CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 00451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 21 aprile 2022, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], libero, con condanne per plurimi delitti di evasione commessi durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione, alla misura della detenzione domiciliare per l'espiazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Nuoro del 21 settembre 2021. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, che ha dedotto vizio di violazione di legge in quanto l'entità della pena da espiare è superiore al limite di legge di due anni. Ciò si trae dal provvedimento di cumulo di pene disposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro in data 15 febbraio 2022, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] deve scontare anni tre e mesi otto di reclusione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento ora impugnato e adottato in data 21 aprile 2022, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura della detenzione domiciliare nonostante, secondo il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro il 15 febbraio 2022, allegato ora al ricorso, dovesse espiare una pena di anni tre e mesi otto di reclusione. La pena espianda era dunque superiore al limite di due anni di pena detentiva che, in forza della previsione di cui all'art. 47 -ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis, è condizione di ammissibilità della misura. 3. L'ordinanza impugnata, emessa in violazione di legge in ordine alle condizioni di ammissibilità della misura alternativa, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso, il 17 n