamente brevi considerazioni, tra cui quella del ruolo di amministratore esecutivo di Ripresa e di amministratore unico di altre società del gruppo avallando ogni decisione del Sacrati; in realtà il Corbisiero non era dotato di effettiva potestà decisionale all'interno della fallita, svolgendo un ruolo equiparabile a quello di mero dipendente, sicché era assolutamente improprio affermare che vi fosse, per le decisioni assunte, un "avallo" da parte dello stesso, perché le decisioni venivano prese dal Sacrati, il quale era l'unico soggetto che sostanzialmente agiva nel processo decisionale della società Ripresa s.r.l. e delle altre società del gruppo; l'imputato non avrebbe potuto discostarsi dalle decisioni del Sacrati e impropriamente gli è stata attribuita una responsabilità penale diretta quando al più, in virtù della posizione formale ricoperta, potevano essergli contestate ai sensi dell'art. 40 c.p. le condotte distrattive oggetto di imputazione; la Corte territoriale ha omesso di considerare le deduzioni svolte dall'imputato in appello, limitandosi a sostenere che l'imputato avrebbe potuto opporsi alle decisioni del Sacrati, senza tenere in alcuna considerazione i segnali positivi che facevano ritenere al Corbisiero una corretta gestione della società, nonché gli elementi evidenziati nelle osservazioni del consulente tecnico di parte circa la fattibilità e la buona riuscita del [OSCURATO:PERSONA] delle Stelle, con una valutazione ex ante; la motivazione della sentenza impugnata in definitiva che non ha tenuto conto delle deduzioni difensive si è dunque tradotta in una motivazione apparente sotto il profilo soggettivo del reato ascritto all'imputato; 3.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta natura distrattiva delle operazioni infragruppo, in relazione all'erronea applicazione dell'art. 2634 c.3 c.c., in combinato disposto con gli artt. 216 e 223 L.F.; invero, la Corte territoriale non ha tenuto conto - così facendo non corretta applicazione della teoria dei cd. vantaggi compensativi- che gli investimenti effettuati, nel corso degli anni, nelle società controllate e sottoposte al controllo e direzione di Ripresa s.r.I., nell'interesse della società fallita e del gruppo, erano stati eseguiti nell'ottica di un piano commerciale e industriale unitario, intrapreso nel 2007, con piena valutazione della sostenibilità finanziaria e dei rischi conseguenti, nell'interesse di tutte le società coinvolte, così come non ha tenuto conto del fatto che, dal compendio documentale, emerge la chiara prevedibilità dei vantaggi compensativi; nel caso di specie, la Corte territoriale non solo ha confuso i termini "finanziamenti" e "investimenti", ma ha omesso di vagliare gli elementi dedotti dall'imputato, così fornendo motivazione meramente apparente e omettendo di pronunciarsi sul punto; invero all'epoca dell'investimento "Parco delle Stelle" nel 2007, la società era fortemente patrimonializzata e, benché la svalutazione dei crediti avesse portato a una perdita, questa era coperta dalle riserve; inoltre, nel corso del dibattimento è emerso che l'esposizione della società Ripresa s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] era erroneamente e manifestamente superiore alla reale, essendo riportata una posizione debitoria di circa 50 milioni di euro a fronte di un debito non più di pertinenza, in quanto facente riferimento ad un complesso immobiliare ceduto con mutuo accollato dall'acquirente; il primo giudice, dunque, erroneamente ha errato nel ritenere sussistente una situazione di crisi di impresa già a partire dell'anno 2009 -trattandosi di conclusione tratta da una erronea analisi dei dati di bilancio e contabili non suffragata da ulteriori dati- e di ciò la Corte territoriale nulla ha ritenuto di motivare limitandosi a richiamare la sentenza del primo giudice; 3.3. con il terzo motivo il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale determinato la pena base in misura superiore al minimo (anni tre e mesi sei di reclusione) senza dar conto della quantificazione in siffatta misura e al di fuori di un congruo riferimento ai canoni di cui all'art. 133 c.p. 4. In data 20.2.2023, la difesa dell'imputato Sacrati ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1), non potendo ritenersi che l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, L.Fall. sia stata contestata anche per la fattispecie di bancarotta preferenziale, con conseguente decorso del termine massimo di - prescrizione di sette anni e sei mesi prima della sentenza di appello e necessità della rideterminazione della pena.5. In data 20.2.2023, la parte civile, Curatela fallimentare 103 Società sportiva dilettantistica s.r.I., depositato ha fatto pervenire memoria concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Sacrati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili siccome generici e comunque manifestamente infondati, per quanto si dirà. