CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9787/2013 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Cecina (LI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Livorno, elettivamente domiciliata presso la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bibbona (LI), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] l'8 maggio 2013 n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2013 n. 22/23/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di Livorno 11 febbraio 2013 n. 22/23/2013, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2007, in relazione ad un terreno sito in Comune di Bibbona (LI), esteso circa mq. 65.815 ed individuato dal regolamento urbanistico del medesimo Comune nell'ambito delle "Aree per servizi di interesse generale a prevalente carattere privato «[OSCURATO:PERSONA]»", ha accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Bibbona (LI) ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno il 23 giugno 2011 n. 166/06/2011, confermando l'atto impositivo, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la valutazione del terreno in questione doveva tener conto della variante parziale del 2010 al regolamento urbanistico, la quale aveva previsto l'ampiamento della strada di accesso in attuazione del piano di lottizzazione, nonché della perizia tecnica di stima redatta dal Comune di Bibbona (LI). Il ricorso è affidato a sei motivi. Il Comune di Bibbona (LI) si è costituito con controricorso. In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell