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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 17331/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello proposto dagli imputati contro la sentenza di primo grado ritenendo l'atto di impugnazione privo dell'elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.

Avverso la richiamata decisione lo STELITANO e la N1AFRICI propongono ricorsi di analogo tenore con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale denunciano violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU.

A fondamento della censura si evidenzia che la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ancorata ad un'interpretazione eccessivamente formalistica del disposto dell'art. 581, connrna 1-ter, cod. proc. pen. laddove non si è ritenuto l'atto di impugnazione corredato dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio assumendo che per detta dichiarazione non potesse essere presa in considerazione l'indicazione contenuta nell'intestazione del mandato dove era scritto "attualmente domicilia ...".

Talché la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata ancorata ad un'esegesi della predetta priva di una correlazione finalistica con gli scopi della medesima ed espressione di un ingiustificato formalismo.

CONSIDERATO' IN DIRITTO 1.1 ricorsi non sono fondati, poiché la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione - nel ritenere che non potesse ritenersi equivalente alla prescritta elezione di domicilio nella procura resa ai sensi dell'art. 581-ter cod. proc. pen. la circostanza che nell'intestazione del mandato fosse fatto riferimento a un attuale domicilio della parte, del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (ex aliis, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 — 01).

In sostanza, come ha correttamente ritenuto la pronuncia impugnata, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032 - 01).

L'elezione di domicilio è, in definitiva, un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod.proc.pen. (v., tra le molte, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso, Rv. 266070 - 01).

2. I ricorsi devono pertanto essere riciettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.E.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello proposto dagli imputati contro la sentenza di primo grado ritenendo l'atto di impugnazione privo dell'elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso la richiamata decisione lo STELITANO e la N1AFRICI propongono ricorsi di analogo tenore con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale denunciano violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU. A fondamento della censura si evidenzia che la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ancorata ad un'interpretazione eccessivamente formalistica del disposto dell'art. 581, connrna 1-ter, cod. proc. pen. laddove non si è ritenuto l'atto di impugnazione corredato dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio assumendo che per detta dichiarazione non potesse essere presa in considerazione l'indicazione contenuta nell'intestazione del mandato dove era scritto "attualmente domicilia ...". Talché la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata ancorata ad un'esegesi della predetta priva di una correlazione finalistica con gli scopi della medesima ed espressione di un ingiustificato formalismo. CONSIDERATO' IN DIRITTO 1.1 ricorsi non sono fondati, poiché la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione - nel ritenere che non potesse ritenersi equivalente alla prescritta elezione di domicilio nella procura resa ai sensi dell'art. 581-ter cod. proc. pen. la circostanza che nell'intestazione del mandato fosse fatto riferimento a un attuale domicilio della parte, del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (ex aliis, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 — 01). In sostanza, come ha correttamente ritenuto la pronuncia impugnata, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032 - 01). L'elezione di domicilio è, in definitiva, un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod.proc.pen. (v., tra le molte, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso, Rv. 266070 - 01). 2. I ricorsi devono pertanto essere riciettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.E. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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