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si presenta generico, sia con riguardo alle imputazioni relative al fallimento della società 103 [OSCURATO:PERSONA] r.l. -già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- sia avverso l'unica imputazione relativa al fallimento "RIPRESA s.r.l.". 1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sviluppa innanzitutto censure avverso l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale contestata al capo 1) del proc. r.g. n. 15100/2013 relativo al fallimento della "103 [OSCURATO:PERSONA] R.L." (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), evidenziando, con successivo motivo aggiunto, l'intervenuta prescrizione del reato in questione antecedentemente alla sentenza di appello. 1.1.1. Tale ultima eccezione deve ritenersi manifestamente infondata, atteso che per il reato di bancarotta preferenziale in questione il termine massimo di prescrizione non era decorso all'atto della sentenza di appello, con dies a quo al 12.9.2012, data della sentenza di fallimento della società 103 [OSCURATO:PERSONA] r.l. Infatti, all'imputato risulta contestata per tale reato- come per tutte le ulteriori imputazioni di bancarotta ascrittegli- l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, L.Fall. disposizione che prevede che "nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà", aumento del quale occorre tener conto ai fini dei termini di prescrizione, trattandosi di una circostanza ad effetto speciale. La doglianza secondo la quale per la bancarotta preferenziale in questione non potrebbe ritenersi corretta tale contestazione, in ragione della non eccessiva rilevanza del danno, avrebbe dovuto costituire- a fronte della mancata esclusione di essa nei gradi di merito- (esclusione avvenuta, invece, per il coimputato Corbisiero, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna del 6.12.2018) oggetto di specifico motivo di appello e quindi di ricorso per cassazione. Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di appello (8.2.2021) il termine massimo per il reato in questione all'evidenza non era ancora decorso. Le deduzioni, poi, secondo cui i pagamenti "preferenziali" sarebbero stati effettuati dall'imputato - prima quale presidente del consiglio di amministrazione e, poi, di amministratore delegato- per consentire alla società 103 [OSCURATO:PERSONA] R.L. di sopravvivere nella sua dimensione sportiva permettendole di giocare, non si confronta affatto con le puntuali motivazioni della Corte territoriale, che ha messo in risalto come i pagamenti in favore dei creditori chirografari (uno dei quali, la So.Ge.Ma s.r.l. riconducibile allo stesso Sacrati) siano stati effettuati quando la società era in pieno dissesto, poiché nel 2009 i debiti fiscali ammontavano, secondo i bilanci, a quantomeno 2 milioni di Euro (mentre, secondo il curatore erano già pari a circa 3,6 milioni di Euro) e l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] aveva escusso la fideiussione prestata dal Comune di Bologna per circa 6,4 milioni di Euro, per cui la situazione era tale che la squadra non era stata neppure iscritta al campionato per mancanza di denaro. Inoltre, i pagamenti ai creditori sono stati effettuati ignorando completamente e deliberatamente i creditori privilegiati rimasti poi insoddisfatti all'esito del fallimento, cosi come del tutto insoddisfatti sono rimasti altri creditori chirografari, quale il Comune di Bologna, per un importo di Euro 6.500.000,00. In tale contesto del tutto logica si presenta la conclusione della Corte territoriale, secondo cui, non solo che i pagamenti effettuati non potevano avere alcun risultato utile alla salvaguardia della attività sociale e a evitare il fallimento, ormai ineludibile, ma anche che l'imputato ha deliberatamente voluto recare un vantaggio ad alcuni creditori chirografari (tra ì quali una sua società), con l'accettazione della certezza di un danno per gli altri creditori, soprattutto quelli privilegiati. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), secondo lo schema del dolo eventuale, con la conseguenza che la condotta illecita consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221). Ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5 , n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188). Nella fattispecie, in esame, invece, per tutto quanto evidenziato, non solo è stato effettuato deliberatamente il pagamento di creditori chirografari -tra cui una società facente capo allo stesso imputato- ma non vi era, né poteva esservi, all'epoca dei pagamenti alcuna ragionevole previsione di evitare il fallimento, anzi, le modalità dei pagamenti e i soggetti destinatari lasciano univocamente intendere che proprio in previsione del fallimento (la squadra non era stata neppure iscritta al campionato per mancanza di denaro) siano stati effettuati i pagamenti preferenziali. 1.1.2. Per quanto concerne, poi, le doglianze relative al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 3) e l'assenza dell'elemento psicologico, neppure in questo caso il ricorrente si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, con il quale è stato messo in risalto come, sulla base di quanto rilevato dal curatore, l'imputato teneva a partire dal 2009 i libri e le scritture contabili della società, non solo in modo da non consentire di ricostruire i rapporti patrimoniali e gli affari intercorsi (tanto che la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria è stata effettuata in sede di indagini da apposito consulente nominato dal P.M., che si è avvalso di documentazione esterna a quella rinvenuta dal curatore), ma abbia anche sistematicamente per ben quattro anni consecutivi occultato nelle scritture e nei bilanci (non tutti depositati) le effettive perdite sociali, nonché esponendo attività non corrispondenti al loro effettivo valore. Da ciò la Corte territoriale, senza illogicità, ha ritenuto che la condotta omissiva, ma anche quella dolosamente attiva (nella parte relativa alla esposizione di attività non corrispondenti al valore effettivo) con riferimento alla tenuta delle scritture contabili, integrasse l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 216 L. Fall., perché i libri e le scritture contabili sono stati tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, Rv. 249267). In particolare, la bancarotta documentale "generica", prevista dalla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 L.Fall., si realizza con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Rv. 278321). Inoltre, la modalità di tenuta della contabilità da parte dell'imputato non è stata dalla sentenza impugnata ritenuta ascrivibile ad una negligenza dovuta ad incapacità o superficialità, bensì, con una precisa volontà finalizzata a rendere impossibile la effettiva ricostruzione della situazione economico-patrimoniale e delle vicende societarie, di guisa da ravvisarsi non solo il dolo generico richiesto dalla norma, ma anche il dolo specifico di danneggiare i_creditori, rendendo pienamente configurabile il reato in contestazione e non già quello meno grave di cui all'art. 217 L.Fall. 1.1.3. Manifestamente infondata risulta, altresì, la deduzione con riguardo al capo 4), circa la carenza della volontà di cagionare il dissesto attraverso le false comunicazioni sociali richiamate nelle imputazioni. In proposito, la Corte territoriale ha messo in risalto come la volontà di concorrere a cagionare il dissesto, in atto nel 2009, emerga dal fatto che la società, già insolvente dal 2009, a causa della condotta dell'imputato (il quale teneva a partire dal 2009 i libri e le scritture contabili della società, in modo da non consentire di ricostruire i rapporti patrimoniali, occultando nelle scritture e nei bilanci le effettive perdite sociali, sia esponendo attività non corrispondenti all'effettivo valore, omettendo di pagare i creditori privilegiati e pagando, invece, alcuni crediti chirografari) vedeva drasticamente aggravarsi il dissesto sociale, tanto che i soli debiti verso l'erario, pari a circa 2 milioni di euro nel 2009 secondo i bilanci (mentre secondo il curatore pari a circa 3,6 milioni di Euro), divenivano circa 5,5 milioni di euro al momento del fallimento; inoltre, ai debiti verso l'erario, dovevano aggiungersi quelli di altri creditori privilegiati (quasi 500 mila Euro) e quelli dei creditori chirografari per circa 7,5 milioni di Euro (in massima parte del Comune di Bologna). I debiti in questione, secondo la Corte territoriale, risultavano all'evidenza tutti incrementati dalle condotte penalmente rilevanti del Sacrati, tese ad occultare l'effettiva situazione sociale, sicchè correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. Sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale ha fatto poi corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Rv. 274449; 'Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Rv. 260356) dolo univocamente ravvisabile nella fattispecie in esame. 1.1.4. Manifestamente infondato si presenta altresì il motivo di ricorso relativo al fall.to Ripresa, con il quale si sostiene che le asserite condotte distrattive oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere valutate in un'ottica di un gruppo di società ex art. 2497 c.c., considerando la rappresentazione e volizione di un vantaggio compensativo ex art.2634 c.c. In proposito, è dirimente osservare -anche al fine della genericità della deduzione- che nessun elemento risulta offerto dall'imputato in merito alla sussistenza di un "gruppo di società" ai sensi dell'art. 2497- bis cod. civ. (secondo cui "la società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo"), al di là della mera riferibilità soggettiva di più società allo stesso imputato. Inoltre, in via dirimente il ricorrente non ha dato conto in alcun modo conto della natura di "vantaggi compensativi" delle ingenti somme di denaro versate alle altre società a titolo di finanziamento infruttifero. All'uopo giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Rv. 271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675; Sez. 5 , n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). 1.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio.Ed invero, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali la pena base è stata determinata in misura maggiore al minimo, tenuto conto della gravità del fatto commesso, dei motivi del delinquere, dell'intensità del dolo, dei precedenti penali e del danno concretamente cagionato ai creditori (cfr. il passivo di circa 38 milioni di euro quanto al fallimento Ripresa). La circostanza che, poi, siano stati valorizzati tali elementi, anche al fine di operare la riduzione della pena per le generiche in misura limitata, non esclude la correttezza del ragionamento effettuato dalla Corte, ancorato ai parametri dell'art. 133 c.p. Più volte, infatti, questa Corte ha evidenziato come ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 2. Il ricorso del Corbisiero del pari è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce il suo ruolo meramente esecutivo e di mero "dipendente" nella società Ripresa s.r.I., nonché l'assenza di effettiva potestà decisionale all'interno della fallita di competenza del Sacrati è generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. Invero, al di là del ruolo formale rivestito dall'imputato all'interno della società Ripresa -di consigliere e amministratore delegato della società- la Corte territoriale ha all'uopo messo in risalto come l'imputato, pur avendo un ruolo meno pregnante del Sacrati nella gestione della società ed eseguendo le direttive dello stesso, comunque condivideva tali direttive e gli effetti distrattivi delle stesse, sicchè pur potendo opporsi ad esse ciò non faceva. Mancata opposizione ed anzi condivisione di tutte le scelte del Sacrati, compresi finanziamenti di cui al capo di imputazione, quale amministratore con pieni poteri, resa ancor più evidente quando il collegio sindacale manifestava palesemente la contrarietà ai finanziamenti. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, in merito alla possibilità di applicare nella fattispecie la teoria dei cd. vantaggi compensativi di cui all'art. 2634/3 c.c., è manifestamente infondato e, all'uopo, è sufficiente richiamare quanto evidenziato sub. 1.1.4. Inoltre, le deduzioni svolte in proposito dall'imputato tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, con la prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio, alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice 9 di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, preclusa ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). 2.3. Generico -e comunque manifestamente infondato- si presenta il terzo motivo di ricorso circa il con trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale determinato la pena base in misura superiore al minimo, senza dar conto della quantificazione in siffatta misura e al di fuori di un congruo riferimento ai canoni di cui all'art. 133 c.p..Invero, la Corte territoriale ha giustificato le ragioni del lieve discostamento della pena base dal minimo edittale, tenuto conto della gravità del fatto commesso, dei motivi del delinquere, dell'intensità del dolo ,e del danno concretamente cagionato ai creditori (cfr. passivo del fallimento Ripresa di circa 38 milioni di euro) parametri questi del tutto congrui in relazione all'art. 133 c.p. In ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). In definitiva, i ricorsi del Sacrati e del Corbisiero vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.000 in favore del fallimento 103 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in complessivi euro 7.000 in favore del fallimento Ripresa s.r.I., oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, in